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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 16 gennaio 2005

INFORTUNIO IN ITINERE INDENNIZZABILE ANCHE IN CASO DI BREVE SOSTA NEL TRAGITTO

Corte Costituzionale , ordinanza 11 gennaio 2005 n° 1 con breve nota a cura del direttore di LavoroPrevidenza.com Dr. Marco Dibitonto



Una breve sosta nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell "interruzione” ai fini dell esclusione dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere. Lo ha chiarito la Corte Costituzionale, con l ordinanza n. 1 dell 11 gennaio 2005, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata dal Tribunale di Trento, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione.



nota Dr. Marco Dibitonto





ORDINANZA N. 1

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Valerio ONIDA Presidente

- Carlo MEZZANOTTE Giudice

- Guido NEPPI MODONA "

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza del 29 aprile 2003 dal Tribunale di Trento nel procedimento civile vertente tra Maria Pia Lunel ed altri contro l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n. 673 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visto l’atto di costituzione dell’INAIL;

udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

udito l’avvocato Luigi La Peccerella per l’INAIL.

Ritenuto che il Tribunale di Trento – adito dai superstiti di un assicurato deceduto nel percorso dal luogo di lavoro a casa, interrotto solo per una breve sosta – ha dichiarato, con ordinanza del 29 aprile 2003, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’<> prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione (in ragione dell’ingiustificato trattamento differenziato tra lavoratori infortunati in tali circostanze rispetto agli altri assicurati rimasti vittime di infortuni parimenti accaduti in occasione di lavoro), l’art. 38, secondo comma, Cost. (per la mancata previsione, in favore di lavoratori infortunati pur sempre in presenza di un’occasione di lavoro, di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita) e l’art. 76 Cost. (non avendo il legislatore delegato rispettato il principio ed il criterio direttivo fissato dall’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante la delega al Governo per il riordino, tra l’altro, della normativa che disciplina l’INAIL, secondo cui la specifica disposizione per la tutela dell’infortunio in itinere doveva essere formulata recependo <>);

che – osserva il giudice rimettente – la giurisprudenza aveva escluso l’indennizzabilità dell’infortunio solamente quando l’interruzione elettiva del percorso casa-lavoro (e viceversa) avesse avuto caratteri tali da determinare una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, mentre al contrario l’art. 2, terzo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 escluderebbe dalla tutela assicurativa gli infortuni in itinere in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

che, nella specie, la questione è rilevante atteso che l’assicurato si era fermato per non più di cinque minuti presso un esercizio di ristoro situato sul tragitto lavoro-casa senza deviazione alcuna e, ripreso il percorso verso la propria abitazione con la propria autovettura, era uscito di strada, rimanendo vittima di un incidente mortale;

che si è costituito l’INAIL chiedendo dichiararsi l’inammissibilità o la manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità.

Considerato che il terzo comma dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, quale introdotto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in forza della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel definire i presupposti della fattispecie dell’infortunio in itinere, che costituisce <> (sentenza n. 429 del 1990), esclude dalla tutela assicurativa, quale eccezionale ipotesi di deroga al canone generale dell’indennizzabilità, il caso di interruzioni o deviazioni a condizione che esse non siano affatto dipendenti dal lavoro o che, comunque, non siano necessitate;

che, prima ancora di verificare la sussistenza di questa condizione negativa perché l’infortunio non sia indennizzabile, occorre che la soluzione di continuità nel tragitto compiuto dal lavoratore dalla propria abitazione al luogo di lavoro, e viceversa, abbia la connotazione e la consistenza di una vera e propria “interruzione”, per definire la quale occorre tener conto della giurisprudenza ordinaria, tanto più che il legislatore delegato (art. 55, comma 1, lettera u), della legge n. 144 del 1999, cit.) ha posto, come specifico criterio direttivo per disciplinare l’infortunio in itinere, proprio il recepimento dei princìpi giurisprudenziali consolidati in materia;

che l’esigenza del rispetto di tale criterio di delega (art. 76 della Costituzione) richiede di interpretare la disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”;

che questo orientamento giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale ad indirizzare verso l’interpretazione adeguatrice della disposizione censurata, come anche la difesa dell’Istituto non manca di rilevare, e non già, come ritiene il medesimo giudice, ad evidenziare un asserito, ma insussistente, scostamento dal criterio direttivo da parte della stessa disposizione ove letta – contraddittoriamente – in termini estensivi della fattispecie esclusa dall’indennizzabilità;

che l’interpretazione stretta dell’ipotesi dell "interruzione" è suggerita anche dalla tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente;

che infatti questa Corte (sentenza n. 171 del 2002) ha in particolare affermato che <>, evidenziando <>;

che quindi il giudice rimettente – affermando invece un’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione – muove da un erroneo presupposto interpretativo;

che pertanto la questione è manifestamente infondata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

Valerio ONIDA, Presidente

Franco BILE, Redattore

Depositata in Cancelleria l 11 gennaio 2005.




 
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