lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 6 novembre 2004

Commento alla circolare 136/2004 INPS in materia di Elezione rappresentanti del Comitato amministratore della Gestione separata di cui all’art.2, comma 26,della legge 8 agosto1995, n.335.

del Dr. Franco Elio Castellucci -responsabile della Sezione Circolari di LavoroPrevidenza.com



clikka sul testo di commento del Dr. Franco Elio Castellucci (Responsabile Sezione Circolari di LavoroPrevidenza.com) per leggere la circolare 136/2004









L’Istituto Nazionale della Previdenza sociale con la circolare n. 136 delinea la tempistica degli adempimenti organizzativi più rilevanti cui devono attenersi tutte le strutture centrali e periferiche dell’Istituto per lo svolgimento delle elezioni dei sei componenti elettivi del Comitato amministratore della Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, cioè di quel comitato che rappresenta tutti gli iscritti alla gestione stessa: i cosiddetti ex Co.co.co (Collaboratori coordinati e continuativi). Tali elezioni, che coinvolgono numerosi soggetti, sono state fissate con provvedimento n. 4759/E/5/3 del 26 agosto 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nei giorni dal 15 al 19 novembre 2004. In allegato alla circolare, inoltre, viene fornito il Regolamento elettorale di cui all’art.58, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, emanato in forma di Decreto dal Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, che descrive in dettaglio le procedure che disciplinano l’elezione e che sono anche ripetute nella circolare dell’INPS, che comunque fa rinvio al Regolamento, per quanto non contenuto nella circolare stessa; infine, in un altro allegato, si indicano gli indirizzi delle Direzioni Provinciali e Subprovinciali INPS, dell’intero territorio nazionale, in cui si può votare.



Le indicazioni fornite si possono riassumere nei seguenti tre punti salienti:



- operazioni da svolgere prima del voto;



- operazioni da svolgere durante il voto;



- operazioni da svolgere dopo il voto.



- Prima del voto: dal 15 ottobre 2004 è iniziata la spedizione agli iscritti della comunicazione corredata dal certificato elettorale e della prima parte del PIN da utilizzare per tutti i servizi INPS nonché per l’esercizio del voto telematico; per richiedere la seconda parte del PIN da utilizzare per tutti i servizi INPS nonché per l’esercizio del voto telematico, gli iscritti dovranno chiamare il numero di telefono indicato nella comunicazione. Successivamente vengono indicati brevemente i requisiti necessari per essere candidati e le modalità di presentazione delle liste elettorali, in particolare: sono elettori gli iscritti alla Gestione da almeno sei mesi che abbiano versato contributi alla stessa per almeno un trimestre; sono eleggibili gli iscritti che versino regolarmente i contributi alla Gestione da almeno due anni; ambedue i requisiti sono verificati alla data del 31 dicembre.

I seggi elettorali sono costituiti in tutte le Direzioni Provinciali e Subprovinciali dell Istituto, inoltre presso la Sede della Direzione generale dell’INPS, in Via Ciro il Grande 21, Roma, è istituito, inoltre, il seggio elettorale centrale in cui può votare qualsiasi elettore.

Presso ciascun seggio è costituita una Commissione elettorale composta da un rappresentante della Direzione regionale o provinciale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di Presidente e da un rappresentante dell’INPS, con funzioni di Vicepresidente. Possono far parte della Commissione un rappresentante per ciascuna lista ed uno per ciascuno dei collegi elettorali nazionali. Nessuno dei componenti della Commissione elettorale può essere candidato.

Presso il Seggio elettorale centrale siede la Commissione elettorale centrale, presieduta da un delegato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e composta con gli stessi criteri delle altre commissioni ma con un numero doppio di componenti.



- Durante il voto : gli elettori possono esercitare il diritto al voto presso qualsiasi seggio INPS dal 15 al 19 novembre 2004, lo svolgimento delle elezioni avviene dalle 9:00 alle 19:00, ininterrottamente, anche in caso di festività locale. E’ possibile votare sia con scheda cartacea sia con modalità di voto elettronico a mezzo internet, anche a domicilio, senza interruzione, dalle 9.00 del 15 novembre 2004 alle 19.00 del 19 novembre 2004.

Alle operazioni di voto devono essere sempre presenti il Presidente o il Vicepresidente della Commissione Elettorale che, in assenza dei rappresentanti di lista o di Collegio, possono essere coadiuvati da funzionari dell Istituto per l espletamento delle attività amministrative connesse alle operazioni di voto. Questi ultimi non sono componenti della Commissione elettorale.

- Dopo il voto: le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgono immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto del quinto giorno previsto. I seggi elettorali sul territorio espletano le operazioni di scrutinio unicamente per le schede cartacee contenute in ciascuna delle due urne presenti presso il seggio medesimo. Ultimate le operazioni di scrutinio, ciascun seggio elettorale ne redige il verbale indicando: sia il numero dei voti riportato da ciascuna lista e da ciascun candidato; sia il numero delle schede ritenute nulle e di quelle bianche. Al termine, i dati predetti dovranno essere immediatamente comunicati, con le medesime modalità utilizzate per l’invio delle liste presentate, alla Commissione elettorale centrale. Alla predetta Commissione centrale dovrà pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali tutta la documentazione cartacea relativa a questioni sulle procedure elettorali per le quali permangano contestazioni.



Infine, i nomi degli eletti vengono resi pubblici mediante l’affissione nei locali dell’Istituto del verbale redatto dalla Commissione elettorale centrale successivamente alla verifica dei risultati trasmessi dai seggi elettorali locali, alla decisione in via definitiva dei reclami pervenuti, all’individuazione degli eletti, all’attribuzione dei posti ai candidati di ciascun Collegio elettorale nazionale.



Concludendo, dopo aver illustrato i principali aspetti di tale operazione elettorale, è necessario segnalare che, recentemente, su alcuni quotidiani sono apparsi degli articoli critici sulla necessità di svolgere tali elezioni, per il non indifferente dispendio di risorse economiche necessarie per espletarle. Si consideri che nell’ultima consultazione, vi è stata una scarsissima affluenza da parte degli aventi diritto al voto, dovuta, ovviamente a diversi fattori, tra i quali spicca, probabilmente, l’inutilità che gli elettori avvertono per tale loro rappresentanza nella gestione. Tuttavia, tali critiche, non hanno avuto conseguenze politiche di sorta, pertanto, il meccanismo è stato messo regolarmente in moto al fine di predisporre gli adempimenti richiesti dalla legge, di cui tale circolare rappresenta sicuramente uno dei primi importanti atti.




 
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