lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 28 dicembre 2004

LAVORO & IMMIGRAZIONE: IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO.COME OTTENERLO E IN PRESENZA DI QUALI REQUISITI.






Il permesso di soggiorno per motivi di studio.

Come ottenerlo e in presenza di quali requisiti.



Il visto di ingresso per studioUn cittadino straniero residente all’estero che intende frequentare in Itali un qualsiasi corso, può richiedere il visto di ingresso all’Ambasciata o al Consolato italiano presente nel suo paese di residenza.

Il visto viene rilasciato entro 90 giorni ed ha una durata uguale a quella del corso che si intende seguire, ma in ogni caso non superiore ad un anno.Requisiti per il rilascio del visto per studioPer ottenere il visto per studio è necessario avere:

a) un’età superiore a 14 anni;

b) il certificato di iscrizione al corso prescelto, rilasciato dalla scuola o dall’ente italiano;

c) la polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, se non si ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il Paese d’origine;

d) documenti che provano che si hanno mezzi per il sostentamento non inferiori alla metà dell’importo annuo dell’assegno sociale (2.221 euro circa);

e) documenti che provano che si ha la somma necessaria per il viaggio di ritorno nel proprio Paese dopo aver seguito il corso di studio.La disponibilità dei mezzi di sostentamento e della somma occorrente per il rimpatrio e per l’assistenza medica può essere provata:

• esibendo denaro contante, travel cheques, carte di credito ecc.

• presentando lettera di credito bancario di istituto estero che assicuriche si dispone della somma;

• presentando una certificazione che provi che già si dispone pressouna banca Italiana della suddetta somma, mediante bonifico oversamento proveniente dall’estero;

• mediante polizza fideiussoria assicurativa.

Molto spesso le Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane rifiutano il rilascio del visto di fronte all’esibizione di denaro contante, travel cheque’se carte di credito o di fronte alle garanzie fornite dalle banche, per cui è consigliabile stipulare una polizza fideiussoria che copra tutte le spese.Il prezzo della polizza varia in proporzione ai giorni di soggiorno nel territorio italiano.

ATTENZIONE: Solo dopo aver ottenuto il visto di ingresso si potrà partire per l’Italia.



Il permesso di soggiorno per motivi di studio



Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia, il cittadino straniero deve recarsi presso la Questura del luogo in cui intende fissare la dimora e richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.Il permesso gli verrà rilasciato entro 20 giorni ed avrà una durata uguale a quella del visto di ingresso.Con il permesso di soggiorno per motivi di studio si può anche svolgere un’attività lavorativa di tipo subordinato, per un tempo non superiore alle 20 ore settimanali, fino ad un massimo di 1040 ore annuali, facendosi autorizzare dalla propria istituzione scolastica.Per il rilascio del permesso di soggiorno si deve presentare:

a) il passaporto e 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera;

b) 8 fotografie formato tessera;

c) una marca da bollo da 11,00 euro;

d) certificato di iscrizione alla scuola in originale più 2 fotocopie;

e) certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;

f) attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità. La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario

g) polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studioIl permesso di soggiorno per motivi di studio non è rinnovabile oltre la durata del corso di studi a cui lo studente straniero si è iscritto.Il rinnovo del permesso può essere chiesto a partire da 30 giorni prima della scadenza e non oltre 60 giorni dopo, presentando la seguente documentazione:

a) passaporto e 2 fotocopie di ogni pagina contenente dati o timbri di frontiera;

b) permesso di soggiorno scaduto e 2 fotocopie;

c) 4 foto formato tessera;

d) una marca da bollo di 10,33 euro;



La conversione del permesso di soggiorno



Il permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere convertito prima della sua scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, sia autonomo che subordinato, purchè si rientri nelle quote di lavoratori stranieri ammessi in Italia dal decreto flussi.



e) autocertificazione attestante il numero e le date degli esami sostenuti, con l’indicazione del nome e dell’indirizzo dell’istituto scolastico frequentato;

f) certificazione comprovante la copertura assicurativa o l’iscrizione al servizio sanitario nazionale;

g) attestazione relativa al domicilio: contratto di affitto o dichiarazione di ospitalità.

La dichiarazione di ospitalità deve essere accompagnata dalle fotocopie del contratto di affitto o dell’atto di acquisto e dalla copia del documento d’identità dell’affittuario o del proprietario;

h) polizza fideiussoria o altri documenti comprovanti il possesso dei mezzi economici di sussistenza.




 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli