lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 15 febbraio 2011

INPS: nuovo canale telematico per la presentazione dei ricorsi amministrativi

L’INPS, con circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, comunica che, a partire dal 21 febbraio 2011, l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell’articolo 443 c.p.c., “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell´articolo 442 non e´ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e´ stato proposto il ricorso amministrativo”….., dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:

*

In via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”;
*

Tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.


In considerazione di ciò, è stata realizzata e rilasciata in produzione la procedura “Ricorsi On Line” (in breve “RiOL”) disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile anche il manuale di riferimento per l’applicazione.


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TESTO CIRCOLARE:
1. Premessa



Con la circolare n.169 del 31.12.2010 sono state fornite le disposizioni attuative della determinazione del Presidente dell’Istituto n. 75 del 30 luglio 2010 avente ad oggetto “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” che prevede, dal 01/01/2011 - pur con la necessaria gradualità in ragione della complessità del processo - l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.



In relazione a quanto sopra, a partire dal 21 febbraio 2011 l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell’articolo 443 c.p.c., “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell´articolo 442 non e´ procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e´ stato proposto il ricorso amministrativo”….., dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:



§ In via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet dell’Istituto (www.inps.it) e successivamente ai “servizi online”;

§ Tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.





Pertanto, con riferimento ai ricorsi amministrativi è stata appositamente realizzata e rilasciata in produzione la procedura “Ricorsi On Line” (in breve “RiOL”) disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it. Nell’apposita sezione è disponibile anche il manuale di riferimento per l’applicazione che, ad ogni buon conto, viene allegato alla presente circolare.



In relazione a quanto sopra viene dato avvio alla presentazione telematica in via esclusiva dei ricorsi amministrativi.



Al fine di informare i potenziali interessati dell’innovazione introdotta, è comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi.



Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto.





2. Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino.



Per accedere al servizio in trattazione, il cittadino deve essere in possesso del PIN (Personal Identification Number), che, nella fase di identificazione, dovrà essere associato al proprio codice fiscale. Superati i previsti controlli sarà consentito l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto.

Tale codice, se non già posseduto, può essere richiesto con le seguenti modalità:

- tramite il sito internet (www.inps.it): cliccando sul link Richiedi il PIN online - Assegnazione Pin, ed inserendo le informazioni richieste a video;

- contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164);

- direttamente presso una Sede dell’Istituto.



Come detto in premessa, il servizio di presentazione dei ricorsi amministrativi, Ricorsi online, è disponibile sul sito internet dell’Istituto (www.inps.it) ed è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Servizi on-line – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi on-line. Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale allegato.



L’accesso alla procedura avverrà dopo la necessaria autenticazione inserendo il codice fiscale ed il PIN personale; successivamente, il cittadino dovrà:



* compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato;



* allegare, secondo le indicazioni fornite dal manuale, il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.



La coerenza dei dati anagrafici e fiscali indicati nel ricorso è verificata con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.



Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”. Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato.

Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.

In ogni fase di compilazione del ricorso è a disposizione del ricorrente, per eventuali informazioni necessarie, una funzione diretta di connessione con il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14.



In alternativa si potrà utilizzare il servizio ‘Inps risponde’ sul sito istituzionale per l’invio di segnalazioni via web.



3. Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati e intermediari



Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte degli Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n.12 avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL), disponibile sul sito www.inps.it,.



Gli utenti di cui sopra utilizzeranno il PIN in possesso e lo specifico profilo assegnato.



In particolare, per gli avvocati, si precisa che è stata inserita la specifica profilazione, finora non prevista e il PIN, qualora ne siano sprovvisti, dovrà essere richiesto attraverso il modello allegato (RichiestaPINIndividuale.pdf) ad una Sede dell’Istituto, dalla quale sarà successivamente rilasciato in base alle modalità appresso illustrate.



Le Sedi territoriali procederanno, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, all’assegnazione del PIN previa:



* ricezione del modulo di richiesta RichiestaPINIndividuale.pdf, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato;
* ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva;
* identificazione del soggetto richiedente;
* verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati.



Ottenuto il PIN richiesto, gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it – Servizio on line – per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line. All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.



Si precisa che il PIN eventualmente utilizzato dagli Avvocati per la partecipazione al bando dell’Istituto per “Avvocati domiciliatari”, essendo associato ad un profilo specifico, non potrà essere utilizzato per l’accesso alla procedura di presentazione dei ricorsi. In tali situazioni, quindi, gli Avvocati dovranno richiedere un nuovo PIN con le modalità sopra riportate.



Gli Enti di patronato e gli Intermediari accederanno, quindi, al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.



Effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.



Le coerenze dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti sono confermate prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.



Per tutti gli aspetti di ordine tecnico sarà possibile contattare, anche tramite connessione diretta dalla procedura stessa, il Contact Center dell’Istituto che risponde al numero telefonico 803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.



In alternativa si potrà utilizzare il servizio ‘Inps risponde’ sul sito istituzionale per l’invio di segnalazioni via web.







4. Attività delle strutture INPS



L’accettazione nel sistema informativo dell’Istituto di un ricorso amministrativo presentato attraverso l’applicazione “Ricorsi online”, dà avvio, sul versante delle attività delle strutture di produzione, al seguente flusso operativo.



L’accettazione del ricorso e la sua protocollazione genera una comunicazione automatica inviata dal sistema al responsabile dell’unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi e giudiziari competente per territorio; i ricorsi trasmessi attraverso l’applicazione RiOL sono canalizzati direttamente nelle due procedure che gestiscono e monitorano il contenzioso amministrativo dell’INPS: DICA e InCAS, a seconda della materia di riferimento.

Le procedure in discorso forniscono anche la lista delle evidenze da trattare.



L’operatore, in fase di istruttoria, procederà alla correzione di eventuali errori di canalizzazione del ricorso effettuati dal ricorrente o dal suo delegato, reindirizzando il ricorso nella procedura adatta alla trattazione.



I ricorsi caricati, una volta presi in carico nella procedura, verranno gestiti secondo le modalità precedentemente indicate per le istanze cartacee, utilizzando, tuttavia, le funzionalità comunicative della procedura telematica per i rapporti con i ricorrenti.



Infine, per tutto ciò che attiene gli aspetti organizzativi relativi alla corretta gestione dell’intero processo del contenzioso amministrativo nell’ambito dell’unità organizzativa denominata “gestione ricorsi amministrativi e giudiziari”, si rimanda - tra l’altro - a quanto già illustrato con i messaggi n. 019216 del 21/07/2010 e n. 020933 del 09/08/2010.




Il Direttore Generale

Nori

 
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