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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 28 dicembre 2004

P.I. E PROCEDURE CONCORSUALI: CHI E’ COMPETENTE?

Corte di Appello di L’Aquila, 22 luglio 2004 con nota a cura dell Avv. Rocchina Staiano-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 - Responsabile sezione Pari Opportunità di LavoroPrevidenza.com





P.I. E PROCEDURE CONCORSUALI: CHI E’ COMPETENTE? (27/12/2004)

Corte di Appello di L’Aquila, 22 luglio 2004





“Al Giudice amministrativo spettano le controversie su questioni attinenti alla fase che arriva fino alla formazione della graduatoria ed alla proclamazione dei vincitori, mentre al Giudice ordinario spettano le cause su questioni relative alla successiva fase della conclusione del contratto di lavoro”.





nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno









SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA







REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



CORTE DI APPELLO DI L AQUILA



SEZIONE LAVORO

composta dai seguenti Magistrati:





dott. Giovanni Finucci Presidente

dott. Rita Sannite Consigliere

dott. Paolo Sordi Consigliere – rel.



all udienza del 29/4/2004 ha pronunciato la seguente





SENTENZA



nella causa in grado di appello iscritta al n. 182 ruolo generale dell’anno 2003 promossa da



AUSL DI PESCARA

APPELLANTE



CONTRO



M. M. T.



APPELLATA



OGGETTO: Appello contro la sentenza del Tribunale di Pescara dell’8.11.02-6.12.02.



CONCLUSIONI DELLE PARTI



Per l appellante: “in accoglimento dell appello, riformi l impugnata sentenza, rigettando le domande tutte della M., con ogni connessa statuizione anche sulle spese di lite”.

Per l appellata: “ritenuta la Giurisdizione del Giudice Ordinario, rigettare l appello proposto, confermando l impugnata sentenza, con ogni connessa statuizione sulle spese di lite”.



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO



Con ricorso depositato il 29/4/04, la Ausl di Pescara proponeva appello contro la sentenza in epigrafe indicata con la quale era stato dichiarato il diritto di M. M. T. alla collocazione in posizione utile nella graduatoria del concorso per soli titoli per l assunzione a tempo determinato per otto mesi di otto dirigenti psicologi e l obbligo di essa Ausl di procedere alla stipulazione del contratto costitutivo del rapporto o, nel caso di intervenuto esaurimento degli incarichi suscettibili di conferimento, al risarcimento del danno. Ribadiva l eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, ribadiva la correttezza della graduatoria.

Formulava quindi le conclusioni sopra trascritte.

M. M. T. si costituiva e contestava la fondatezza dell appello del quale chiedeva il rigetto.

All odierna udienza, dopo la discussione, la Corte decideva la causa e dava lettura del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE



L eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sollevata dall’appellante è fondata.

Per espressa disposizione dell art. 63, c. 4, del d.lgs. n. 165/01, “restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”: così recita il c. 4 dell articolo, mentre il comma 1 ha invece cura di precisare che la giurisdizione del giudice ordinario investe anche “le controversie concernenti l assunzione al lavoro”. I diversi campi di operatività delle due disposizioni debbono essere definiti con riferimento a due profili: quello delle modalità di reclutamento del personale da parte della P.A. e quello delle fasi di cui si compongono i concorsi per l assunzione dei pubblici dipendenti.

Riguardo al primo aspetto, stabilisce l’art. 35 d.lgs. n. 165/01 che l’assunzione avviene tramite procedure selettive (c. 1, lett. a), “mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ... per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo” (c. 1, lett. b) e in forza degli obblighi imposti dalla l. 2 aprile 1968, n. 482 (c. 2).

Si può tranquillamente ritenere che qualsiasi controversia relativa ad assunzioni del secondo e del terzo tipo sia devoluta alla giurisdizione del Giudice ordinario. Quanto, invece, alle assunzioni rientranti nella prima categoria, non sembra condivisibile il tentativo operato da chi ha inteso distinguere, all interno delle "procedure selettive" per l assunzione, quelle qualificabili come "concorsi pubblici" comprendenti le procedure dirette all accesso definitivo all impiego pubblico da quelle che consentono - sia pure nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza - l accesso temporaneo al lavoro presso le PP.AA., con la conseguenza di ritenere riservate al Giudice amministrativo solamente le controversie riguardanti il primo tipo di procedure concorsuali. In effetti, la lettera delle disposizioni dettate dall art. 63 non sembra autorizzare una distinzione del genere, il c. 4 parlando, in generale, di "procedure concorsuali per l assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"; conseguentemente, tutte le volte in cui il personale a tempo determinato venga individuato meditante procedure caratterizzate dall applicazione, ad un numero tendenzialmente aperto di aspiranti, di criteri di selezione oggettivi e predeterminati, non si può dubitare che si tratti di procedure concorsuali e che i vincitori siano - sia pur non via definitiva e stabile - dipendenti delle PP.AA., dovendosi pertanto applicare, come in tutti gli altri casi di pubblici concorsi, il c. 4 dell art. 63.

E questo, appunto, il caso oggetto della presente fattispecie nella quale si controverte proprio di una procedura concorsuale titoli diretta a selezionare i soggetti con i quali la Ausl avrebbe instaurato rapporti di lavoro subordinato sia pure a tempo determinato. Il fatto, poi, che la selezione dovesse avvenire esclusivamente sulla base di titoli (e non anche per esami) è ininfluente ai fini che qui interessano perché tale circostanza non fa venir meno la caratteristica decisiva della selezione, vale a dire la sua natura di procedura aperta ad una serie tendenzialmente indeterminata di aspiranti che vengono posti a confronto sulla base di criteri predeterminati ed oggettivi.

A tutto voler concedere, per procedure selettive sottratte alla giurisdizione del Giudice amministrativo possono intendersi quei procedimenti finalizzati all accertamento dell idoneità dei singoli candidati a ricoprire un certo incarico e caratterizzati dalla mancanza di una comparazione degli uni con gli altri; ma, per quanto si è detto, non è questo il caso oggetto della presente controversia.

Come si è accennato, il secondo problema è quello di stabilire fino a quale momento si estenda la giurisdizione amministrativa nei casi di reclutamento mediante espletamento di procedure concorsuali. Al riguardo la Corte condivide l opinione largamente diffusa secondo la quale al Giudice amministrativo spettano le controversie su questioni attinenti alla fase che arriva fino alla formazione della graduatoria ed alla proclamazione dei vincitori, mentre al Giudice ordinario spettano le cause su questioni relative alla successiva fase della conclusione del contratto di lavoro.

Nella fattispecie oggetto delle doglianze dell appellata è proprio la graduatoria formata dalla Ausl, contestando la M. la posizione attribuitale dalla controparte.

L appello va dunque accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e declaratoria dell improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione dell autorità giurisdizionale ordinaria.

La complessità delle questioni decise giustifica la compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.



P.Q.M.



La Corte di Appello di L Aquila, Sezione lavoro,

definitivamente pronunciando sull appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Pescara in funzione di giudice del lavoro, pronunciata in data 8.11.02-6.12.02, così decide nel contraddittorio delle parti:

1) accoglie l appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l improponibilità della domanda della M. per difetto di giurisdizione dell Autorità giurisdizionale ordinaria;

2) compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

L Aquila, 29.4.04.

Depositato in cancelleria il 22 luglio 2004

 
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