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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 14 novembre 2004

Lavoro discontinuo

Sezione Lavoro n. 10669/2004 con nota dell Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno



LAVORO DISCONTINUO (12/11/2004)

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 04 giugno 2004, n. 10669



“L elencazione contenuta nella tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo. Pertanto, non è consentito includervi (Cass. 10642/1995), per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate”.



nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno





SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



LA CORTE DI CASSAZIONE

Sezione Lavoro

Composta dai magistrati:

Guglielmo Sciarelli - Presidente

Michele De Luca - Consigliere

Pietro Cuoco - "

Francesco Antonio Maiorano - "

Pasquale Picone - relatore "

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

XXX S.R.L. in

liquidazione, in persona del liquidatore M. L., elettivamente

domiciliata in Roma, Via Caio Mario, n. 14/A, presso l avv Giuseppe

Alma, difesa dall avv. Placido Petino con procura speciale apposta in

calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

F. A.;

- intimato -

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 4182 in

data 27 novembre 2001 (r.g. 3016/97);

sentiti, nella pubblica udienza dell 11.3.2004: il cons. Pasquale

Picone che ha svolto la relazione della causa;

l avv. Giuseppe Alma per delega dell avv. Petino;

il Pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore

generale Ennio Attilio Sepe che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

Il Tribunale di Catania ha accolto in parte l appello di A. F. contro la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta nei confronti della s.r.l. X. - in liquidazione -, condannando l appellata al pagamento di £ 16.042.351 a titolo di compenso per lavoro straordinario (£ 14.281.024) e di differenza rispetto al trattamento di fine rapporto ricevuto dal F.(£ 1.761.327).

Il diritto al compenso per lavoro straordinario è stato riconosciuto perché il F., svolgendo mansioni non solo di custode dello stabilimento ma anche di pulizia, non poteva ritenersi addetto a compiti di attesa e custodia ed era comprovata la protrazione del normale orario di lavoro per almeno due ore al giorno nel periodo 9.2.1989-31.8.1991.

Il supplemento di indennità di fine rapporto è stato attribuito al lavoratore perché alla predetta data del 31.8.1991 era stato formalmente licenziato, ma aveva continuato a svolgere gli stessi compiti fino al 31 gennaio 1993 quale esecuzione di rapporto di lavoro subordinato.

La cassazione della sentenza è domandata dalla X SpA in liquidazione con ricorso per quattro motivi, ulteriormente precisati con memoria depositata ai sensi dell art. 378 c.p.c.. Non ha svolto attività di resistenza il F..

Diritto

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli art. 112, 115, 229 e 324 c.p.c., degli art. 3 r.d.l. 15.3.1923. n. 692, e 2909 c.c., nonché vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si richiama il contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, nel quale il F. aveva indicato come prevalenti le mansioni di custode, prevalenza ritenuta pacifica dalla sentenza di primo grado, non censurata sul punto in appello, siccome il F. si era limitato a denunciare l errore nel quale sarebbe incorso il primo giudice nel ritenere che per i lavoratori discontinui non sarebbe configurabile in alcun caso lavoro straordinario.

II motivo non è fondato perché il giudice di appello, giudicando sulla pretesa di pagamento di lavoro straordinario, si è limitato ad applicare al fatto, pacifico, dello svolgimento di mansioni promiscue, il corretto principio di diritto secondo il quale l elencazione contenuta nella tabella approvata con r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657, delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non si applica la limitazione di orario di otto ore giornaliere, stabilita dall art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, ha carattere tassativo. Pertanto, non è consentito includervi, per effetto di interpretazioni analogiche, altre mansioni, diverse da quelle contemplate, neppure nel caso in cui tali diverse mansioni siano svolte dallo stesso soggetto in concorso con mansioni comprese nell elenco e prevalenti su quelle da esso non considerate (Cass. 10642/1995). Con l ulteriore precisazione che, nel caso di mansioni plurime esercitate da una stessa persona (ipotesi di cumulo o promiscuità) la prevalenza di una mansione su un altra, mentre assume rilevanza per l inquadramento del lavoratore in una determinata qualifica, sia pure pattiziamente riconosciuta, non può incidere sul carattere continuo delle mansioni espletate dal medesimo lavoratore (Cass. 6490/1981; 4908/1979).

Resta di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza per non aver considerato gli elementi che inducevano a ritenere non prevalenti le mansioni di pulizia rispetto a quelle di guardiano, stante l irrilevanza di tale accertamento ai fini della decisione alla stregua del principio di diritto sopra enunciato.

Resta assorbito anche il terzo motivo di ricorso con il quale, denunciando violazione degli art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché insufficiente, illogica e inesistente motivazione, si censura l accertamento concernente l effettuazione di due ore al giorno di lavoro straordinario da parte del F., per non avere il Tribunale considerato che le prevalenti mansioni di custode non consentivano di configurare l effettività della prestazione lavorativa di dieci ore giornaliere e che il F. non era tenuto a segnare con l orologio marcatempo l orario di ingresso e di uscita (circostanza oggetto di prova non ammessa dal Tribunale).

Infatti, anche questo motivo si basa sulla ritenuta discontinuità delle mansioni cui il F. era addetto prevalentemente, e perde ogni fondamento in conseguenza dell esclusione del suo presupposto, poiché, una volta qualificato il dipendente come addetto a mansioni continue in forza del principio di diritto enunciato sopra, non è più consentito distinguere al loro interno quelle riconducibili all attesa e custodia da quelle diverse e continue.

Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, la sentenza impugnata è censurata per violazione degli art. 2097 e 2094 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché per omessa e insufficiente motivazione in relazione all accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro successivamente al 31.8.1991.

Si deduce che, siccome alla predetta data il rapporto di lavoro era stato sicuramente risolto, la domanda del F. avrebbe potuto trovare accoglimento solo se avesse fornito la prova della subordinazione, mentre il Tribunale era giunto alla decisione sulla base del solo rilievo che oggettivamente i compiti lavorativi non erano mutati rispetto al periodo precedente, omettendo altresì di considerare taluni fatti riferiti dai testimoni (che il "F. spesso usciva per esigenze sue personali", che il figlio del F. "collaborava e sostituiva il padre nella custodia dello stabilimento").

Anche questo motivo va rigettato, attribuendo alla motivazione della sentenza impugnata il suo reale significato, al di là di talune incongruità che vi sono contenute. Il riferimento si intende al fatto che il Tribunale, sebbene affermi che il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni, parli poi, del tutto ingiustificatamente, di risoluzione simulata, mentre dalla sua stessa ricostruzione dei fatti si evince che le parti furono d accordo nel senso che il F. avrebbe continuato a fruire dell alloggio e a svolgere i compiti precedenti.

Orbene, dalla circostanza di fatto che, successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il 31.8.1991 a seguito di dimissioni, il F. aveva continuato ad espletare lo stesso lavoro di prima, con identiche modalità e continuando a ricevere la retribuzione mensile, il Tribunale ha in effetti desunto la presunzione che le parti avessero manifestato la volontà di costituire un nuovo rapporto di lavoro subordinato.

Va al riguardo richiamato il principio di diritto secondo cui le presunzioni semplici (art. 2727 c.c.) costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell eccezione. Spetta pertanto al giudice di merito valutare l opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, con l ulteriore precisazione che la censura per vizio di motivazione in ordine all utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dal luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr., tra le numerose, Cass. 1537/2003).

Nella specie la ricorrente, per un verso, si limita a contrapporre alla valutazione del Tribunale il suo convincimento che era stato concluso un contratto di lavoro autonomo; per l altro, a denunciare la mancata valutazione di elementi di per sé meramente indiziari e non decisivi (assenze del F. dal luogo di lavoro; sostituzioni operate dal figlio) in quanto non incompatibili con la subordinazione. Inoltre, il Tribunale non ha mancato di suffragare la conclusione cui era pervenuto con la considerazione, corretta sotto il profilo logico-giuridico, che la natura esecutiva e ripetitiva dei compiti attribuiti al F. non richiedeva che risultassero puntuali e concrete manifestazioni del potere direttive del datore di lavoro, essendo sufficienti quelle impartite all inizio, una volta per tutte (cfr. Cass. 7745/1987;1094/1993).

Nulla da provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale il F. non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla da provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell 11 marzo 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 GIU. 2004.


 
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