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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 18 febbraio 2005
L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA A UNA PERSONA CHE, PUR ESSENDO CAPACE DI COMPIERE GLI ATTI ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA, SIA AFFETTA DA GRAVI DISTURBI DELLA SFERA INTELLETTIVA Cassazione Sezione Lavoro n. 1268 del 21 gennaio 2005 L’INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PUO’ ESSERE ATTRIBUITA A UNA PERSONA CHE, PUR ESSENDO CAPACE DI COMPIERE GLI ATTI ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA, SIA AFFETTA DA GRAVI DISTURBI DELLA SFERA INTELLETTIVA – E necessita perciò di assistenza (Cassazione Sezione Lavoro n. 1268 del 21 gennaio 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri).
Soggetti portatori di patologie analoghe a quelle della ricorrente – ha affermato il consulente – difficilmente progrediscono, negli studi, oltre il livello della seconda elementare. Il Tribunale ha affermato che tale diritto sorge quando lo svolgimento anche dei più semplici e frequenti atti della vita quotidiana sia suscettibile di creare concreti, seri e gravi pericoli all’integrità fisica dell’individuo, mentre nel caso in esame era risultato che l’interessata era in condizioni di svolgere, in condizioni di accettabile autonomia, la quasi totalità degli atti del vivere quotidiano. Giuseppina C. ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Napoli per difetto di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 1268 del 21 gennaio 2005, Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri), ha accolto il ricorso ricordando la sua giurisprudenza secondo cui le condizioni previste dall’art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l’attribuzione dell’indennità di accompagnamento consistono alternativamente nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza. La situazione di non autosufficienza, che è alla base del riconoscimento del diritto in esame – ha osservato la Corte – è caratterizzata, pertanto, dalla permanenza dell’aiuto fornito dall’accompagnatore per la deambulazione, o dalla quotidianità degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere autonomamente; in tale ultimo caso è la cadenza quotidiana che l’atto assume per la propria natura a determinare la permanenza del bisogno, che costituisce la ragione stessa del diritto. La concessione dell’indennità di accompagnamento – ha precisato la Cassazione –si configura come prestazione del tutto peculiare in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato, come avviene per la pensione di inabilità, al sostentamento del soggetto minorato nelle sue capacità di lavoro (tanto è vero che l’indennità può essere concessa anche ai minori degli anni diciotto ed a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l’aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio), ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiarlo a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti ed assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Non assume alcuna rilevanza ai fini del riconoscimento di tale indennità – ha affermato la Corte – la circostanza che la necessità di un concreto e fattivo aiuto fornito da terzi sia perdurante per l’intera giornata, potendo anche momenti di attesa, qualificabili come assistenza passiva, alternarsi nel corso della giornata a momenti di assistenza attiva, nei quali la prestazione dell’accompagnatore deve concretizzarsi in condotte commissive (cfr. Cass. 11 aprile 2003 n. 5784); questi principi devono trovare applicazione in presenza di quelle malattie che, per incidere notevolmente sulle capacità intellettive ed, in genere, cognitive, trovano nella famiglia, per i suoi naturali vincoli solidaristici, l’ambiente più favorevole ad alleviare le sofferenze di quanti sono da esse colpiti. E’ pertanto configurabile un diritto all’indennità di accompagnamento in relazione a tutte quelle malattie che, per il grado di gravità espresso, comportano una consistente degenerazione del sistema nervoso ed una limitazione delle facoltà cognitive (ad es. Alzheimer o gravi forme di vasculopatia cerebrale), o impedimenti dell’apparato motorio (ad es. Parkinson), o che cagionano infermità mentali con limitazioni dell’intelligenza e che, nello stesso tempo, richiedono una giornaliera assistenza farmacologia al fine di evitare aggravamenti delle già precarie condizioni psicofisiche nonché incombenti pericoli per sé e per altri (es. psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale, o forme di epilessia con ripetute crisi convulsive, controllabili solo con giornaliere terapie farmacologiche). Queste condizioni patologiche – ha osservato la Corte – rendono a diverso titolo necessaria una continua assistenza giornaliera, giustificante il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, in attuazione di quegli obblighi di assistenza sociale, il cui adempimento si mostra indispensabile per infermità che, come attesta la realtà fattuale, sono sempre più spesso destinate a gravare sulla vita delle famiglie che vedono uno dei loro componenti colpiti dalle suddette malattie. La Cassazione ha rinviato la causa, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Salerno ed ha stabilito, per il giudice del rinvio, il seguente principio di diritto: “L’indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta, alla stregua dell’art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (quali il mangiare, il vestirsi, il pulirsi, ecc.), necessitano di un accompagnatore per versare – in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva addebitabili a forme avanzate di gravi stati patologici – nella incapacità di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e tempi in cui gli stessi debbano essere compiuti, di comprendere la rilevanza di condotte volte a migliorare – o, quanto meno, a stabilizzare o non aggravare – il proprio stato patologico (condotte volte ad osservare un giornaliero trattamento farmacologico), e di valutare la pericolosità di comportamenti suscettibili di arrecare danni a sé o ad altri.” |
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