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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
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26/11/2014
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La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
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02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
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27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 11 dicembre 2004

ASSICURAZIONE DELL "ARTIGIANO DI FATTO"




Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI

Documento: Circolare n. 80 del 23 novembre 2004.

Oggetto: Assicurazione dell’“artigiano di fatto”.



Quadro Normativo



· D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”: art. 4, comma 1, n. 3.

· Legge n. 443 dell’8 agosto 1985 e successive modifiche ed integrazioni: “Legge-quadro per l’artigianato”.

· Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000: “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n. 144”.

· Circolare n. 11 del 3 marzo 1986: “Legge 8 agosto 1985, n. 443: legge-quadro per l’artigianato”.

· Circolare n. 43 del 24 giugno 1987: “Legge 8 agosto 1985, n. 443: legge-quadro per l’artigianato”.

· Circolare n. 15 del 13 marzo 1990: “Efficacia dichiarativa dell iscrizione all Albo delle imprese artigiane anche nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Provincie autonome. Sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13/15 giugno 1989”.

· Circolare n. 9 dell’11 febbraio 2002: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e relative Modalità di applicazione”.

· Circolare n. 21 del 28 marzo 2002: “Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria ‘Artigianato’”.

Premessa

In ordine all’attuale configurabilità dell’“artigiano di fatto”, è stata rilevata una possibile incompatibilità tra le istruzioni impartite dall’Istituto prima del 2000 e quelle diramate successivamente, a commento della riforma dell’assicurazione INAIL1 .

L’obbligo assicurativo dell’artigiano in generale.

La disciplina vigente2 comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali “gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese”.

In relazione alla succitata disciplina, si è posta da tempo la questione circa la possibilità di annoverare tra gli “artigiani” anche coloro che, pur non risultando iscritti all’Albo delle imprese artigiane, svolgano “di fatto”, personalmente ed abitualmente, un’attività “oggettivamente” artigianale.

Le circolari dell’Istituto. L’artigiano di fatto

Salvo una brevissima “parentesi” seguita alla emanazione della Legge-quadro per l’artigianato n. 443/1985, l’interpretazione consolidata è nel senso di ritenere l’obbligo assicurativo dell’artigiano fondato non tanto sull’elemento formale della iscrizione (o meno) all’Albo quanto sulla situazione sostanziale presente nel caso concreto3.

In base a questa interpretazione, in mancanza dell’iscrizione all’Albo, l’obbligo assicurativo dell’artigiano può essere affermato quando, di fatto, sia accertata la ricorrenza:

· dei requisiti generali di assicurazione 4

· dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente5 in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana6 .

Al riguardo, è importante rilevare che l’unico profilo di possibile contatto tra la legislazione di riforma e le precedenti istruzioni INAIL riguardanti l’artigiano di fatto è costituito dal vincolo introdotto nei confronti dell’Istituto in tema di inquadramento dei datori di lavoro nelle “Gestioni Tariffarie” in cui si articola il nuovo sistema tariffario (inquadramento settoriale).

Sul piano operativo, tale innovazione ha comportato l’obbligo per l’INAIL di recepire la classificazione disposta dall’INPS ai fini previdenziali ed assistenziali7 .

Per effetto di tale obbligo, nelle circolari rilasciate a commento della nuova disciplina è stato più volte evidenziato che, in sede d’inquadramento settoriale, l’Istituto è tenuto a recepire il provvedimento di classificazione dell’INPS, astenendosi da autonome valutazioni al riguardo8 .

Dalle stesse circolari, peraltro, si evince che il vincolo derivante dalla riforma opera esclusivamente in riferimento all’inquadramento settoriale ed è concretamente finalizzato ad individuare la Tariffa applicabile per la determinazione del premio assicurativo dovuto dal datore di lavoro per l’assicurazione dei propri dipendenti e del personale assimilato (premio ordinario).

Ne consegue che il vincolo in parola è assoluto e inderogabile per ciò che riguarda l’inquadramento settoriale dei datori di lavoro, ma non esclude che, in relazione ad altri aspetti di propria competenza, l’INAIL possa effettuare proprie, autonome valutazioni finalizzate alla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione antinfortunistica.



Considerazioni conclusive

Le precisazioni sopra esposte assumono concreta rilevanza anche in tema di artigiano di fatto, considerato che, in base alle istruzioni impartite, la configurabilità dell’obbligo assicurativo è legata all’accertamento di una situazione di fatto, come sopra delineata.

Tale accertamento, di esclusiva competenza dell’INAIL, riguarda l’attività concretamente svolta dall’artigiano di fatto in quanto tale e non come titolare d’impresa.

In base a quanto sopra esposto, è possibile concludere che, anche dopo le innovazioni introdotte dalla riforma del 2000, le precedenti istruzioni sono da considerare tuttora valide.

In forza del vincolo introdotto dalla suddetta riforma, peraltro, è necessario ribadire che, se l’artigiano di fatto è titolare di un’impresa con dipendenti o altro personale per il quale sia dovuto il premio ordinario di assicurazione, l’inquadramento settoriale dell’impresa deve essere effettuato in armonia con la classificazione aziendale disposta dall’INPS9.



Indicazioni operative

Alla luce di quanto sopra, deve intendersi quindi confermato il quadro delle istruzioni fornite in tema di artigiano di fatto prima della riforma del 2000, con la integrazione di cui al precedente paragrafo10 .

A chiarimento delle precedenti istruzioni11 , è comunque utile precisare che anche l’attività eventualmente svolta dal titolare dell’impresa non artigiana al di fuori delle “mansioni” tipiche dell’imprenditore assume rilevanza ai fini dell’assicurazione antinfortunistica12 .

In relazione a questa ulteriore attività, dunque, è possibile che il titolare dell’impresa non artigiana sia obbligato all’assicurazione quale artigiano di fatto, fermo restando - ai fini della determinazione del premio ordinario - l’inquadramento settoriale dell’impresa nella gestione tariffaria individuata in base alla classificazione INPS.

A titolo esemplificativo, è artigiano di fatto il titolare dell’impresa edile con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore industria - che, oltre ad occuparsi degli aspetti organizzativi dell’impresa, svolge personalmente ed abitualmente opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa.

Analogamente, è artigiano di fatto il titolare dell’autoscuola con dipendenti - inquadrata dall’INPS nel settore terziario - che, oltre a gestire l’impresa, svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.

Ai fini dell’assicurazione antinfortunistica, infatti, le situazioni ora descritte sono sostanzialmente identiche a quella del titolare delle corrispettive imprese (edile o autoscuola) inquadrate nell’artigianato13 .

Resta inteso che, al fine di impedire l’insorgere di contenzioso dal possibile esito sfavorevole per l’Istituto, le attività rientranti in tale ultima casistica dovranno essere rigorosamente valutate dall’Unità competente ed essere supportate da oggettivi e comprovabili riscontri.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Maurizio CASTRO





______________________________

1.Decreto legislativo n. 38/2000.

2. D.P.R. n. 1124/1965, art. 4, comma 1, n. 3..

3.Il riferimento è al breve periodo intercorso tra la circolare n. 11 del 3 marzo 1986 e la circolare n. 43 del 24 giugno 1987. Nella circolare n. 11/1986, infatti, modificando il precedente orientamento fu ritenuto che, a seguito delle disposizioni contenute nella Legge n. 443/1985, l iscrizione all Albo avesse efficacia vincolante anche ai fini INAIL (in questa circolare, in particolare, si legge che "...tale iscrizione, disposta dalle competenti Commissioni provinciali per l artigianato secondo le modalità previste dall articolo 7, è ora da considerarsi presupposto indispensabile per poter istituire il rapporto assicurativo con il titolare artigiano"). Dopo poco più di un anno dalla suddetta circolare, facendo anche riferimento ad un parere espresso dal Consiglio di Stato, l INAIL modificò il proprio orientamento, ripristinando sostanzialmente la precedente interpretazione. In quest ultima circolare, peraltro, venne segnalata l eccezione vigente nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Provincie autonome, in riferimento alle quali si ritenne che l iscrizione all Albo fosse vincolante anche ai fini INAIL. In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 336 del 13/15 giugno 1989, questa eccezione fu superata nella circolare n. 15/1990, che segna quindi il definitivo consolidarsi della soluzione interpretativa sopra illustrata, tuttora valida

sull intero territorio nazionale.

4.D.P.R. n. 1124/1965, artt. 1 e 4.

5.Attualmente, Legge n. 443/1985, artt. 2, 3 e 4.

6.La suddetta tesi interpretativa, muovendo dalle specificità dell assicurazione antinfortunistica, ritiene che la nozione di "artigiano" contenuta nella legislazione antinfortunistica non possa essere ristretta ai soli artigiani iscritti all Albo.

7.Legge n.88 del 9 marzo 1989, art. 49.

8.Circolari nn. 9 e 21 del 2002.

9.A questo proposito, si richiama peraltro l obbligo delle Strutture INAIL di segnalare alla Commissione provinciale per l artigianato e all INPS le eventuali irregolarità e/o anomalie riscontrate (mancanza d iscrizione all Albo, irregolare iscrizione all Albo, ecc.), al fine di conseguire l iscrizione d ufficio dell impresa all Albo delle imprese artigiane o la relativa cancellazione, nonché l eventuale rettifica della classificazione aziendale disposta dall INPS.

10."Considerazioni conclusive".

11.Si veda la circolare n. 21/2002.

12.L’attività imprenditoriale riguarda, come è noto, i soli aspetti organizzativi dell’azienda.

13.In entrambi i casi, si configura l obbligo di denuncia di cui alla nota 9. Peraltro la mancata iscrizione dell impresa all Albo delle imprese artigiane può derivare non solo dalla mancata richiesta dell imprenditore interessato ma anche da impedimenti formali, espressamente previsti dalla normativa sull artigianato. In queste ipotesi, la specificità dell assicurazione antinfortunistica permette comunque di dare prevalenza alla situazione sostanziale (di fatto) e, in presenza dei requisiti illustrati nel testo della presente circolare, di assicurare il titolare dell impresa come artigiano di fatto.




 
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