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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 3 luglio 2012

La prassi italiana di

Lo stesso giorno in cui la Cassazione Sezione Lavoro "legittima" il reiterato utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico, la XIV Commissione Parlamentare della Camera dei Deputati prende atto, in un parere motivato - che di seguito si riporta - che "in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell´ambito della procedura d´infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l´abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell´Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (...) e che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell´Italia presso l´UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l´adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola.
Pertanto mentre il Governo prende atto di queste procedure d´infrazione e mentre la Commissione Europea "rimprovera" all´Italia di abusare a dismisura nel settotre scuola del contratto a termine, il massimo organo giurisdizionale (Cassazione) stigmatizza affermando che nel settore scuola è corretta la successione incontrollata del contratto a termine con lo stesso docente o bidello o amministrativo!!
Avv. Marco Dibitonto
Segue il provvedimento

CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 giugno 2012
669.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell´Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell´Unione europea),
   esaminato il testo del disegno di legge recante Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (C. 5256 Governo, approvato dal Senato);
   considerato che sussistono elementi di connessione tra la materia oggetto del provvedimento in esame e numerose procedure di infrazione aperte dalla Commissione europea nei confronti dell´Italia;
   preso atto che, in materia di contratti a tempo determinato, la Commissione europea ha aperto due procedure di infrazione (proc. n. 2010/2045 e proc. 2010/2124), per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all´accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. In particolare, nell´ambito della procedura d´infrazione 2010/2124, la Commissione europea ritiene che la prassi italiana di impiegare personale ausiliario tecnico amministrativo nella scuola pubblica per mezzo di una successione di contratti a tempo determinato, senza misure atte a prevenirne l´abuso, non ottempera gli obblighi della clausola 5 dell´Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE;
   tenuto conto che, secondo informazioni raccolte dalla Rappresentanza permanente dell´Italia presso l´UE, i servizi della Commissione europea si appresterebbero a proporre l´adozione di una lettera di messa in mora complementare, poiché si riterrebbe che la successione di contratti a tempo determinato non sia più circoscritta al solo personale ausiliario tecnico-amministrativo, bensì ai diversi ruoli del personale della scuola;
   visto che – nell´ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti – il provvedimento in esame configura il contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti a tempo determinato;
   visto che l´articolo 1, commi da 9 a 3, che interviene sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (cosiddetto contratto a termine) e del contratto di somministrazione, modificando in più parti la normativa di cui al decreto legislativo 2001 n. 368, attuativo alla direttiva 1999/70/CE, potrebbe consentire di rispondere alle contestazioni mosse dalla Commissione europea;
   preso atto che in materia di licenziamenti collettivi, la Commissione ha aperto la procedura di infrazione n. 2007/4652, con l´invio di una lettera di messa in mora nei confronti dell´Italia per la non corretta attuazione della direttiva 98/59/CE del 20 luglio 1998, in quanto l´Italia con la legge n. 223 del 1991, avrebbe esteso, ben oltre le previsioni della direttiva, l´ambito dei lavoratori esclusi dall´applicazione delle garanzie procedurali previste dalla direttiva 98/59/CE, escludendo la categoria dei dirigenti, che sarebbero conteggiati nel calcolo della forza lavoro dello stabilimento, ai fini dell´applicazione della procedura di licenziamento collettivo, ma non sarebbero considerati nel computo del numero dei lavoratori interessati dal licenziamento;Pag. 238
   tenuto conto che, a tale proposito, il Governo italiano è in attesa del riscontro dai servizi della Commissione europea alla nota inoltrata in data 21 dicembre 2011, in cui viene illustrato il sistema complessivo di tutela previsto dall´ordinamento italiano per i dirigenti in caso i licenziamento;
   preso atto che, in materia di diritto al lavoro dei disabili, la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia per il non corretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro (causa C-312/11);
   considerato che risultano tuttora aperte due procedure d´infrazione per mancato recepimento di direttive: la prima per mancato recepimento, entro il termine previsto del 20 luglio 2011, della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (lettera di messa in mora, procedura d´infrazione n. 2011/1073); la seconda per mancato recepimento, entro il termine previsto del 6 giugno 2011, della direttiva 2009/38/CE relativa all´istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (parere motivato, procedura d´infrazione 2011/0842);
   sottolineato che le Commissioni della Camera e del Senato hanno reso i rispettivi pareri parlamentari sugli schemi di decreto legislativo del Governo atto n. 466, relativo alla direttiva 2009/52/CE e atto n. 465, relativo alla direttiva 2009/38/CE, finalizzati a dare attuazione alle due direttive scadute;
   ribadito che le finalità del provvedimento in esame non sono direttamente orientate alla soluzione delle richiamate procedure;
   sottolineata, tuttavia, l´esigenza di intervenire quanto prima nelle materie oggetto di procedure di infrazione, con particolare riferimento al giudizio pendente nei confronti dell´Italia in materia di diritto al lavoro dei disabili, in relazione al quale la Commissione europea contesta che le disposizioni della legge n. 68 del 1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» indicano obiettivi per i quali si renderebbe necessaria l´adozione di misure di implementazione, e che, comunque, la norma nazionale non si estende alla totalità delle persone disabili, non è azionabili nei confronti di tutti i datori di lavoro e non riguarda tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l´opportunità di segnalare al Governo l´esigenza di procedere alla pronta emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2009/52/CE e 2009/38/CE, su cui le Commissioni parlamentari hanno già reso i pareri, per consentire il rapido superamento delle procedure di infrazione n. 2011/1073 e n. 2011/0842.
Pag. 239

ALLEGATO 2

Modifica dell´articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006 in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro (nuovo testo C. 4771 Di Virgilio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell´Unione europea),
   esaminato il testo del provvedimento recante «Modifica dell´articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006 in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro» (C. 4771);
   considerato che il provvedimento è volto ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali inutilizzati, correttamente conservati e non scaduti, disciplinandone la raccolta e la distribuzione;
   visto che la disciplina vigente in materia è stabilita dall´articolo 157 del decreto legislativo n. 219 del 2006, che rinvia, per la normativa di dettaglio, ad un decreto interministeriale, fatta salva la disciplina sulla gestione dei rifiuti sanitari;
   visto che l´articolo 1 sostituisce l´articolo 157 del citato decreto legislativo n. 219 del 2006, mantenendo la previsione dell´emanazione del decreto interministeriale per la definizione di idonei sistemi di raccolta dei medicinali inutilizzati o scaduti, e aggiungendo due ulteriori commi, per stabilire l´esclusione dalla donazione di medicinali conservati in frigorifero a temperature controllate (comma 2 del nuovo articolo 157), e per rimettere ad un apposito regolamento della Commissione tecnico-scientifica dell´AIFA la definizione dei requisiti principali delle ONLUS destinatarie delle donazioni (comma 3, lettera a) del nuovo articolo 157), e l´individuazione dei medicinali non scaduti per la raccolta e la donazione (comma 3 lettera b));
   rilevato che l´AIFA, attraverso la sua Commissione tecnico-scientifica, provvede con regolamento alla definizione dei requisiti delle ONLUS, e che tra questi debbono essere comunque compresi, in base al comma 3, lettera a), lo svolgimento da statuto o da atto costitutivo di attività di assistenza sanitaria o socio-sanitaria; le strutture necessarie per la buona conservazione e la corretta gestione delle specialità medicinali donate; le procedure di tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;
   osservato che l´articolo 2, comma 2 del testo, prevede che i medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica possono essere distribuiti o dispensati dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco, a condizione che dispongano di personale sanitario nel rispetto della normativa vigente;
   tenuto conto della normativa di cui all´articolo 122 del R.D. n. 1265 del 1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) che stabilisce che «la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve Pag. 240essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima», che è stata successivamente ribadita dalla Legge n. 833 del 1978, all´articolo 8, comma 2, lettera a). In particolare, l´articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede, per quanto riguarda la dispensazione dei medicinali da banco, di automedicazione e di quelli senza obbligo di prescrizione che «la vendita deve essere effettuata nell´ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l´assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all´esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;
   preso atto, infine, che il codice deontologico, come riformato nel 2007, prevede all´articolo 6, comma. 2 che «la dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità»;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l´opportunità di integrare le disposizioni del provvedimento in esame nel senso di estendere la condizione di cui all´articolo 2, comma 2, alla dispensazione e alla fornitura di qualunque medicinale.
Pag. 241

ALLEGATO 3

Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta (testo unificato C. 4108 D´Ippolito Vitale e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell´Unione europea),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 4108 D´Ippolito Vitale ed abb. recante «Norme in materia di bevande analcoliche a base di frutta»;
   rilevato che la finalità del provvedimento perseguita dalla XIII Commissione Agricoltura, come indicata dall´articolo 1, è quella del miglioramento del livello competitivo della coltivazione della frutta italiana destinata alla produzione di bevande analcoliche;
   osservato che, con tale finalità, l´articolo 3 aumenta dal 12 al 20 per cento il limite minimo di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta, prodotte e commercializzate in Italia;
   tenuto conto del fatto che tale disciplina rischia di determinare uno svantaggio competitivo per i produttori e distributori di bevande analcoliche italiani rispetto agli imprenditori stranieri;
   rilevato pertanto come, più opportunamente, il limite minimo del 20 per cento di frutta dovrebbe essere previsto non quale obbligo ma quale mera facoltà;
   visto l´articolo 5, che prevede l´obbligo di indicare in etichetta – per tutte le menzionate bibite analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari – l’origine o la provenienza del prodotto (ovvero il luogo dove è avvenuta l´ultima trasformazione sostanziale), l´origine o provenienza della frutta utilizzata (luogo di coltivazione) e la percentuale del frutto naturale contenuto;
   sottolineato che l´indicazione del luogo di origine o di provenienza come «luogo in cui è avvenuta l´ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione della frutta utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti» appare solo in parte coincidente con la definizione di origine utilizzata dal Reg. (CE) n. 1169/2011, che sul punto rinvia al Codice doganale comunitario (Reg. (CE) n. 450/2008), il quale, all´articolo 36, definisce l´origine come il paese o il territorio in cui le merci sono interamente ottenute oppure il paese o territorio in cui hanno subito l´ultima trasformazione sostanziale;
   visti altresì i contenuti dell´articolo 6, che istituisce il logo nazionale per le bevande analcoliche a base di frutta, per i succhi di frutta e per i nettari prodotti con l´uso esclusivo di frutta di origine o di provenienza italiana, e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazione siano interamente realizzate sul territorio nazionale, demandando ad un successivo decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, la definizione delle caratteristiche e della la disciplina d´uso di tale logo nazionale;
   evidenziato che l´obbligo imposto da uno Stato membro di dichiarare l´origine di un dato prodotto potrebbe configurarsi come una misura ostativa della libera circolazione delle merci e contraria al disposto dell´articolo 34 TFUE;
   osservato che l´articolo 7 destina il 50 per cento degli introiti derivanti dall´irrogazione Pag. 242delle sanzioni conseguente all´attuazione dei programmi antifrode, di cui al successivo articolo 8, al finanziamento di campagne di promozione sul mercato nazionale e sui principali mercati internazionali delle bevande analcoliche a base di frutta che utilizzano il logo nazionale, e che tali campagne sono predisposte dal Ministero per le politiche agricole di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, compatibilmente con gli orientamenti dell´Unione europea in materia di aiuti di Stato;
   rilevato tuttavia come che tale previsione potrebbe porsi in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell´Unione europea, secondo la quale la promozione della commercializzazione di prodotti fatti in taluni paesi o regioni, sottolineandone la provenienza, potrebbe configurare violazione della libera circolazione delle merci, in quanto può indurre i consumatori ad acquistare tali prodotti, escludendo quelli importati;
   evidenziati, in conclusione, i profili di criticità del provvedimento con riferimento alla sua compatibilità con la normativa dell´Unione europea, e ritenuto opportuno sottoporre le misure descritte ad una preventiva valutazione da parte della Commissione europea;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provveda la XIII Commissione, dopo l´articolo 9, ad inserire il seguente articolo:
  «ART. 9-bis. Salvo quanto disposto dall´articolo 5, comma 3, le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili previo esperimento della procedura di informazione di cui all´articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»;
  e con la seguente osservazione:
   valuti altresì la XIII Commissione l´opportunità di rivedere le disposizioni di cui all´articolo 3, nel senso di rendere facoltativo l´obbligo ivi previsto del limite minimo del 20 per cento di succo di frutta nelle bevande analcoliche a base di succo o che si richiamino alla frutta. Nel contempo, la percentuale pari al 20 per cento di frutta potrebbe essere inserita all´articolo 6 quale ulteriore requisito per poter utilizzare il logo nazionale ivi disciplinato.
Pag. 243

ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria (testo unificato C. 2744 Cenni e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell´Unione europea),
   esaminato il nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb., recante «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria», approvato dalla XIII Commissione nella seduta dello scorso 16 maggio;
   ricordato che la precedente versione del provvedimento è stata modificata dalla Commissione Agricoltura al fine di tenere conto sia dei rilievi formulati dalle Commissioni di settore, che di quelli avanzati dalla Ragioneria generale dello Stato e segnalati dalla Commissione Bilancio, riguardanti l´inidoneità della copertura finanziaria;
   rilevato che la XIV Commissione si era già espressa il 17 aprile sulla precedente versione del provvedimento, formulando alcuni rilievi in cui si evidenziava, da un lato, l´opportunità di acquisire una valutazione dell´impatto amministrativo del provvedimento al fine di evitare che le misure ivi contenute possano tradursi in un aggravio, sotto il profilo degli adempimenti amministrativi e burocratici, per le piccole e medie imprese agricole e per gli agricoltori, e, dall´altro, la necessità, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all´articolo 18 del provvedimento, di tenere conto che i soggetti pubblici promotori – quali ad esempio istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali – dovranno poi rispettare, negli acquisti, i vincoli europei in materia di procedure di gara;
   considerato che la Commissione Agricoltura ha modificato il nuovo testo unificato, in senso conforme ai rilievi sopra citati, integrando le disposizioni contenute negli articoli 17 e 18 del provvedimento;
   tenuto conto che, tuttavia, la disposizione di cui all´articolo 9 del testo unificato in oggetto, nella parte in cui prevede che le varietà vegetali non possano essere oggetto di protezione tramite privativa dell´Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali, potrebbe determinare un contrasto con il Regolamento (CE) n. 2100 del 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali;
   considerato che, ai sensi dell´articolo 5 del Regolamento n. 2100 del 1994 «oggetto del diritto di privativa comunitaria per ritrovati vegetali possono essere le varietà di tutte le specie e di tutti i generi botanici, compresi, inter alia, gli ibridi tra generi e specie» e che il successivo articolo 6 prevede inoltre che la privativa possa essere concessa per «varietà che siano: a) distinte, b) omogenee, c) stabili e d) nuove»;
   considerato che il citato Regolamento configura un ampio campo d´applicazione e ricomprende nel diritto di privativa tutte le varietà vegetali che presentino i caratteri di distinzione, omogeneità, stabilità e novità (come disciplinati dagli articoli 7, 8, 9 e 10), nonché – all´articolo 2 – prevede che la privativa comunitaria per ritrovati vegetali abbia effetto uniforme sul territorio della Comunità e possa essere concessa, trasferita o estinta sul territorio summenzionato soltanto in modo uniforme;Pag. 244
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la commissione di merito l´opportunità di acquisire l´avviso del Governo circa la compatibilità del divieto di privativa dell´Unione europea, di cui all´articolo 9, comma 1, del testo unificato con la disciplina normativa di tutela per le varietà vegetali introdotta nell´ordinamento con Regolamento (CE) n. 2100 del 1994.
Pag. 245

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell´Autorità bancaria europea, dell´Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell´Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

  La XIV Commissione Politiche dell´Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/78/UE recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell´Autorità bancaria europea, dell´Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell´Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Atto n. 478);
   ricordato che il 25 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all´Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della direttiva 2010/78/UE, il cui termine era fissato al 31 dicembre 2011, cui lo schema di decreto in esame è volto a dare attuazione;
   rilevato che l´assetto della vigilanza su banche, assicurazioni e mercati finanziari, di cui la direttiva 2010/78/UE costituisce attuazione, presenta il rischio di creare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze tra le tre autorità europee e di non assicurare un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali di vigilanza, soprattutto in caso di crisi, mediante l´elaborazione di piani di intervento comuni;
   sottolineata, pertanto, la necessità, di una immediata revisione dell´architettura della vigilanza finanziaria europea, che in base ai regolamenti istitutivi delle autorità europee dovrebbe essere avviata dalla Commissione europea entro il 2 gennaio 2014, al fine di operare una maggiore concentrazione delle funzioni di vigilanza in capo ad un´unica autorità a livello europeo;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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Avv. Marco Dibitonto

 
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