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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
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02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
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27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   giovedì 20 maggio 2004

Attribuzione di mansioni superiori

di Bari

Corte di Appello di Bari



Sentenza 20 novembre 2003



REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Corte di Appello di Bari



Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:



1) Dott. Donato Berloco Presidente



2) Dott. Franco Lucafò Consigliere



3) Dott. Sebastiano L. Gentile Consigliere rel.



ha emesso la seguente



S E N T E N Z A



nella controversia in grado di appello iscritta sul ruolo generale al n. 1251 R.G.L. 2002;



T R A



CS, rappresentato e difeso dall’Avv. ***, in virtù di procura in calce all’atto di gravame, ed elettivamente domiciliato in Bari presso lo studio associato degli Avv.ti ***;



-Appellante-



E



S.p.a. RETE FERROVIARIA ITALIANA, già FERROVIE DELLO STATO, rappresentata e difesa dagli Avv. *** e ***, giusta procura a margine della memoria di costituzione in appello, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio del secondo;



-Appellata-



=SVOLGIMENTO DEL PROCESSO=



Con sentenza definitiva n. 4199 del 5/11/2001, il Tribunale di Foggia, giudice del lavoro, pronunciando nel contraddittorio tra CS, lavoratore inquadrato come Capo Gestione Sovrintendente, livello ottavo, rimasto in servizio sino al 28/12/1990, e la datrice s.p.a. Ferrovie dello Stato: 1) rigettava la domanda proposta dal ricorrente per sentir accertare la maturazione del diritto alla qualifica di Capo Settore Gestione, livello nono, nel periodo dal 20/9/1987 al 7/7/1989 e, in conseguenza, per il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione della posizione assicurativa, oltre agli accessori di legge; 2) compensava interamente le spese processuali.



Sulla scorta dei documenti prodotti dai litiganti e delle espletate prove orali, il primo giudice riteneva che l’attore non avesse fornito riscontri sufficienti a far risultare il contenuto normativo e l’espletamento in fatto della rivendicata qualifica superiore.



Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 24/4/2002, proponeva appello il C, dolendosi dell’erroneità della sentenza di primo grado alla stregua degli argomenti che in motivazione si riepilogano e si valutano.



Chiedeva l’appellante, che, in riforma della decisione gravata, fosse accolta la domanda formulata in prime cure, con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio.



Perfezionatosi nuovamente il contraddittorio, resisteva la s.p.a. Ferrovie dello Stato, trasformatasi in Rete Ferroviaria Italiana, e concludeva per il rigetto dell’impugnazione e per la condanna dell’appellante a pagare le spese di gravame.



Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, nonchè il fascicolo del giudizio di primo grado, all’udienza odierna, la discussione precedeva la lettura in aula del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Va in parte accolta e in parte disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla società datrice in prime cure e ribadita in questo secondo grado del giudizio, secondo cui l’automatica attribuzione delle mansioni superiori, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ., sarebbe applicabile ai ferrovieri soltanto dal 23 giugno 1988, allorchè è stato stipulato il primo contratto collettivo nazionale di lavoro successivo alla privatizzazione dell’ente ferrovie ex lege 210/1985.



Non è in discussione tale principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua della norma transitoria di cui all’art. 21 L. cit., né la perdurante applicabilità, sino alla stipula del predetto C.C.N.L., degli artt. 80 L. 425/58 e 12 L. 42/79, i quali escludevano che la destinazione di un ferroviere a compiti di maggior livello, oltre il periodo massimo fissato dalla legge, comportasse la maturazione del diritto alla corrispondente promozione.



Vi è, però, che la presente controversia, promossa (nel 1992) da un ex dipendente ormai in quiescenza (dal 1990), ha come oggetto principale il riconoscimento delle mansioni superiori ai fini della relativa modifica della carriera, ma, in subordine, mira alla semplice attribuzione dei maggiori compensi economici, con i riflessi pensionistici degli stessi, derivanti dal temporaneo espletamento di compiti di superiore impegno e responsabilità.



Tale domanda, formulata dal C in via gradata, come si legge chiaramente nella seconda pagina del ricorso introduttivo depositato il 7/1/1992, da un lato, esula dallo schema dell’art. 2103 cod. civ., la cui principale caratteristica è la stabilizzazione del dipendente nelle mansioni superiori, dall’altro, corrisponde a un criterio di proporzionalità della retribuzione, che non risulta impedito dalle sopra menzionate disposizioni speciali applicabili al rapporto di lavoro dei ferrovieri sino alla stipula del primo C.C.N.L.



D’altronde, la predetta scansione della pretesa attorea, in una richiesta principale ex art. 2103 cod. civ. e in una mera istanza di pagamento e di regolarizzazione per il tempo di concreto esercizio delle mansioni superiori, è stata configurata dal C nelle conclusioni dell’atto di gravame con più precisione, ma, per quel che dianzi si è detto, non ex novo, sicchè nemmeno è ostativa l’eccezione di inammissibilità che la società appellata a torto ha sollevato, nella memoria di costituzione dinanzi a questa Corte, sull’erroneo presupposto della novità della domanda di differenze retributive.



Piuttosto, le difese della s.p.a. Ferrovie dello Stato - Rete Ferroviaria Italiana sulle questioni sin qui esaminate, contengono uno spunto in fatto che trova conferma nelle risultanze istruttorie e vale a delimitare ulteriormente la domanda da esaminare nel merito.



In particolare, ha dedotto la società datrice che il C ha concretamente lavorato nel reparto traffico dello scalo ferroviario di Bari sino al 28/5/1988, perché, di poi e sino al suo definitivo trasferimento presso la stazione di Foggia, l’odierno appellante è stato assente per congedi, malattie e assegnazioni temporanee presso l’impianto del capoluogo dauno.



In tal senso i testi R (a capo dell’Ufficio Promozione e Vendite all’epoca dei fatti) e C (che prestò servizio in Bari nello stesso reparto in cui operò il C) hanno reso dichiarazioni non contraddette da elementi di valutazione di segno diverso, per cui, riepilogando, la domanda valutabile è quella di pagamento dei maggiori compensi economici, con i riflessi pensionistici degli stessi, derivanti dal temporaneo espletamento delle mansioni di Capo Settore Gestione, livello nono, nel periodo dal 20/9/1987 al 28/5/1988.



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Entro questi limiti, l’appello è fondato e va accolto, atteso che le doglianze prospettate mediante l’atto di gravame risultano idonee a sovvertire l’impugnata sentenza di rigetto resa dal Tribunale di Foggia.



Invero, la consistenza dei due livelli di inquadramento dedotti in lite, in relazione ad un periodo precedente alla stipula del primo C.C.N.L. fra i ferrovieri e la privatizzata società loro datrice di lavoro, è desumibile da norme giuridiche di generale conoscibilità e dalle concordanti deduzioni di entrambe le parti, con la conseguenza che nessun effetto ostativo può ascriversi alla mancata produzione delle declaratorie da parte del C, rimproverata a quest’ultimo dal Tribunale di Foggia.



In particolare, la memoria di difesa della s.p.a. Ferrovie dello Stato in primo grado (a pagina sei) e il D.M. n. 1085 del 1985 (vigente sino al 15/9/1991, data delle nuove declaratorie; accluso in copia alle note autorizzate della stessa parte in data 17/5/2001) informano che quest’ultimo atto normativo contemplava per il Capo Gestione Sovrintendente, livello ottavo (qualifica assegnata al C), l’attività di dirigenza di gestioni e di unità organiche di rilevante importanza, di dirigenza di unità organiche preposte al controllo e al coordinamento in particolari settori di impianti di rilevante importanza, di verifica, controllo e collaudo che richiedono conoscenza e capacità professionali notevoli, di coordinamento e/o espletamento di compiti di istruzione professionale, mentre il Capo Settore Gestione, livello nono (parametro retributivo rivendicato dal Clemente), svolgeva attività di dirigenza di unità organiche fondamentali, di vigilanza, coordinamento e controllo su più impianti, anche di rilevante importanza nel settore, di dirigenza di impianti di rilevante entità ed importanza nel Servizio Approvvigionamenti.



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Così impostata la disamina, la rilettura delle deposizioni testimoniali, sollecitata dall’impugnante con il principale motivo dell’appello, mette in luce innanzitutto una significativa peculiarità della vicenda dedotta in lite, cioè la circostanza che il C, nel periodo dal 20/9/1987 al 28/5/1988, subentrò nel ruolo di preposto al Primo Reparto Traffico di Bari, che prima era stato di tal LG, inquadrato al nono livello.



In questi termini si sono espressi i testi G (addetto allo stesso reparto, dicendo che l’appellante ha di fatto svolto le mansioni in precedenza espletate dal L anche dal punto di vista gerarchico), O (anch’egli in servizio presso il Primo Reparto Traffico di Bari: dopo il pensionamento del L, nella sua posizione è subentrato il C, svolgendo ininterrottamente e sino al suo trasferimento a Foggia, le mansioni già espletate dal L ed assumendo le relative responsabilità nonché la posizione gerarchica dello stesso) e C (il L, in qualità di Capo Reparto, ricopriva il profilo di Capo Settore Gestione, nono livello; dopo il pensionamento del L, tutte le mansioni, le responsabilità e la posizione gerarchica del predetto, vennero assunte in toto dal C).



Risulta confermativa della posizione dell’appellante anche la testimonianza di CA, il quale ha ripetuto le stesse dichiarazioni del teste O, quanto al subentro del C al L, salvo ad affacciare il dubbio che a quest’ultimo fosse assegnato l’ottavo e non il nono livello.



Sennonchè la circostanza dell’inquadramento del L al nono livello può considerarsi pacifica fra le parti, non avendola contestata la società datrice ed anzi leggendosi nella memoria di costituzione della stessa in primo grado difese che l’assumono come presupposto, consistenti nell’eccezione secondo cui non potrebbe farsi ricorso al criterio della comparazione intersoggettiva.



Un canone quest’ultimo condivisibile e da conservare, ma non ostativo all’accoglimento della domanda attorea, in quanto, grazie alle suddette testimonianze, non risulta soltanto che il C assunse il ruolo già del L, bensì pure che tali lavoratori, uno cronologicamente dopo l’altro, furono preposti al Primo Reparto Traffico della stazione ferroviaria di Bari, in una posizione apicale di dirigenza, meritevole, per la rilevanza e le competenze dello scalo sito nel capoluogo di regione, dell’inquadramento nel nono livello, come, del resto risulta (a prescindere dalle indicazioni nominative a penna leggibili a margine) dal documento 19/12/1988 a firma proprio del Capo del Primo Reparto Traffico di Bari (il quale, all’epoca, non poteva essere l’odierno appellante, siccome assente dal servizio).



Con particolare riguardo alle attribuzioni della suddetta unità operativa, il C ha dedotto che essa si occupava del trasporto merci e viaggiatori, con compiti di accertamento delle responsabilità per i furti, le manomissioni e le avarie, con potere decisionale quanto a tasse di sosta, noli e tardate rese, nonché con rapporti con gli altri Uffici della s.p.a. Ferrovie dello Stato delle province di Bari, Brindisi e Lecce e con tutte le Agenzie Viaggiatori dello stesso territorio.



Orbene, al fine di accertare tale aspetto della contesa, l’allora Pretore del lavoro di Foggia, all’udienza del 4/5/1994, ordinò alla società datrice di esibire, con riferimento al periodo in contestazione, il Modello 149 relativo al Primo Reparto Traffico di Bari, nonché il registro delle presenze, le richieste per incidenti e furti nonché il Modello P46.



Poiché tale ordine è stato sostanzialmente disatteso, corrisponde a legge la richiesta dell’appellante finalizzata ad una valutazione di tale inadempienza in pregiudizio della parte intimata, ai sensi degli artt. 210 e 116 c.p.c.



Infine, deve farsi menzione della deposizione resa dal teste R (come si è detto, a capo dell’Ufficio Promozione e Vendite all’epoca dei fatti), il quale, sentito su istanza della s.p.a. Ferrovie dello Stato, ha sostenuto di avere avocato a sé e di avere svolto egli le funzioni già del L.



Tale unica deposizione di segno diverso è, però, non solo dissonante rispetto alle altre, ma pure espressamente smentita da quel che hanno riferito gli addetti al Primo Reparto Traffico di Bari.



La più esplicita è stata CG, secondo la quale l’avocazione del R avvenne esclusivamente sulla carta, in quanto, di fatto, il dott. R non venne mai visto nel reparto e ciò fino al maggio/giugno del 1988, epoca in cui il R veniva a firmare la corrispondenza, essendo assente il C per motivi familiari.



Anche il teste O ha precisato che il C subentrò al L di fatto, aggiungendo di non sapere chi ufficialmente reggesse il reparto.



Il C ha fatto eco a tale dichiarazione e il G, pur dicendo della intenzione dichiarata dal R nel senso di assumere egli le funzioni di caporeparto già del L, ha riferito di avere incontrato il R una sola volta.



La dissociazione che ne risulta, tra la formale assunzione della titolarità delle mansioni di dirigente del reparto in capo al R e il concreto espletamento delle stesse da parte del C, sembra, inoltre, confermata dalla circostanza che il primo, dimostrando di conoscere poco i dettagli della realtà organizzativa del Primo Reparto Traffico di Bari, ha affermato di non sapere chi controfirmasse il foglio delle presenze e aggiunto di non credere che un tale foglio fosse in uso, mentre il registro delle presenze rientra fra i documenti di cui è stata ordinata l’esibizione alla società datrice, vanamente -come si è detto- ma senza che ne sia stata dedotta l’inesistenza.



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Pertanto, l’appello va accolto nei termini suddetti, con la conseguenza, in riforma della sentenza impugnata, della condanna della s.p.a. Ferrovie dello Stato a pagare al C le differenze retributive spettanti nel periodo dal 20/9/1987 al 28/5/1988 per l’espletamento di mansioni di Capo Settore Gestione, nono livello.



Sulle somme per tal via spettanti all’appellante dovranno calcolarsi in aggiunta la svalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c.



Corollario è l’ordine di regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale del C.



La soccombenza della società datrice comporta la condanna della stessa a pagare le spese di entrambi i gradi del processo, come liquidate nel dispositivo.



=P.Q.M.=



La Corte di Appello di Bari, sezione lavoro, accoglie l’appello proposto da CS, con ricorso di gravame depositato il 24/4/2002, avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Foggia in data 5/11/2001 nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato e, in riforma di tale pronuncia, condanna la s.p.a. Ferrovie dello Stato a pagare al C le differenze retributive spettanti nel periodo dal 20/9/1987 al 28/5/1988 per l’espletamento di mansioni di livello IX, oltre agli accessori di legge, nonché a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale del C; condanna la società appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, per ciascun grado, in €.1.000,00 di cui €.650,00 di onorari e €.20,00 di esborsi.



Così deciso in Bari il 20 novembre 2003



Il Presidente



Il Consigliere estensore



Depositata in Cancelleria il ____________



Il Cancelliere


 
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