lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIAŽ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca dŽItalia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dallŽeccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sullŽabuso dei contratti a termine. LŽItalia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per lŽassunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma dŽinterpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo dŽiscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo dŽiscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
LŽinteresse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
NellŽarea del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 2 novembre 2010

Agevolazioni per chi assume persone con lŽindennità di disoccupazione

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010, relativo alla riduzione contributiva, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione ordinaria.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ricostruzione completa del testo dellŽatto DECRETO 26 luglio 2010
Riduzione contributiva, prevista dallŽart. 2, comma 134, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dellŽindennitaŽ di disoccupazione non agricola con requisiti normali. (Decreto n. 53343). (10A12315) (GU n. 253 del 28-10-2010 )
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLŽECONOMIA E DELLE FINANZE Visto lŽart. 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che disciplina lŽindennitaŽ di disoccupazione non agricola con requisiti normali; Visti lŽart. 8, comma 2, e lŽart. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto lŽart. 2, commi 134 e 135, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Visto lŽart. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Decreta: Art. 1 Datori di lavoro ammessi al beneficio 1. Sono ammessi al beneficio di cui allŽart. 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutti i datori di lavoro che assumono lavoratori titolari dellŽindennitaŽ di disoccupazione ordinaria con requisiti normali che abbiano compiuto almeno cinquanta anni di etaŽ. 2. Il beneficio spetta anche alle societaŽ cooperative per il socio con cui le medesime societaŽ instaurano un rapporto di lavoro subordinato, secondo le modalitaŽ di cui al successivo art. 2. 3. Il beneficio non spetta se lŽassunzione costituisce attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale. 4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti, il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale, salvo il caso in cui lŽassunzione sia finalizzata allŽacquisizione di professionalitaŽ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 5. Il beneficio non spetta se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso in cui lŽassunzione sia finalizzata allŽacquisizione di professionalitaŽ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario. 6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui allŽart. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223, se tra lŽimpresa che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se lŽassunzione avvenga dopo sei mesi dal licenziamento.



 
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