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   sabato 11 dicembre 2004

ORARIO DI LAVORO E I COMMESSI VIAGGIATORI

Civile, Sez. Lavoro, 29 aprile 2004, n.8247 con nota dell Avv. Rocchina Staiano -Responsabile sezione Pari Opportunità di LavoroPrevidenza.com-



“Nella disciplina posta dal r.d.l. n.692/1923 l esclusione della figura del commesso viaggiatore dai limiti legali della durata dell orario giornaliero e settimanale di lavoro trova il suo fondamento nel carattere itinerante delle mansioni, con conseguente impossibilità di ogni controllo dell attività concretamente svolta dal lavoratore, e nella corrispondente autonomia di cui quest ultimo gode nello stabilire i suoi tempi e ritmi di lavoro, sicché, in difetto di qualsiasi direttiva del datore di lavoro, l eventuale prolungamento dell attività quotidiana del dipendente comporterebbe prestazioni maggiori di quelle richieste dall imprenditore, con costi non programmabili.”.





nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno









SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA





LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente -

Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Rel. Consigliere -

Dott. Francesco A. MAIORANO - Consigliere -

Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -

Dott. Saverio TOFFOLI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO

42, presso lo studio dell avvocato PEPPINO LONETTI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

E. G. SPA;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 21400/01 proposto da:

E. G. SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo

studio dell avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende

unitamente all avvocato FEDERICO CAMOZZI, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

P. D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO

42, presso lo studio dell avvocato PEPPINO LONETTI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 24634/00 del Tribunale di ROMA, depositata il

25/07/01 - R.G.N. 6614/97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;

udito l Avvocato LONETTI;

udito l Avvocato CAMOZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Orazio FRAZZINI che ha concluso per l accoglimento per quanto di

ragione per il ricorso incidentale ed accoglimento per quanto di

ragione ricorso principale.



Fatto

Con sentenza del 25 luglio 2000 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannava l appellante S.p.a. E. G. al pagamento di somme dovute a D. P., già dipendente della società con mansioni di piazzista fino al 1990, a titolo di compenso per lavoro straordinario e all inclusione della indennità di maneggio denaro ai fini del calcolo del t.f.r.

Il giudice dell appello, dopo aver escluso che la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva per i lavoratori dipendenti da aziende alimentari e lattiero casearie (C.C.N.L. 31 maggio 1980 protocollo aggiuntivo per i piazzisti) comportasse per questi ultimi una riduzione dell orario contrattuale da 48 a 40 ore settimanali, affermava che l attività svolta come «piazzista» dal Sig. P. non poteva essere ricondotta a quella del commesso viaggiatore, per il quale l art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 esclude l operatività del limite della durata massima dell orario di lavoro, né compresa nell ipotesi di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, per il quale è esclusa in generale l applicazione della disciplina legale in tema di orario di lavoro (art. 3 r.d.l. n.692/1923 cit.).

L attività svolta dall appellato non si risolveva infatti «nella mera collocazione del prodotto presso i clienti, ma implicava lo svolgimento di attività varie funzionali alla vendita e al contempo distinte da essa (il caricamento dei prodotti sull automezzo, il trasporto degli stessi, lo scarico presso il cliente, la redazione di fatture ed altri documenti riepilogativi)».

Il rapporto di lavoro doveva ritenersi pertanto assoggettato, ai sensi dell art. 1 r.d.l. n. 692/1923 cit. ad un duplice limite dell orario di lavoro, corrispondente ad otto ore giornaliere e quarantotto settimanali. Il Tribunale rilevava, in base all istruttoria svolta, che il primo limite risultava superato con lo svolgimento di prestazioni lavorative per nove ore giornaliere per quattro giorni alla settimana, con il conseguente diritto del sig. P. al relativo compenso; attribuiva così all appellato la somma di £. 6.156.122 «cosi quantificate» - come si legge nella sentenza - «in base a quattro ore di straordinario settimanali ed alla inclusione della indennità maneggio denaro ai fini dei calcolo del t.f.r.», costituendo detta indennità, erogata continuativamente e mensilmente, parte della retribuzione dell attività lavorativa, da includere nella base di computo del trattamento di fine rapporto, al pari dei compensi per lavoro straordinario prestato in modo continuativo.

Avverso questa sentenza D. P. propone ricorso per cassazione con due motivi.

La S.p.a. E. G. resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

1.I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell art. 335 cod.proc.civ..

2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano i vizi di violazione dell art. 1339 cod.civ. e contraddittoria motivazione, ai sensi dell art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ..

La parte, dopo aver rilevato che il Tribunale ha correttamente affermato l assoggettamento dell attività lavorativa del Sig. Persichetti al limite delle otto ore di lavoro giornaliere di cui all art. 1 del r.d.l. n. 692/1923 «indipendentemente dall orario settimanale osservato», in considerazione della natura delle mansioni svolte dal ricorrente in primo grado, osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell appello opera, in relazione alla disciplina collettiva del settore, il principio di cui all art. 1339 cod.civ., con «la conseguenza dell inserimento (automatico) della normativa imperativa ed inderogabile di legge circa la durata della normale prestazione lavorativa giornaliera di otto ore (e settimanale di 40 ore)» (pag. 18 del ricorso).

3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso si denunciano, ai sensi dell art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione degli artt. 112 cod.proc.civ., 2120 e 2121 cod.civ. nonché contraddittorietà di motivazione; la parte rileva che, pur essendo riconosciuta dal Tribunale la inclusione nella base di calcolo dell indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto delle somme erogate a titolo di compensi per lavoro straordinario e per indennità di maneggio denaro, l importo attribuito con la sentenza impugnata non comprende né l una né l altra differenza, corrispondendo - come risulta dai conteggi contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio - soltanto all ammontare dovuto per compenso per lavoro straordinario prestato in eccedenza alle otto ore giornaliere.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denunciano, in relazione all art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ., i vizi di violazione e falsa applicazione dell art. 1 r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per l esenzione del dipendente dai limiti legali dell orario dl lavoro.

Si deduce che nella disciplina posta dal r.d.l. n.692/1923 l esclusione della figura del commesso viaggiatore dai limiti legali della durata dell orario giornaliero e settimanale di lavoro trova il suo fondamento nel carattere itinerante delle mansioni, con conseguente impossibilità di ogni controllo dell attività concretamente svolta dal lavoratore, e nella corrispondente autonomia di cui quest ultimo gode nello stabilire i suoi tempi e ritmi di lavoro, sicché, in difetto di qualsiasi direttiva del datore di lavoro, l eventuale prolungamento dell attività quotidiana del dipendente comporterebbe prestazioni maggiori di quelle richieste dall imprenditore, con costi non programmabili.

Posto che la prestazione lavorativa si svolgeva per la maggior parte della giornata fuori di ogni possibile sorveglianza della società, non poteva attribuirsi alcun rilievo al fatto che il Persichetti operasse nell ambito della stessa città o viaggiando da una città all altra, né - contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale - che egli espletasse determinate mansioni complementari a quelle strettamente di vendita, che non escludevano la discrezionalità del ricorrente in primo grado nella determinazione dei propri tempi e ritmi di lavoro.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunciano i vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod.civ., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla prova dei tempi di lavoro effettivo della controparte.

Si rileva che nell ipotesi in cui, trovando applicazione i limiti legali dell orario di lavoro, venga richiesto il compenso per le prestazioni svolte oltre tali limiti, il lavoratore è tenuto a dimostrare lo svolgimento di questa attività ulteriore; nella fattispecie, non sarebbe sufficiente a tal fine l acquisizione degli elementi relativi all orario di inizio e di fine del lavoro, occorrendo invece la prova dell effettivo svolgimento di attività lavorativa per tutto l arco di tempo considerato, che non potrebbe fondarsi su una semplice presunzione.

In violazione dei principi sull onere della prova il Tribunale ha ritenuto raggiunta la dimostrazione della durata del lavoro; il convincimento espresso in proposito non è sorretto da alcuna motivazione.

6. L esame del primo motivo del ricorso incidentale ha carattere di priorità, dato che la questione dell assoggettamento dell attività del lavoratore ai limiti legali di durata dell orario di lavoro precede nell ordine logico i profili di censura prospettati nel primo motivo del ricorso incidentale.

Il mezzo merita accoglimento. In relazione alla citata previsione dell art. 1, secondo comma del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, l esclusione della figura del «commesso viaggiatore» dai limiti legali dell orario di lavoro fissati dal primo comma trova il suo fondamento nella specifica caratteristica dell assetto contrattuale, in cui il dipendente gode di un ampio margine di autonomia nella determinazione ed organizzazione del proprio tempo di lavoro, in assenza di un controllo da parte del datore circa le modalità temporali della prestazione. Per questa ragione, come è stato puntualmente osservato in dottrina, la suddetta esclusione non può essere riferita ad una disposizione eccezionale in senso stretto, dovendo essere piuttosto ricondotta ad un limite naturale del campo di applicazione del vincolo di durata massima dell orario di lavoro, in considerazione della piena fungibilità, a discrezione del lavoratore, tra estensione temporale e intensità della prestazione.

Ciò posto, la previsione della norma in esame relativa ai commessi viaggiatori va riferita ai lavoratori incaricati di viaggiare per procedere alla collocazione dei prodotti dell azienda, per i quali siano ravvisabili i suddetti connotati della prestazione lavorativa, indipendentemente dal fatto che essi operino spostandosi tra città diverse o nell ambito della stessa città; in questo senso, non ha alcun rilievo la distinzione tra commessi viaggiatori e piazzisti, operante in alcuni contratti collettivi (cfr. Cass. 22 settembre 1979 n. 4908).

Si deve del resto rilevare che la nuova disciplina dell orario di lavoro, introdotta con il d.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, contempla espressamente l attività dei «commessi viaggiatori e piazzisti», esclusa, ai sensi dell art. 16 lett.e), dall ambito di applicazione della disciplina della durata settimanale dell orario di cui all art. 3 della stessa normativa.

Con riguardo alla identificazione di tale figura professionale, Cass. 8 gennaio 1979 n. 97 ha precisato che debbono ritenersi riconducibili alla figura del commesso viaggiatore, ai fini della esclusione del diritto ad un orario di lavoro limitato e al compenso per lavoro straordinario, le singole attività strumentali ed accessorie al commercio dell azienda committente, che, sebbene svolte autonomamente da soggetti distinti (venditore, propagandista, tecnico ecc.) siano coordinate alla realizzazione del commercio stesso.

Secondo Cass. 23 settembre 1991 n. 9936, la norma di esclusione dei limiti legali di orario di cui all art. 1 del r.d.l. n. 692/1923 non opera invece con riguardo al caso di lavoratori che a tale incarico sommano anche l espletamento di mansioni ulteriori e diverse. Come risulta peraltro dalla motivazione di tale decisione, il principio affermato va posto in relazione con l accertamento in fatto, nel caso concreto esaminato, della sostanziale continuità dell attività del dipendente, connessa alla molteplicità degli incarichi affidati.

L orientamento espresso da Cass. n. 97/1979 cit. è stato più recentemente seguito da Cass. 9 novembre 1998 n. 11261, secondo cui sono riconducibili alla figura del commesso viaggiatore le attività strumentali accessorie al commercio della azienda committente che, sebbene svolte da soggetti diversi, siano coordinate alla realizzazione del commercio stesso. In tale occasione, la Corte ha rilevato che risultavano espletate non mansioni ulteriori e diverse da quelle del commessi viaggiatori, bensì attività accessorie al commercio dell azienda committente.

Questo indirizzo deve essere confermato nel caso in esame, in base alle considerazioni sopra svolte sulle particolari caratteristiche di tale figura professionale di addetto alla collocazione per la vendita dei prodotti dell azienda, la cui attività è connotata, in relazione all espletamento della prestazione con spostamenti di luogo in luogo, dalla piena autonomia nella determinazione ed organizzazione del tempo di lavoro.

Pertanto l incarico di svolgere compiti ulteriori rispetto a questa attività tipica comporta il venir meno del presupposto stesso della fattispecie normativa solo quando, incidendo concretamente sull estensione temporale della prestazione lavorativa e sull intervento di controllo della stessa da parte del datore di lavoro, escluda di fatto la possibilità per il dipendente di organizzare autonomamente, nel senso indicato, il proprio tempo di lavoro. Risulta invece irrilevante, sotto questo profilo, l espletamento di mansioni accessorie e complementari rispetto a quelle tipiche, in quanto risultino svolte, insieme a queste ultime, con le medesime caratteristiche di discrezionalità nella distribuzione dell attività lavorativa nell arco della giornata.

La sentenza impugnata non si sottrae alle censure mosse, in quanto il Tribunale ha ritenuto che lo svolgimento di attività diverse dalla vendita del prodotti, anche se con esse funzionalmente connesse, escludesse di per sé l applicazione del disposto dell art. 1 secondo comma r.d.l. n.692/1923; occorreva invece stabilire nel caso concreto se l affidamento dei compiti accessori descritti in motivazione risultava o meno incompatibile con la conservazione dell autonomia del dipendente, nei termini sopra precisati, nella organizzazione dei tempi del proprio lavoro.

Tale indagine è stata omessa dal giudice dell appello, e la sentenza va quindi annullata in relazione a questa censura, restando logicamente assorbito l esame del secondo motivo dello stesso ricorso incidentale.

7. Passando quindi all esame del primo motivo del ricorso principale, si osserva che la censura formulata dalla parte sembra prospettare, a sostegno delle domande del Sig. Persichetti, l esistenza di un limite ulteriore dell orario di lavoro, autonomo e diverso rispetto a quello fissato dalla disciplina legale, in quanto derivante dalla applicazione di norme collettive che comporterebbero - ferma restando la durata massima di otto ore della giornata lavorativa - una riduzione dell orario settimanale a quaranta ore. Da tale impostazione non discende peraltro, come è stato chiarito anche nella discussione orale, la prospettazione in termini specifici del diritto ad altri compensi per lavoro straordinario, ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti con la sentenza impugnata.

La censura appare dunque inammissibile sotto questo profilo (per il quale non si prospetta un interesse all impugnazione) e deve ritenersi comunque infondata, in quanto basata sull assunto che pur in assenza di una regolamentazione dell orario di lavoro nella contrattazione collettiva per i piazzisti delle aziende del settore la previsione, contenuta in tale disciplina, della distribuzione dell attività lavorativa su cinque giornate settimanali, comporta, in applicazione del disposto dell art. 1339 cod.civ., la riduzione dell orario settimanale contrattuale. In proposito è sufficiente richiamare il principio, già affermato da questa Corte in diversi precedenti relativi a fattispecie analoghe, secondo cui il principio posto dall art. 1339 cod.civ. non può essere invocato al fine di integrare il regolamento contrattuale con la disciplina legale posta da norme inderogabili, nell ipotesi in cui non si prospetti la sostituzione di clausole contrattuali difformi rispetto al precetto normativo, ma solo l integrazione di lacune della manifestazione della volontà negoziale, al fine di ottenere non effetti derivanti dalla applicazione delle suddette norme di legge ma effetti totalmente diversi, che possono dipendere esclusivamente dalle pattuizioni delle parti (Cass. 28 maggio 1992 n. 6422, 19 dicembre 1992 n. 13459, 9 novembre 1998 n. 11264).

8. Merita invece accoglimento il secondo motivo del ricorso principale, in quanto la sentenza impugnata, mentre riconosce il diritto dell appellato sia al compenso per lavoro straordinario, sia al ricalcolo del trattamento di fine rapporto, con l inclusione nella base retributiva tanto del suddetto compenso quanto della indennità di maneggio denaro, attribuisce poi al sig. P. una somma che risulta corrispondere, in relazione ai conteggi elaborati dalla parte, al solo importo preteso per la prima voce indicata, e cioè al compenso per lavoro straordinario.

Posto che la sentenza impugnata non fornisce alcuna indicazione in ordine ai criteri di calcolo adottati per la determinazione della somma dovuta, si rileva quindi un contrasto tra le enunciazioni contenute nella decisione, che si risolve in un vizio logico della motivazione, censurabile in questa sede di legittimità.

La sentenza deve essere annullata anche per questo profilo di censura; la decisione sul punto attiene, per quanto riguarda il calcolo dell indennità maneggio denaro nel t.f.r., ad una questione autonoma rispetto a quella del diritto a compenso per lavoro straordinario.

9. Con la cassazione della sentenza in relazione ai motivi accolti la causa va rinviata ad altro giudice il quale procederà a nuova indagine in base ai rilievi svolti ai punti 6. e 8., attenendosi, quanto al primo, al seguente principio di diritto: «Ai fini della esclusione dell applicazione dei limiti legali di orario di cui al primo comma dell art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, devono ritenersi riconducibili alla previsione del secondo comma dello stesso articolo le attività dei commessi viaggiatori e piazzisti addetti alla collocazione dei prodotti che svolgano la loro opera viaggiando di luogo in luogo, con prestazioni caratterizzate da un ampio margine di autonomia nella determinazione ed organizzazione del proprio tempo di lavoro, in assenza di un controllo da parte del datore circa le modalità temporali della prestazione. La regola opera anche quando al lavoratore siano affidati compiti accessori e supplementari svolti con le stesse modalità, quando risulti conservata per il dipendente la scelta discrezionale in ordine alla estensione temporale della prestazione».

ll giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbito il secondo. Rigetta il primo motivo del ricorso principale ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Perugia anche per le spese.

Così deciso in Roma il 12 dicembre 2003

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 APR. 2004


 
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