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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 16 gennaio 2005

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SUI DECRETI ATTUATIVI DELLA L. 59/1997

dell Avv. Rocchina Staiano- Vicedirettore di LavoroPrevidenza.com - Responsabile della sezione "Pari Opportunità" della rivista LavoroPrevidenza.com



I. D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143: questioni di legittimità costituzionale ed aspetti fondamentali.
1. Va negativamente valutata la mancata realizzazione della riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria preannunciata da anni dal legislatore e prevista a brevissimo termine dal D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143 senza un’esplicita enunciazione degli intenti e dei criteri informatori (Corte Conti, sez. contr. enti, 7 agosto 1998 n. 66, in Foro Amm., 1998, n. 11-12, p. 567).

2. Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 70, 76 e 95 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’intero D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il Ministero delle politiche agricole, in relazione alla mancata attuazione degli artt.1, 3, 4, 8, 11, 1° comma, lett. a) e b), 12 e 14 L. 15 marzo 1997 n. 59, che sono stati posti a fondamento dell esercitato potere legislativo delegato (Corte Conti, sez. contr., ord., 7 luglio 1999 n. 2, in Cons. Stato, 1999, II, p. 1742).

3. Le attribuzioni delle regioni in tema di caccia, pur tenendo conto degli ulteriori trasferimenti di competenze operato in loro favore dal D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, non implicano il disconoscimento delle competenze rimaste affidate, in materia di tutela della fauna selvatica, allo Stato e tali da riflettersi anche sulla disciplina delle modalità della caccia stessa, nei limiti in cui siano dettate misure indispensabili ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione di specie selvatiche (Corte Cost., 14 maggio 1999 n. 169, in Foro It., 1999, I, p. 2450).

4. Il regolamento sull’organizzazione del Ministero delle politiche agricole, recante attuazione dell’art. 2, 4° comma, del D. Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, non può prevedere l’istituzione di nuovi (nella specie, due) posti di dirigenti generali di livello B, nè una più ampia articolazione delle direzioni generali rispetto a quella esistente, tenuto conto della limitatezza delle funzioni oggi residuate in capo alla suddetta amministrazione (Giunta Amm. Trieste, 23 novembre 1999 n. 1999, in Cons. Stato, 1999, I, p. 1509).


II. La giurisprudenza in tema di contrattazione collettiva alla luce del D. Lgs. 396/1997.
1. La modifica della composizione dei comparti e delle aree contrattuali del pubblico impiego -prevista dall art. 8, 1° comma, lett. a) del D. Lgs. 4 novembre 1997 n. 396 che richiama con effetto ultrattivo, fino al 31 dicembre 1997, gli artt. 45 e ss. D. Lgs. 29/1993, nel testo precedentemente in vigore- ha effetto solo con il decreto di recepimento (di valenza regolamentare) del relativo accordo (Giunta Amm. Trieste, 23 febbraio 1998 n. 17, in Cons. Stato, 1998, I, p. 1683).

2. La previsione legislativa che impone all Aran di verificare, prima della sottoscrizione di contratti collettivi, che le organizzazioni sindacali aderenti all ipotesi di accordo collettivo rappresentino, nel loro complesso, almeno il cinquantuno per cento delle deleghe espresse nel comparto o nell area di contrattazione, comporta l ammissibilità di delegazioni sindacali anche non unitarie ed esclude comunque che la parte sindacale debba agire con le modalità tipiche degli organi collegiali nelle trattative con la parte pubblica (Pret. Roma, 22 settembre 1998, in Foro It., 1999, I, p. 714).

3. E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45, 47bis, 1, 4 e 6, 54 D. Lgs. n. 29 del 1993; 11, 4° comma, lett. d), L. n. 59 del 1997; 8 D. Lgs. n. 396 del 1997; 44 D. Lgs. n. 80 del 1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 39, 76 e 97 cost., laddove si differenzia dalla disciplina del settore privato, e, sancendo una distinzione tra i soggetti chiamati ad individuare i comparti e quelli chiamati a partecipare alla contrattazione, e attribuendo la rappresentatività sindacale con riguardo al comparto e non alla categoria e sulla base del solo criterio quantitativo, lascia senza tutela -nella specie, consentendo all amministrazione la revoca di distacco sindacale- le organizzazioni di piccole categorie specifiche e di rilevante importanza (Pret. Catania, 19 febbraio 1999, in Lav. e Prev. oggi, 1999, p. 649).

4. E’ costituzionalmente illegittima la L. Reg. Liguria, riapprovata dal Consiglio regionale il 21 ottobre 1997, recante “Modifica della declaratoria delle funzioni della VI, VII e VIII qualifica del personale regionale e disposizioni in materia di indennità per compiti particolari”, la quale prevede genericamente, ad integrazione e modifica della precedente l. reg. n. 44 del 1984, per il personale della VI, VII e VIII qualifica “compiti di vigilanza sulle attività espletate dalla regione”, nonchè compiti di polizia giudiziaria o amministrativa, attribuendo le corrispondenti indennità spettanti a tal fine, per contrattazione collettiva, esclusivamente al personale della V qualifica, e prevede, in modifica di un bilancio non ancora approvato dal Consiglio regionale, una speciale indennità per il servizio di gonfalone che invece sarebbe riservata alla contrattazione collettiva. Le disposizioni sono infatti in contrasto con più principi fondamentali della legislazione statale: a prescindere dalla circostanza che, a norma degli art. 55 e 57 c.p.p., l attribuzione delle funzioni di polizia giudiziaria è riservata a “leggi e regolamenti” che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale (sent. n. 115 del 1995 e 218 del 1988), è violato il principio fondamentale, in materia di disciplina dell impiego pubblico, secondo il quale sono regolate mediante la contrattazione collettiva tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed, in particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi (art. 2 comma 1 lett. a) l. delega n. 421 del 1992 ed art. 2 commi 2 e 3, 45 e 49 D. Lgs. n. 29 del 1993), nonchè la previsione dell’art. 2 comma 3 D. Lgs. n. 29 del 1993 (come modificato dall art. 2 D. Lgs. n. 80 del 1998), secondo il quale l’attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva, ed inoltre, dall’entrata in vigore del rinnovo contrattuale, cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi e regolamenti che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato, in quanto la l. reg. impugnata ha disposto un assetto funzionale-retributivo che prevede per alcuni dipendenti regionali trattamenti migliorativi, in difetto di apposita clausola contrattuale (Corte cost., 25 maggio 1999, n. 185, in Giur. Cost., 1999, p. 1794).


III. Il D. Lgs. 143/1997 in materia di trasporto locale: caratteristiche generali.
1. L’esercizio dell’attività di taxi acqueo nella laguna di Venezia in mancanza della licenza comunale prescritta dalla L. Reg. Veneto 3 dicembre 1993 n. 63 e dal regolamento del comune di Venezia 23 dicembre 1994 n. 239, integra il reato di cui all art. 1231 c. nav. Nell’occasione la Corte ha precisato: che la L. Reg. Veneto 30 dicembre 1993 n. 63, legittimamente dispone anche in materia di sicurezza della navigazione, in quanto tale materia è stata trasferita alla regione con il D.P.R. n. 616 del 1977 e tenuta ferma nella competenza anche legislativa dell’ente locale dal combinato disposto degli art. 1, 4° comma e 104 lett. t) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, il quale riconosce le funzioni statali in tema di disciplina della sicurezza della navigazione interna solo per quanto già non attribuito alle regioni; che non è applicabile nella specie l’art. 9 della L. 689/1981 in quanto l’art. 43 L. Reg. predetta, nel prevedere le sanzioni per il conducente del natante trasgressore, esclude l’applicazione della sanzione amministrativa ove il fatto costituisca reato, e ciò a prescindere dalla prevalenza della sanzione penale che il comma 3 dell art. 9 cit. riconosce nel caso che la sanzione amministrativa sia contemplata da legge regionale; che l obbligo della licenza vale anche per i conducenti dei natanti che pratichino la navigazione promiscua e percorrano i canali lagunari. (Cass. Pen., sez. un., 30 giugno 1999 n. 13, in Foro It., 1999, II, p. 617).


IV. Aspetti giurisprudenziali nel D. Lgs. 112/1998.
1. Va dichiarata l’estinzione per rinuncia del processo promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia per conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431, recante il “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”, che conferisce alla regione nuove funzioni in ritenuta violazione del procedimento paritetico di cui all art. 65 dello statuto speciale. Con proprio atto depositato in giudizio previa notificazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, infatti, la regione ha dichiarato di rinunciare al ricorso in considerazione dell intervenuta entrata in vigore dell art. 105, 3° comma, del D. Lgs. 112/1998 che attribuisce alle province le funzioni già conferite alla regione ricorrente con l atto impugnato (Corte Cost., ord., 3 luglio 1998 n. 245, in Le Regioni, 1999, p. 83).

2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dalla reg. Sardegna per conflitto “negativo” di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione al D.P.R. 9 ottobre 1997 n. 431, recante il “Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche”, che conferisce alla regione nuove funzioni in ritenuta violazione degli artt. 3-6 dello statuto speciale e degli artt. 116 e 119 Cost., in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore dell’art. 105, 3° comma, del D. Lgs. 112/1998 che attribuisce alle province le funzioni già conferite alla regione ricorrente con l atto impugnato. Contrariamente infatti a quanto affermato dalla regione, che insiste nella permanenza del suo interesse alla decisione in relazione ai compiti di carattere organizzativo-burocratico che comunque le competerebbero in applicazione della normativa sopravvenuta, si deve escludere che in base a quest’ultima residuino in capo alla regione le attribuzioni contestate con il ricorso per il conflitto negativo (Corte Cost., 24 luglio 1998 n. 335, in Le Regioni, 1999, p. 129).


3. E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 163, 2° comma, lett. d), del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, nella parte in cui vengono trasferiti ai comuni funzioni e compiti amministrativi in tema di licenza di agenzie per onoranze funebri per violazione dell’art. 77, 1° comma, della Costituzione trattandosi di materia che coinvolge profili di pubblica sicurezza e di ordine pubblico e, come tale, esclusa dalla delega conferita al Governo con la L. 15 marzo 1997 n. 59 (T.A.R. Lazio, Latina, ord., 25 marzo 1999 n. 143, in Foro Amm., 1999, p. 1085).

4. Spetta allo Stato e per esso al Ministro della sanità, con il Decreto 29 gennaio 1997, recante “Misure integrative per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi degli animali”, determinare misure integrative per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi degli animali, avvalendosi, nei sensi di cui in motivazione, degli istituti zooprofilattici sperimentali. La profilassi internazionale e i compiti di rilievo nazionale per la tutela della salute sono stati mantenuti allo Stato anche con le norme che hanno di recente conferito ulteriori funzioni e compiti alle regioni (L. 15 marzo 1997 n. 59, art. 1 comma 3 lett. i), comma 4 lett. c): in particolare, in sede di decreto delegato, sono rimaste invariate, quanto a riparto di competenze tra Stato e regioni, la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizoozie di dimensioni internazionali, mentre per la profilassi internazionale, in relazione alla quale pure è stata confermata la competenza in capo allo Stato, è stato altresì previsto che questo possa avvalersi anche delle aziende Usl, sulla base di apposito accordo definito in sede di conferenza unificata, con specificazione delle “funzioni amministrative in materia di profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli igienico sanitari, ai controlli sanitari delle popolazioni migranti, nonchè ai controlli veterinari infracomunitari e di frontiera” (D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 112, 3° comma, lett. g) e art. 126). Il decreto impugnato è una esplicazione della preesistente facoltà dello Stato di avvalersi
degli istituti zooprofilattici sperimentali, che sono strumenti tecnico scientifici anche dello Stato il relativo utilizzo, essendo previsto specificamente in relazione ad un interesse unitario e nazionale in norme di legge, può essere oggetto di intervento statale meramente di attuazione settoriale (senza che vi sia necessità di ulteriore intervento legislativo), e può essere interpretato -conformemente ai principi costituzionali- in modo da non incidere sulla organizzazione delle strutture regionali e da non alterare i rapporti tra sfere di competenza statale e regionale. Gli stessi principi valgono al escludere le censure relative alla previsione di compiti di aggiornamento del personale e di formazione dei veterinari e di altri professionisti. La previsione di centri di referenza e di unità di intervento anche locale deve essere interpretata nel senso, conforme ai principi costituzionali, che non si sovrappone o non duplica l’organizzazione o l’attività di gestione attiva regionale in materia agricola e sanitaria; nello stesso tempo la “unità di crisi” e le corrispondenti “unità locali di intervento” sono destinate per loro natura a non assumere il carattere di basi stabili sul territorio, essendo finalizzate al superamento di crisi contingenti. Il decreto impugnato non può altresì essere interpretato nel senso di abilitare lo Stato a creare o ad imporre nuove strutture a base regionale, bensì comporta la utilizzazione (già prevista dalla preesistente legislazione), per compiti necessariamente unitari, degli istituti zooprofilattici sperimentali, avvalendosi lo Stato di questi strumenti (anche statali) proprio in relazione alle funzioni istituzionali e alla sfera mista di competenze tecniche attribuita agli stessi istituti dalla vigente normativa (Corte Cost., 22 luglio 1999 n. 351, in Ragiusan, 1999, fasc. 183-1844, p. 258).

5. Non è manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 142, 1° comma, lett. c) ed e) commi 2 e 3 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, per violazione dell’art. 76 Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 3 L. 15 marzo 1997 n. 59, nonché dell’art. 142, 1° comma, lett. f) del D. Lgs. n. 112 cit., nella parte in cui condizionano l’operatività della disciplina ivi recata, in tema di formazione professionale, al trasferimento di beni e risorse in favore degli enti regionali (Corte Conti, sez. contr. (ord.), 22 settembre 1999 n. 3, in Cons. Stato, 1999, II, p. 1892).













RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE SULLE RSA E RSU NEL P.I. (10/01/2005)
di
Avv. Rocchina Staiano-Dottore di ricerca Università di Salerno


I. Le conseguenze e gli effetti dell’abrogazione dell’art. 47 D. Lgs. 29/1993.
1. Il referendum, indetto con D.P.R. 5 aprile 1995, ha abrogato non solo il meccanismo per la definizione e la disciplina della maggiore rappresentatività contenuta nel comma 1 dell’art. 47 d.lg. n. 29 del 1993, ma anche la disposizione contenuta nel comma 2 dello stesso articolo che consentiva la ultrattività dell art. 8 d.P.R. 23 agosto 1988 n. 395 e delle conseguenti direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica. Con l’abrogazione dell’intera disposizione dell’art. 47, voluta dal corpo elettorale, i criteri identificativi della maggiore rappresentatività non possono più essere stabiliti dalle parti rappresentative degli interessi ma devono avvenire attraverso un atto proveniente da un’autorità esterna alle parti in causa, e quindi attraverso una regolamentazione posta da un atto normativo (Cons. Stato, sez. I, 27 settembre 1995 n. 2648, in Lav. Prev. Oggi, 1998, p. 234).

2. E’ legittimo il provvedimento dell’amministrazione di revoca del distacco di un dirigente sindacale emanato sulla base e con riferimento all’art. 2 D. M. 5 maggio 1995 -recante determinazione e ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali utilizzabili in tutte le p.a.- atteso che il detto decreto stabilisce, in applicazione dell’art. 3, 31° comma, della L. 24 dicembre 1993 n. 537, la riduzione del 50% del contingente complessivo dei distacchi sindacali nel pubblico impiego, da ridursi di un ulteriore cinque per cento a decorrere dal 31 dicembre 1997 e che il decreto medesimo non può ritenersi caducato per effetto dell’abrogazione dell’art. 47 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 (T.A.R. Lazio, sez. II, 4 gennaio 1999 n. 2, in Trib. Amm. Reg., 1999, I, p. 425).


II. Le “nuove” R.S.U.
1. Le amministrazioni articolate sul territorio nazionale e sedi e strutture periferiche individuano le sedi delle r.s.u. negli uffici che siano sede di contrattazione collettiva a livello decentrato in base a quanto stabilito dal c.c.n.l. Gli accordi collettivi stipulati fra i rappresentanti dell’amministrazione statale e le oo.ss. raccomandano la diffusione di un’informazione tempestiva su tutto ciò che riguarda le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale (Trib. Roma, 20 novembre 1998, in Riv. Giur. Lav., 1999, II, p. 692).

2. La r.s.u. è la struttura organizzativa endoaziendale attraverso cui l’associazione sindacale, che ha concorso a costituirla attraverso la presentazione di una lista all elezione, esercita la sua attività; pertanto il componente eletto nella r.s.u. altri non è se non un rappresentante (mandatario) dell’associazione sindacale (mandante) che configura un rapporto giuridico di rappresentanza di diritto privato. Nella fattispecie al componente di r.s.u. viene revocato l’incarico in seguito al disconoscimento dell associazione sindacale nella cui lista era stato eletto. (Tribunale Messina, 15 marzo 2000, in Lav. Pubb. Amm., 2000, p. 872 con nota di BAVARO).


III. Accordo del 7 agosto 1998.
1. L’art. 2 punto 1, dell’accordo del 7 agosto 1998 tra Aran e Cisl, Cgil, Uil, Confsal, Rdb, Cub, Ugl, che prevede nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche le associazioni sindacali possono promuovere la costituzione di r.s.u. anche “presso sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa” è stato a sua volta integrato da successivo accordo del 21 settembre 1998 in base al quale per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro. La normativa pattizia specifica, poi, che per sedi individuate sulla base delle procedure in atto si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata. E’ pertanto legittima la costituzione di RSU negli uffici già sede di contrattazione decentrata, mentre non si appalesa tale quella costituita per il dipartimento per i rapporti con il Parlamento (Trib. Roma, 26 aprile 1999, in Lav. Prev. Oggi, 1999, p. 1024).

2. Va respinto il ricorso di parte sindacale circa la pretesa nullità dell’accordo quadro sulle r.s.u., giusta la manifesta infondatezza, “in primis”, della questione di costituzionalità degli artt. 47 e 47 bis del D. Lgs. n. 29 del 1993; 8, comma 1, lett. h), D. Lgs. n. 396 del 1997, avendo tali norme tutt’altro che imposto un modello di organizzazione ai sindacati, cioè organismi elettivi di rappresentanza del personale a struttura rigida, necessari per l’acquisizione della rappresentatività (Tribunale Roma, 5 novembre 1999, in Lav. Pubb. Amm., 2000, p. 321 con nota di CAMPANELLA).


IV. Comparto Scuola.
1. L’assetto anteriore all’emanazione del D. Lgs. n. 29 del 1993, che prevedeva consistenti margini di discrezionalità da parte dell amministrazione nella rilevazione dalla maggiore rappresentatività dei sindacati, non appare mutato. Infatti la partecipazione al procedimento di stipulazione dei contratti collettivi ai sensi dell’art. 2, 3° comma e dell’art. 45 del D. Lgs. n. 29 del 1993, continua ad essere riconosciuta ai sindacati maggiormente rappresentativi, non tanto al fine di soddisfare una posizione soggettiva di pretesa individuale, bensì allo scopo di perseguire l interesse pubblico a che la normazione di cui trattasi scaturisca dall incontro della volontà dell amministrazione (tutelante l’interesse della collettività) con quella dei soggetti che maggiormente siano in grado di esprimere le esigenze delle categorie dei dipendenti pubblici. Poichè la partecipazione dei sindacati al procedimento di contrattazione si conforma dunque quale interesse legittimo, deve essere affermata la giurisdizione del giudice amministrativo. Per quel che attiene, specificamente, alla contrattazione del comparto del personale della scuola, poiché l art. 6 c.c.n.l. del 4 agosto 1995 del comparto scuola è stato sottoscritto in un momento in cui era ancora in vigore la disciplina di cui all art. 8 d.P.R. n. 395 del 1988 e alle conseguenti direttive amministrative (giusta l espressa previsione di abrogazione dell’art. 47 del D. Lgs. n. 29 del 1993 solo a far data dal 27 settembre 1995, contenuta nel cit. D.P.R. n. 116 del 1995), deve esplicitamente ritenersi che le parti contrattuali abbiano inteso fare ad essa riferimento, con la conseguenza che la posizione dei sindacati in ordine alla partecipazione all’attività contrattuale da svolgersi nel solco del c.c.n.l. resta tuttora conformata come interesse legittimo, radicando perciò la giurisdizione del giudice amministrativo (T.A.R. Lazio, sez. I, 4 ottobre 1996 n. 1748, in Lav. Prev. Oggi, 1998, p. 230).

2. E’ devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia concernente l’estromissione da parte dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (all’esito del referendum abrogativo dell’art. 47 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29)
di un’associazione sindacale dalle trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro comparto scuola (T.A.R. Lazio, sez. I, 2 dicembre 1997 n. 2007, in Foro Amm., 1998, p. 2527).

3. Per effetto della stipulazione di un nuovo accordo fra tutte le parti necessarie, con la fissazione di una nuova data per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie nel comparto della scuola, deve essere dichiarato che non vi è più luogo a provvedere e deve essere revocato il provvedimento cautelare che aveva sospeso l efficacia dell’atto del Ministro della funzione pubblica con il quale questi aveva rettificato la data della convocazione delle elezioni delle r.s.u. nel comparto della scuola (Trib. Roma, 3 dicembre 1998, in Lav. Prev. Oggi, 1999, p. 144 con nota di FONTANA).


V. Esclusione elezione R.S.U.
1. A seguito della impugnazione da parte dello Snals di una circolare della Presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica, recante istruzioni per l’elezione delle r.s.u. nell’area del lavoro pubblico, motivata in ragione della esclusione del predetto sindacato dalle trattative sfociate nella definizione dei protocolli sulla base dei quali veniva emanata l’impugnata circolare, con conseguente compressione della capacità contrattuale del sindacato ricorrente, deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, trattandosi di controversia inerente al diritto all esercizio della libertà ed attività sindacale (Cass. Civ., sez. un., 14 febbraio 1997 n. 1398, in Lav. Prev. Oggi, 1998, p. 156 con nota di VOZA).

 
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