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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 5 marzo 2005

INVALIDI, DOPPIO TAGLIO SU CHI LAVORA

di Bruno Benelli (Messaggero)



La prima riduzione scatta oltre i 21.841 di guadagno annuo, la seconda prosciuga tutti i redditi superiori ai 420 mensili



INVALIDI, DOPPIO TAGLIO SU CHI LAVORA


La rendita Inps viene ridotta fra il 30 e il 65%. Ecco chi si salva dalla sforbiciata


di BRUNO BENELLI sul Mesaggero



CHI HA l’assegno di invalidità e continua a lavorare corre il rischio di vedersi quasi del tutto espropriare la rendita Inps. La legge è drastica: decapita la pensione con ben due diverse trattenute che, come vedremo, si incrociano tra loro. Una “potatura” che in base alla consistenza dell’assegno va dal 30 al 65 per cento, lasciando spesso in mano al titolare un “mozzicone” di pensione.


Dunque chi ha in animo di riprendere o continuare a lavorare dopo avere avuto l’assegno di invalidità è bene che si faccia i conti prima di avventurarsi nell’impresa. Vediamo in dettaglio come operano i tagli.


Prima riduzione .
Se il titolare dell’assegno ha un reddito derivante da lavoro dipendente, autonomo, o da impresa superiore a determinati tetti annui, la misura dell’assegno viene ridotta del 25% o del 50%. Quest’anno i limiti di reddito sono i seguenti: fino a 21.841,04 euro lordi annui nessuna riduzione; da 21.841,05 fino a 27.301,30 euro riduzione del 25%; oltre i 27.301,30 euro riduzione del 50%.


Seconda riduzione.
Chi fosse scampato a questa sforbiciata, deve passare una seconda Forca Caudina. Il secondo tipo di riduzione scatta infatti per tutti gli assegni superiori al trattamento minimo (420,02 euro al mese) anche se i redditi realizzati sono inferiori ai tetti sopra indicati. La riduzione è la seguente:
se si tratta di lavoro dipendente, sull’importo di assegno superiore al trattamento minimo (quest’anno pari a 420,02 euro al mese) si opera il taglio del 50%;
se si tratta di lavoro autonomo sull’importo di assegno superiore al trattamento minimo si opera il taglio del 30%. Nei casi in cui invece i tetti siano sforati e quindi venga già applicata la riduzione del 25% e del 50%, su quel che residua si abbatte anche questa seconda riduzione.
Facciamo un esempio per capire meglio. Un lavoratore dipendente ha un reddito complessivo di 20 mila euro lordi all’anno. Per lui opera solo la seconda riduzione. Se l’assegno di invalidità fosse pari a 1.000 euro al mese perderebbe 290 euro poiché gli verrebbe tolto il 50% delle somma superiore ai 420 euro.
Se lo stesso lavoratore guadagnasse 25 mila euro l’anno il suo assegno di invalidità da 1.000 euro subirebbe entrambe le riduzioni e quindi perderebbe la bellezza di 415 euro.


Assegni esclusi dai tagli
Attenzione, però: mentre la prima riduzione si abbatte su tutti gli assegni di invalidità, la seconda riduzione può essere evitata se si hanno 40 anni di contributi oppure più di 65 anni d’età (60 se donne) oppure ancore se si svolge un’attività particolare come il giudice di pace o l’operaio agricolo. Ecco le eccezioni.


40 anni.
Sono interamente cumulabili con il reddito da lavoro dipendente o autonomo gli assegni liquidati con 40 anni di contribuzione. Ai fini del calcolo dei 40 anni si tiene conto di tutti i contributi (obbligatori, volontari, figurativi, da riscatto, da ricongiunzione).


Età pensionabile.
Quando il titolare di assegno raggiunge l’età pensionabile (60 anni le donne e 65 gli uomini) sull’assegno sono applicate le trattenute stabilite dalla legge per la pensione di vecchiaia. E quindi non si applica più alcuna trattenuta dal momento che le pensioni di vecchiaia sono ormai “liberate” da ogni divieto di cumulo con la retribuzione o il reddito da lavoro.


Lavoro svolto.
Non scatta la seconda trattenuta (ma, è bene ripeterlo, si applica sempre quella secca del 25% e del 50% se i redditi da lavoro sono superiori ai tetti prima indicati) per i seguenti pensionati:
A) assunti con contratto a termine di durata non superiore a 50 giorni l’anno;
B) persone la cui attività procura un guadagno che, senza tenere conto degli eventuali trattamenti di famiglia, non supera l’importo della pensione minima (quest’anno pari a 5.460,26 euro annui);
C) coloro che lavorano in programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili;
D) occupati come operai agricoli;
E) occupati come colf;
F) occupati come agenti non di ruolo presso le comunità europee da prima del febbraio 1991;
G) coloro che ricevono indennità perché giudici di pace;
H) persone che ricevono indennità quali giudici onorari aggregati;
I) giudici tributari;
L) eletti a cariche pubbliche (presidenti e membri dei consigli regionali, deputati e senatori, parlamentari europei, ecc.).




 
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