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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 23 gennaio 2005

LE DIMISSIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Consiglio di Stato, 02 agosto 2004, n. 5378 con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano - Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 - Responsabile della sezione "Pari Opportunità" della rivista LavoroPrevidenza.com

LE DIMISSIONI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

CONSIGLIO DI STATO, 02 agosto 2004, n. 5378


“Per il personale docente della scuola, occorre tener presente la previsione dell’art. 10 D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in L. 27 dicembre 1989 n. 417, secondo cui le dimissioni divengono irrevocabili dopo il 31 marzo successivo e, se presentate, dopo tale data, ma prima dell’anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell’anno che segue il suddetto anno scolastico”.




SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 5970 del 2003, proposto dal MINISTERO
DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA, in persona del
Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall Avvocatura Generale
dello Stato, presso la quale è per legge domiciliato, in Roma, via
dei Portoghesi, n. 12;

contro

B. A., rappresentato e difeso dall avv. Riccardo Stecconi,
elettivamente domiciliato presso Gian Marco Grez in Roma, Lungotevere
Flaminio n. 46 b,
per l annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n.
1649 del 21 dicembre 2002.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l atto di costituzione in giudizio dell appellato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 il Cons. Giuseppe
Minicone;
Udito l avv. Stecconi, presente alle preliminari d udienza l avv.
dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale delle Marche l insegnante A. B. impugnava il provvedimento con cui il Provveditore agli Studi di Ancona aveva accettato la sua domanda di dimissioni dal servizio (avente effetto dal 1° settembre 1994) in data posteriore al 15 ottobre 1993, con la conseguenza della riduzione del proprio trattamento pensionistico in applicazione dell art. 11, 16° comma, L. 24 dicembre 1993, n. 537.
L istante censurava il ritardo dell Amministrazione nel provvedere, per violazione dell art. 2 della legge n. 241/1990 e concomitante violazione dell art. 4 del D.M. (Pubblica Istruzione) n. 212 dell 11 luglio 1991, chiedendo la dichiarazione del suo diritto all emanazione dell atto di accettazione delle dimissioni entro il 60° giorno dalla presentazione della domanda e, comunque, prima del 15 ottobre 1993.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR accoglieva il ricorso affermando che l Amministrazione si sarebbe dovuta pronunciare entro sessanta giorni come prescritto dal D.M. 11.7.1991, n. 212, in applicazione dell art. 2 L. n. 241/1990, sussistendo un vero e proprio diritto soggettivo dell interessato al rispetto del termine di conclusione del procedimento, fissato dall amministrazione.
3. Nei riguardi dell anzidetta decisione il Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca ha interposto appello, sostenendo l osservanza del termine per l accettazione delle dimissioni, posto che l obbligo di pronunciarsi, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questo Consiglio, sarebbe incominciato a decorrere solo dal 1 aprile dell anno successivo a quello di presentazione della domanda, potendo il dipendente revocare la stessa fino al 31 marzo, ai sensi dell art. 10 della legge 27 dicembre 1989, n. 417.
4. L appellato, costituitasi in giudizio, ha insistito sulla illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza del TAR.
5. L appello è fondato.
6. La questione sottoposta all esame del Collegio è stata già affrontata e risolta da questa Sezione, che ha recepito, sul punto, le conclusioni della decisione dell Adunanza Plenaria 29 dicembre 2000, n. 17 (cfr., da ultimo, Cons. Stato, VI Sez., 14 gennaio 2004, n. 60; 7 febbraio 2004 n. 412).
Ed invero, la sentenza di primo grado muove dal presupposto inesatto che la posizione del dipendente che abbia presentato la domanda di dimissioni si atteggi come un diritto soggettivo perfetto ad una pronuncia (negativa o positiva) dell Amministrazione entro il termine di 60 giorni dalla data della presentazione della domanda stessa, fissato dal D.M. n. 212 del 1991.
Sennonché, come ha chiarito la giurisprudenza sopra richiamata, nella valutazione di tale obbligo, per il personale docente della scuola, occorre tener presente la previsione dell art. 10 D.L. 6 novembre 1989, n. 357 (conv. in L. 27 dicembre 1989, n. 417), secondo cui le dimissioni divengono irrevocabili "dopo il 31 marzo successivo" e, se presentate "dopo tale data, ma prima dell anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell anno che segue il suddetto anno scolastico".
Orbene, poiché le dimissioni del personale della scuola sono suscettibili di revoca fino al successivo 31 marzo, esse sono inidonee, fino a tale data, ad assolvere la funzione di atti presupposti del provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego e, quindi, a determinare l obbligo dell Amministrazione di provvedere sulla domanda di dimissioni, obbligo che può iniziare, pertanto, a decorrere solo da quest ultima data.
Diversamente argomentando si verificherebbe, oltre tutto, una non coerente asimmetria tra la posizione del dipendente (titolare, da un lato, del diritto soggettivo ad una pronuncia immediata sulle proprie dimissioni e dall altro, di un diritto di altrettanto spessore alla revoca di queste ultime) e quella dell Amministrazione, la cui potestà organizzatoria di natura autoritativa, della quale è espressione il provvedimento (discrezionale) di accettazione delle dimissioni, sarebbe svuotata di contenuto, in quanto esposta, dopo il suo esercizio, alla mera volontà del dipendente.
7. Del resto, anche a voler ritenere che la disposizione in parola abbia inteso far decorrere il termine di 60 giorni dalla data della domanda, non ne discenderebbe l utilità perseguita dal ricorrente, giacché l inutile decorso del termine non darebbe luogo ad alcun provvedimento tacito né di accettazione né di rifiuto delle dimissioni, ma ad un semplice inadempimento dell obbligo di concludere il procedimento amministrativo mediante l adozione di atto espresso, ai sensi dell art. 2 comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241, obbligo alla cui osservanza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sussiste solo una posizione di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, essendo la citata disposizione normativa (unitamente al decreto ministeriale che ne fa concreta applicazione) dettata con riguardo diretto ed immediato all attività amministrativa (cfr., per tutte, Cons. St., Sez. IV, 30 marzo 1998, n. 511).
Ne consegue che l accertamento della illegittimità del comportamento omissivo da parte del giudice amministrativo comporterebbe la dichiarazione del dovere dell Amministrazione di provvedere non con effetto dalla data di scadenza del termine, come richiesto dall istante, ma, come è giurisprudenza consolidata, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento di notificazione della pronuncia e, quindi, nel caso concreto, in data, comunque, posteriore al 15 ottobre 1993.
8. Per quanto precede, l appello proposto nei confronti della sentenza del TAR dall Amministrazione scolastica deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza medesima.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e, per l effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Compensa le spese dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 21 maggio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) in Camera di Consiglio, con l intervento dei Signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere Est.
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 02 AGO. 2004.

 
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