lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
lavoroprevidenza
11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 7 febbraio 2005

MANSIONI DEL PERSONALE MEDICO E OSPEDALI DI ZONA

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 21 luglio 2004, n. 13567 con nota a cura dell’Avv. Rocchina Staiano-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 e Responsabile unica della sezione pari Opportunità di LavoroPrevidenza.com

MANSIONI DEL PERSONALE MEDICO E OSPEDALI DI ZONA (04/02/2005)


CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO, 21 luglio 2004, n. 13567


“E’ legittimo che, sia in forza degli artt. 13 e 14 del d.p.r. n. 128 del 1969 sia in forza del successivo art. 14 della legge Regione Marche n. 36 del 1998, il servizio di pronto soccorso e di accettazione negli Ospedali di Zona (quali erano quelli sopra indicati) poteva essere espletato dal personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura”.




SEGUE TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente - Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere - Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere - Dott. Giancarlo D AGOSTINO - Rel. Consigliere Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -


ha pronunciato la seguente SENTENZA


sul ricorso proposto da: F.C., G.C., M.A.DS., L.M., A.T., D.N., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso lo studio dell avvocato GUSTAVO FELLI, rappresentati e difesi dall avvocato PIERLUIGI SPADAVECCHIA, giusta delega in atti; - ricorrenti - contro AUSL...omissis... FERMO - AZIENDA SANITARIA USL ...omissis..., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell avvocato PATRIZIA PROPERZI, rappresentato e difeso dall avvocato ALBERTO CUCCHIERI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/01 della Corte d Appello di ANCONA, depositata il 23/07/01 - R.G.N. 273/2000;


udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/04 dal Consigliere Dott. Giancarlo D AGOSTINO; udito l Avvocato CUCCHIERI;


udito il P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 1133/02.


Fatto


Con ricorso depositato il 23.12.1999 gli attuali ricorrenti, tutti medici in servizio presso gli ospedali di Sant Elpidio a Mare e Montegranaro, convenivano avanti al giudice del lavoro di Fermo la Azienda USL ...omissis... ed esponevano: che da alcuni mesi l Azienda, sul presupposto della necessità di coprire turni di pronto soccorso medico e chirurgico, aveva disposto l assegnazione di dirigenti medici di primo livello delle divisioni di Medicina Generale, Chirurgia Generale, Ostetricia e Ginecologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria dei suddetti ospedali a turni di guardia al Pronto Soccorso per un orario da 6 a 12 ore settimanali su un orario complessivo di 38 ore; che i ricorrenti, specialisti parte in ostetricia e parte in oculistica, erano stati così sottratti alle attività di specifica competenza ed assegnati ad una attività per la quale non possedevano alcuna particolare preparazione, con danno alla immagine professionale ed alla dignità personale; che l assegnazione a mansioni non equivalenti a quelle per le quali erano stati assunti era stata effettuata in violazione dell art. 2103 cod. civ. ed era quindi illegittima e produttiva di danno.


Tutto ciò premesso chiedevano che all Azienda venisse inibito di provvedere alla loro assegnazione al pronto soccorso e che la convenuta venisse condannata al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.


L Azienda USL ...omissis... di Fermo si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande deducendo che l assegnazione dei ricorrenti al servizio di pronto soccorso era del tutto legittima sia in forza degli artt. 13 e 14 del d.p.r. n. 128 del 1969 - secondo cui il servizio di pronto soccorso e di accettazione negli Ospedali di Zona (quali erano quelli sopra indicati) poteva essere espletato dal personale medico e chirurgico appartenente alle divisioni di ricovero e cura - sia in forza del successivo art. 14 della legge Regione Marche n. 36 del 1998, secondo cui negli Ospedali di Supporto, per i quali non era previsto un servizio di pronto soccorso, ma solo un punto di primo intervento, questo servizio doveva essere coperto dal personale medico presente nel presidio ospedaliero.


Il Tribunale di Fermo, con sentenza resa l 8 marzo 2000, accoglieva il ricorso e condannava l Azienda a non adibire i ricorrenti a mansioni di pronto soccorso, nonché a risarcire loro il danno da dequalificazione professionale subito, quantificato in lire 10.000.000 per ciascun ricorrente. la Corte di Appello di Ancona, accogliendo l impugnazione dell Azienda, con sentenza n. 170 del 2001, riformava la decisione del giudice di primo grado e respingeva le domande proposte dai medici ospedalieri.


In motivazione la Corte territoriale, dopo aver richiamato le varie norme succedutesi nel tempo, osservava che sia nel regime normativo anteriore alla riorganizzazione degli ospedali, sia nel regime successivo, nelle strutture ospedaliere presso cui prestano la loro attività gli appellati - classificati prima come Ospedali di Zona e poi come Ospedali di Supporto - era ed è consentito utilizzare nei servizi di pronto soccorso (definiti, con la riorganizzazione, Punti di Pronto Intervento) il personale sanitario, medico e chirurgico, appartenente ai reparti di degenza e cura con conseguente piena legittimità dell assegnazione a detto personale delle relative mansioni. Per la cassazione di tale sentenza i medici indicati in epigrafe hanno proposto ricorso con un motivo. L Azienda USL ...omissis... di Fermo resiste con controricorso illustrato con memoria.


Diritto


Con l unico motivo i ricorrenti denunciano violazione dell art. 2103 cod. civ., degli artt. 13 e 14 del d.p.r. 27.3.1967 n. 128 e dell art. 14 L. R. Marche 30.10.1998 n. 36 e lamentano che la Corte di Appello ha posto a fondamento della sua decisione ragioni di diritto non prospettate dall Azienda appellante, poiché questa aveva addotto a giustificazione dell assegnazione al pronto soccorso dei medici di reparto solo ragioni di carenza di dotazione organica nei servizi di pronto soccorso, peraltro neppure provata.


Rilevano altresì i ricorrenti che la normativa esaminata, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, consente al datore di lavoro (Aziende Sanitarie) di utilizzare i medici specialisti delle divisioni ospedaliere solo in via eccezionale e transitoria a condizione che le dotazioni in organico delle divisioni lo consentano e quando i servizi di accettazione e pronto soccorso siano privi di organico, condizioni non sussistenti nella specie.


Sostengono, ancora, che l utilizzazione del personale medico specialistico alla medicina d urgenza e la possibile solo nell ambito dei servizi di pronto soccorso e non nei punti di primo intervento.


Il ricorso è infondato sotto tutti i profili prospettati. I ricorrenti partono dal presupposto che le mansioni espletate dai medici ospedalieri nel reparto di Pronto soccorso siano meno qualificate rispetto a quelle esercitate dai colleghi nei vari reparti di cura e ne deducono che la loro assegnazione a tale reparto costituisca una inammissibile dequalificazione professionale.


Tale affermazione è rimasta del tutto sfornita di prova adeguata. L esperienza comune peraltro insegna che il medico che agisce nel reparto di pronto soccorso, per la varietà ed urgenza delle situazioni che gli si presentano, deve essere dotato di una preparazione professionale non comune, certamente non inferiore a quella che si richiede ai medici assegnati nei vari reparti di cura.


Pertanto al medico di pronto soccorso va riconosciuta una dignità di mansioni almeno pari a quella dei medici di reparto, sicché una limitata assegnazione di questi ultimi al reparto di pronto soccorso non può ragionevolmente essere vista come un demansionamento vietato dall art. 2103 cod. civ..


Ciò premesso va osservato che il primo profilo di censura è del tutto destituito di fondamento posto che gli stessi ricorrenti, nella parte narrativa del ricorso, riferiscono che l Azienda USL, nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha invocato il disposto degli artt. 13 e 14 del d.p.r. n. 128/1969 e dell art. 14 LR n. 36/1998 ed ha sostenuto che nei nosocomi di minore importanza, privi di un reparto di pronto soccorso, i puniti di primo intervento dovevano funzionare con l utilizzazione del personale medico addetto al presidio ospedaliero.


E fuor di luogo quindi addebitare alla Corte di merito di aver applicato la predetta normativa, invocata dall Azienda fin dalla sua prima costituzione e che in ogni caso la Corte aveva il compito precipuo di interpretare ed applicare, per il principio "iura novit curia", anche se non espressamente richiamata dalle parti.


Parimenti infondato è il secondo profilo di censura. La Corte di Appello ha diligentemente ricostruito la normativa del settore, vigente prima e dopo l adozione del piano sanitario regionale, riproducendo integralmente il disposto delle norme e dandone una interpretazione che non presenta contraddizioni o vizi logici e che non si pone in contrasto con i principi del diritto.


Dopo tale attenta disamina, la Corte ha concluso che sia nel regime anteriore alla riorganizzazione degli Ospedali, sia nel regime successivo, negli Ospedali presso cui prestano la loro attività di medici di ruolo gli appellati - ospedali minori classificati prima come di "Zona" e poi di "Supporto" - era ed è consentito utilizzare nei servizi di pronto soccorso - definiti con la riorganizzazione, Punti di Pronto Intervento - il personale sanitario, medico e chirurgico, appartenente ai reparti di degenza e cura, con conseguente piena legittimità della assegnazione a detto personale delle relative mansioni.


A questa interpretazione delle norme, pienamente condivisa dal Collegio, i ricorrenti hanno opposto una propria interpretazione, secondo cui i medici specialisti delle divisioni ospedaliere possono essere utilizzati nei punti di pronto intervento solo in via eccezionale ed a condizione che le dotazioni in organico delle divisioni lo consentano e quando i servizi di pronto soccorso siano privi di organico.


Questa interpretazione, per quanto riguarda il periodo in cui era ancora vigente l art. 13 del d.p.r. 128/1969, sembra ignorare la situazione di carenza di organico dei reparti di pronto soccorso negli ospedali di Sant Elpidio e Montegranaro, entrambi classificati "di Zona", situazione (affermata dall Azienda sin dalla sua prima costituzione e che i medici non hanno dimostrato di aver tempestivamente contestato) che a norma dell ultimo comma di detta norma consentiva l utilizzazione del personale medico dei reparti di ricovero; detta interpretazione poi si pone in evidente contrasto con il chiaro disposto del secondo comma dell art. 14 della LR 30 ottobre 1998 n. 36, che negli ospedali "di Supporto", privi di un reparto di Pronto soccorso, prevede la istituzione di Punti di primo intervento con utilizzazione "esclusiva" del personale presente nel presidio ospedaliero.


Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali di questo giudizio in favore dell ente resistente, liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 19,00 oltre ad euro duemila per onorari.


Così deciso in Roma il 19 gennaio 2004.


DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 21 LUG. 2004


 
Copyright © 2004 - 2008 lavoroprevidenza.com - Avvertenze legali | Ufficio Stampa | Citazione articoli