lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 7 febbraio 2005

FINANZIARIA 2005: NOVITA IN MATERIA DI PERSONALE DELLE UNIVERSITA

del dr. Vincenzo Tedesco -Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Tempo Determinato Università di Pisa-



LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2005 IN TEMA DI PERSONALE NELLE UNIVERSITÀ


del dr. Vincenzo Tedesco


Responsabile Ufficio Reclutamento, Formazione e Tempo Determinato Università di Pisa


La legge 311/2004 affronta in modo decisamente diverso il problema del personale per quanto concerne le Università.In particolare, rispetto al previsto blocco triennale disposto per tutte le altre amministrazioni, il comma 101, con la solita tecnica legislativa complessa dispone che “le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola, università nonchè agli ordini e ai collegi professionali”.In buona sostanza il tanto sospirato sblocco delle assunzioni che ha consentito a molti atenei di assumere con decorrenza 1 gennaio molti idonei in valutazioni comparative a posti di professore ordinario, associato, vincitori di procedure a posti di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo.


Per completezza i commi 95 e 96 prevedono per le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, il blocco delle assunzioni per gli anni 2005, 2006 e 2007 oltre al meccanismo delle assunzioni in deroga sulla base dello stanziamento su un apposito fondo costituito nello stato di previsione della spesa del ministero dell’Economia su cui lo scorso anno si sono confrontate anche le Università.


Di conseguenza ricominciano a decorrere i termini di validità delle graduatorie dei concorsi sospesi per effetto del precedente blocco delle assunzioni.Un problema non da poco si è posto per quanto concerne la durata delle idoneità del personale idoneo in valutazioni comparative a posti di professore ordinario e associato il cui triennio era stato prorogato dalle finanziarie 2003 e 2004.Il silenzio del legislatore nella finanziaria 2005 aveva ingenerato una forte discussione e già i primi commentatori si erano affannati a cercare spiegazioni anche laddove il silenzio della legge forse era di per sé significativo.E’ intervenuto il Miur con una interpretazione autentica della norma contenuta nella finanziaria del 2004 intendendo che il triennio di scadenza delle idoneità conseguite dai professori ordinari e associati è prorogato di un anno.


Il comma 101 deve essere letto congiuntamente alla previsione di cui al comma 105 in cui si dispone che le Università adottano programmi triennali di fabbisogno di personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e determinato sulla base delle risorse stanziate sui propri bilanci che saranno valutati dal Miur nel rispetto dei vincoli di legge in primis quello del rapporto tra Fondo di Finanziamento Ordinario e spese per personale di ruolo che non deve superare il 90%.


Recentemente è stato reiterato un decreto legge che proroga per tutto il 2005 le nuova modalità di calcolo del predetto limite abbattendo percentualmente tutta una serie di spese e consentendo così a molti atenei un “rientro” ragionato all’interno dei parametri di legge così rideterminati.E’ bene precisare che si tratta solo di una mera operazione di calcolo che non sposta minimamente il problema della spesa effettiva del personale.


Il punto di partenza del meccanismo di programmazione è contenuto nell’art.39 della legge 449/97 che prevedeva l’obbligo per gli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni di procedere ad una programmazione triennale del personale per ottimizzare le risorse compatibili con le disponibilità finanziarie e di bilancio, meccanismo finora fortemente avversato dalla Conferenza dei Rettori Italiani. A questo proposito la disposizione contenuta nel comma della finanziaria è diventata parte di un decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri in data 21 gennaio 2005 che fissa il termine finale (31 marzo 2005) entro cui gli atenei dovranno effettuare la programmazione a cui è seguita una nota del ministro che di fatto blocca qualsiasi forma di intervento e manovra delle Università in materia di reclutamento di personale in genere consentendo di fatto solo la possibilità di assumere idonei e/o vincitori di procedure concorsuali.Ci si chiede se effettivamente un intervento centralizzato si sposi effettivamente con un concetto di programmazione del fabbisogno di personale e quindi di strutturazione dell’organico sulla base delle esigenze e le disponibilità finanziarie di ogni singolo ateneo.


Il “ripristino della programmazione triennale” fa anche riferimento al personale a tempo determinato che normalmente non rientra nel rispetto del limite del 90% già esposto non essendo evidentemente personale di ruolo.


Programmare implica la pianificazione e l’utilizzo delle risorse economiche nel senso che si dovrebbe riuscire a utilizzare in modo mirato le risorse finanziarie a fronte delle reali carenze di personale e negli ambiti di maggiore sofferenza.In realtà sembra prefigurarsi una forte riduzione dell’autonomia degli atenei in quanto il meccanismo delle assunzioni e il numero degli ingressi di personale docente e tecnico-amministrativo verrebbero decisi a livello centrale mediante l’individuazione da parte del ministero dello stanziamento finanziario e sulla base di non meglio precisati criteri.


Continuando nell’esame di alcuni dei 572 commi che compongono l’unico articolo della legge finanziaria per l’anno 2005 (sic!) importante è il comma 116 che supera il precedente limite del 90% per la stipula dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e a tempo determinato riportando il limite a quello della spesa media sostenuta per le stesse finalità negli anni 1999-2001.Vengono esclusi da questo limite anche sulla base di quanto dispone il comma 122 i contratti stipulati per “l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici agli studenti i cui oneri non risultino a carico……. del finanziamento ordinario delle università”.


Interessanti sono i commi 197 e 198 che vanno nella direzione di incentivare al massimo il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione anche all’interno dei rapporti tra enti e propri dipendenti.In particolare il comma 197 dispone che entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria tutti i cedolini per il pagamento delle competenze stipendiali sono trasmessi per via telematica nelle caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione ai propri dipendenti nel rispetto ovviamente del diritto alla riservatezza.Si aspetta in proposito un decreto attuativo dove ad esempio forse si potranno risolvere i problemi relativi ad esempio all’identificazione del personale destinatario nel senso che nelle enti esistono molte persone non strutturate o a tempo determinato che ugualmente hanno accesso e sono in possesso di caselle di posta elettronica.Il comma 198 ribadisce ancora una volta la necessità che tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni.Anche in questo caso bisogna aspettare i provvedimenti attuativi.


 
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