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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 2 novembre 2004

PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: ALLE CONTROVERSIE NON SI APPLICA SOSPENSIONE FERIALE

, sez. Lavoro, sentenza 09.04.2004 n°6956 con nota a cura del dott. Fausto Troilo





PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO: ALLE CONTROVERSIE NON SI APPLICA SOSPENSIONE FERIALE


Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 09.04.2004 n°6956








“La sospensione dei termini, prevista per il periodo feriale, non si applica alle controversie relative al Pubblico Impiego privatizzato, di competenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, secondo la disposizione prevista dall’art. 3, Legge n. 741/1969”

nota a cura del Dott. Fausto Troilo-Laurea in Giurisprudenza







SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA





Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Paolino DELL ANNO Presidente

Dott. Alberto SPANO Consigliere

Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere

Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere

Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

V. S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA RADIO 9, presso lo studio dell avvocato ANTONIO MIRRA, che la rappresenta e la difende unitamente agli avvocati NICOLA DI PRISCO, ORESTE CANTILLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (già MINISTERO DELLE FINANZE) DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 360/00 della Corte d Appello di TORINO, depositata il 22/09/00 R.G.N. 420/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;

udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l inammissibilità del ricorso.



FATTO

1 - che la Corte d Appello di Torino, con sentenza del 22.9.00, ha rigettato la domanda proposta dalla sign. S. V. - dipendente dell Amministrazione delle Finanze addetta all Agenzia delle Entrate di Ciriè - nei confronti di tale amministrazione affinché la stessa fosse condannata a trasferirla, ai sensi dell art. 1 comma 5 l. 100/87, a Cosenza ove il proprio coniuge, militare in servizio, era stato trasferito da Siena;

2 - che la sign. V. chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da un unico motivo, notificato alla controparte il 5.11.01, cui resiste con controricorso l Agenzia delle entrate;





DIRITTO

1. che ai sensi dell art. 28 d. lgs.. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;

2. che ai sensi dell art. 28 d. lgs. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;

3. che ai sensi dell art. 28 d. lgs. n. 29/93 il rapporto in questione è devoluto alla cognizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro;

4. che l attribuzione dello stesso alla cognizione del predetto giudice comporta l osservanza di tutte le norme proprie del rito applicato innanzi allo stesso;

5. che fra esse rientra l art. 3 della l. 742/69 che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini per periodo feriale;

6. che l attribuzione dello stesso alla cognizione del predetto giudice comporta l osservanza di tutte le norme proprie del rito applicato innanzi allo stesso;

7. che fra esse rientra l art. 3 della l. 742/69 che esclude le controversie di lavoro dalla sospensione dei termini per periodo feriale;

8. che, essendo stata la sentenza resa pubblica il 22.9.00 ed il ricorso notificato alla controparte il 5.11.01, lo stesso è inammissibile ai sensi del comma 1 dell art. 327 cpc. essendo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;



P.Q.M.



La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in 10,00 oltre 1500,00 per onorari.

Roma 11 dicembre 2001

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 09 APR. 2004






 
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