lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 26 febbraio 2005

LA DISCIPLINA DEL LAVORO DEGLI EXTRACOMUNITARI

della dott.ssa Francesca Piacentini



La disciplina del lavoro degli extracomunitari


della dott.ssa Francesca Piacentini**




La disciplina del lavoro ha assunto un ruolo decisamente centrale nelle normative più recenti in ma teria di immigrazione.


L inserimento nel testo unico 286/98,ad opera della legge 189/2002,della figura del contratto
di soggiorno ha creato tutta una vasta gamma di oneri posti in capo al datore di lavoro qualora intenda assumere alle proprie dipendenze stranieri.


La disciplina del contratto di soggiorno è contenuta nell’art.5bis,introdotto nel T.U. 286/98 dalla
legge 189/2002.


Tale contratto consente al datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia di instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero.


Si tratta del meccanismo della c.d. “ chiamata professionale “.


L’importanza del contratto di soggiorno si evince dal fatto che i permessi di soggiorno per motivi di lavoro sono subordinati alla stipulazione del contratto stesso e, pertanto, si può ritenere che questa
particolare tipologia di contratto sia l istituto chiave della normativa italiana sull immigrazione.
Il datore di lavoro è tenuto a presentare allo sportello unico per l’immigrazione della provincia di residenza o in quello in cui ha sede legale l’impresa nella quale lo straniero lavorerà una richiesta
nominativa diretta ad ottenere il nulla osta al lavoro, un idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione residenziale per il lavoratore straniero e la proposta del contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell’impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza. Inoltre dovrà dichiarare di impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro assume anche la responsabilità della sistemazione abitativa del lavoratore per tutta la durata del rapporto di lavoro.


Egli assume l’obbligo di reperire e fornire alloggio in tutti i casi in cui lo straniero non sia in grado di trovarlo o ne abbia perso la disponibilità.


Questa procedura fa sì che il contratto possa essere considerato trilaterale poiché in esso si incontrano le volontà del datore di lavoro, dello straniero e dello Stato che interviene in via autoritativa.
Strettamente collegato a questa procedura è quanto disposto dall articolo 24 T.U. 286/98 cioè la sanzione per la condotta del datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze stranieri irregolari. Si tratta di una contravvenzione per la cui integrazione è chiaramente sufficiente la colpa.


Uno degli aspetti più interessanti di tale fattispecie concerne i rapporti intercorrenti tra tale contravvenzione e il delitto di favoreggiamento della permanenza di extracomunitari.


Sul punto la Cassazione (v. Cass. Sez. I sent.28.6.2000) ha statuito che la condotta del datore di lavoro, può essere sanzionata quale favoreggiamento della permanenza solo se è caratterizzata dal dolo specifico dell’ingiusto profitto. Tanto comporta che si esuli dall’ambito del normale svolgimento del rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera.


Configura un illecito di tal genere l’impiego di clandestini in attività contra ius o l’imposizione a loro carico di condizioni gravose o discriminatorie di orario o di retribuzione.


In mancanza di queste condizioni particolari, il datore di lavoro può essere sanzionato solamente per il reato contravvenzionale previsto nell’articolo 22 del T.U. 286/98.


Il favoreggiamento della permanenza non può ,quindi, venire contestato al datore di lavoro per il solo fatto della assunzione al lavoro di un clandestino.


Oltre al dolo specifico richiesto occorrerà verificare anche la gravità del fatto desumibile, ad esempio, valutando il numero di clandestini assunti.


La riconducibilità del fatto di colui che ha impiegato al lavoro extracomunitari immigrati contra ius, ove non venga rilevato il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalità degli stranieri,alla fattispecie ex articolo 12, comma 5, è stata esclusa a seguito della abrogazione dell’articolo 12, comma 1, della Legge 943/86.


Ad una diversa conclusione, considerando la sussistenza dello sfruttamento, è giunta la giurispru denza di merito (v.Tribunale Bologna sentenza 9.11.2000).


L’impiego di lavoratori immigrati in condizione di illegalità con la corresponsione di retribuzioni minime connota il fine di lucro e,quindi, l’ingiusto profitto tratto dalla condizione di illegalità richiesto dalla norma; infatti, in tal modo, si favorisce la permanenza dello straniero nello Stato al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità .


Tuttavia,la Corte Suprema,di recente, ha escluso che la condotta di chi impiega lavoratori stranieri in condizione di illegalità al fine di favorire lo sfruttamento possa essere ricompresa nel delitto
di cui all’articolo 12, comma 5 T.U. che sanziona la condotta di chi favorisce la permanenza dello straniero in condizione di illegalità nel territorio dello Stato, in ragione della diversa finalità della nuova norma incriminatrice funzionale a regolamentare i flussi di immigrazione nel territorio italiano laddove la disposizione abrogata aveva essenzialmente lo scopo di tutelare le condizioni dello straniero lavoratore ( v.Cass. sez. I sent. 16.02.02 n. 6487).


Bondeno,Febbraio 2005


** Praticante Avvocato


in Ferrara




 
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