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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   sabato 12 marzo 2005

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI

del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione Lavoro Sportivo

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INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI DEGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI



a cura del Dr. Massimiliano Giua e dell’Avv. Luca Sanzi, coordinatori della sezione Lavoro Sportivo



PREMESSA


Gli sportivi professionisti hanno diritto alla tutela assicurativa, intesa come gli contributivi che incombono esclusivamente sul datore di lavoro al fine di assicurare a tutti i lavoratori subordinati la copertura degli oneri diretti ed indiretti derivanti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali?


Scopo del presente approfondimento è quello, appunto, di rispondere a questa domanda.


L’assicurazione obbligatoria degli sportivi professionisti è stata introdotta dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, di riforma dell’Inail, il cui articolo 6, introducendo una presunzione assoluta di pericolosità per lo svolgimento dell’attività sportiva professionistica, estende l’obbligo assicurativo agli sportivi professionisti titolari di rapporto di lavoro dipendente con datori di lavoro (si ricorda che, per la costituzione del rapporto di lavoro sportivo con vincolo di subordinazione è prevista, a pena di nullità, la stipula di un contratto in forma scritta tra lo sportivo professionista e la società destinataria delle prestazioni sportive. Tale contratto deve essere depositato presso la Federazione Sportiva Nazionale cui la società sportiva è affiliata, per l’approvazione), anche nel caso di previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizza privatistica. Secondo tale norma, infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all’art.9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.


Precedentemente al suddetto intervento legislativo, infatti, l’art. 8 della legge n. 91/81 obbligava le società sportive a stipulare una polizza assicurativa individuale privata, a favore degli sportivi professionisti, oltre che contro il rischio della morte, anche in caso di infortuni suscettibili di pregiudicare il proseguimento dell’attività sportiva professionale riservando, poi, la definizione dei limiti assicurativi alla negoziazione tra le federazioni stesse e i rappresentanti delle categorie interessate, in relazione all’età ed al contenuto patrimoniale del contratto. Sul punto è, peraltro, appena il caso di ricordare che l’art.4, comma 197 della Legge n.350/2003 (Finanziaria 2004), ha introdotto un secondo comma all’art.8 Legge n.91/81, secondo cui le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo di cui all’art.6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38.


Successivamente alla riforma del 2000, è intervenuto il decreto legislativo n. 79 del 13 marzo 2002, recante alcune disposizioni integrative al predetto decreto di riforma dell’Inail in materia d’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti dipendenti.


In particolare, il decreto aggiunge il comma 1 bis all’art. 6 del d.lgs. n. 38/2000, stabilendo che dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo per gli sportivi professionisti (16 marzo 2000), le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio Inail valgono anche ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera d’inabilità temporanea assoluta. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio d’assicurazione è quella stessa erogata dai rispettivi datori di lavoro agli sportivi, comunque entro i limiti previsti dall’art. 16, comma 3, del D.P.R. n. 1124/65 (Testo unico sugli infortuni), da valere, pertanto, anche ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta.




INQUADRAMENTO DI SETTORE E CLASSIFICAZIONE DELLA TARIFFA


Con delibera n. 560 del 2001, peraltro, il Consiglio di Amministrazione dell’Inail aveva già provveduto ad istituire, con effetto dal 16 marzo 2000, il sottogruppo “0590 – Attività degli sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici)” nell’ambito della “Tariffa Industria”, stabilendo altresì un tasso medio nazionale, mediante il quale determinare il premio assicurativo, del 79 per mille. Tale delibera è stata successivamente recepita con il decreto del Ministero del Welfare datato 28 marzo 2002. Solo con tale ultimo provvedimento normativo la riforma del 2000 per gli sportivi professionisti ha, di fatto, avuto inizio.



Per la disciplina specifica relativa agli adempimenti operativi (cui sono tenuti i datori di lavoro-società sportive professionistiche), alle prestazioni, è necessario rifarsi alla circolare Inail n. 48 del 3 luglio 2002, nella quale vengono anche precisati gli adempimenti occorrenti nel periodo transitorio.




CHI DEVE ASSICURARE?


Come ricordato anche dalla circolare Inps n.48 del 3 luglio 2002, all’obbligo assicurativo in esame sono tenute le società destinatarie delle prestazioni sportive, e cioè le Società professionistiche operanti nell’ambito delle discipline sportive professionistiche.


Si ricorda che, per obbligo di legge, le suddette società devono essere costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata ed ottenere, prima del deposito dell’atto costitutivo, l’affiliazione ad una o più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.




RETRIBUZIONE IMPONIBILE


Il citato decreto ministeriale 28 marzo 2002 prevede l’assunzione della retribuzione effettiva quale retribuzione di riferimento per il calcolo del premio di assicurazione, fatti salvi i limiti previsti dall’art.116, comma 3 del Testo Unico n.1124/1965.




GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI: DENUNCIA DEI LAVORI


Con riguardo alla denuncia all’Inail dei lavori, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art.12 del testo unico n.1124/1965, i datori di lavoro debbono denunciare all Istituto assicuratore, almeno cinque giorni prima dell inizio delle attività, la natura delle attività stesse per l assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richiesti per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Quando per la natura dei lavori o per la necessità dei loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa deve provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all inizio dei lavori.


I datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall assicurazione e la cessazione della dal servizio dello sportivo professionista non oltre l ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.


Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l individuazione del titolare della società, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell azienda, entro otto giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l obbligo del pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione. Peraltro, a far data dal 16 marzo 2000, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all articolo 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2. D.Lgs. 38/2000.




GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI: DETERMINAZIONE DEI PREMI


In base alle denunce presentate ovvero degli accertamenti effettuati ai sensi dell’art.16 del testo unico, n.1124/1965, l’ufficio Inail competente provvederà ad istituire il rapporto assicurativo e a comunicare alla società (sportiva professionistica) interessata l’inquadramento settoriale, la voce ed il tasso di premio applicati, il numero di posizione assicurativa territoriale ed il conteggio dei premi di assicurazione dovuti.


Si ricorda che, secondo l’art.16, l Istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non si sia provveduto secondo le disposizioni dell art. 12 alle denunce in esso previste, diffida il datore di lavoro mediante cartolina raccomandata, fissandogli il termine di dieci giorni per l adempimento. Trascorso detto termine, senza che sia stato presentato ricorso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall Istituto assicuratore;a decorrere dall inizio dei lavori.


Contro la diffida dell Istituto assicuratore è data peraltro facoltà al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge il lavoro. Contro le decisioni dell Ispettorato del lavoro l Istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facoltà di ricorrere entro quindici giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado. All Istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta l azione avanti l autorità giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Per il procedimento avanti all autorità giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme di cui agli artt. 459-466 del codice di procedura civile.




GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI: PAGAMENTO DEI PREMI


In assenza di specifica disciplina introdotta dal D.Lgs. n.38/2000, l’Inail ritiene confermate le disposizioni impartite dagli artt.28 e 44 del testo unico.


In particolare, i premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all Istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.


La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:


· per il primo pagamento del premio afferente al periodo assicurativo decorrente dall inizio dell attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;


· per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell anno precedente, che si considerano come presunte.


Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.


Il datore di lavoro deve comunicare all Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell attività assicurata nel corso dell anno, la citata comunicazione dovrà essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa contestualmente all autoliquidazione del premio.


La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l anno e versata con le modalità e nei termini di cui all art. 44. Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presume di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all istituto assicuratore entro il 31 dicembre, salvo i controlli che l istituto assicuratore medesimo intende disporre.


Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l Istituto assicuratore accerta che l ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un ulteriore quota di premio o contributo.


In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, I Istituto assicuratore può o procedere direttamente all accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso.


Con riguardo al momento in cui effettuare i pagamento del premio di assicurazione, il deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.


Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.
Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l Istituto effettua il rimborso entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell art. 28, salvo i controlli che l istituto medesimo intenda disporre.


Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi, nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant altro dovuto all istituto.E’ utile evidenziare come l istituto assicuratore non sia tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze.




GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI: PRESTAZIONI ASSICURATIVE


La novità certamente più rilevante introdotta dal D.Lgs n.38/2000, come modificato dal D.Lgs. n.79/2002, è rappresentata dalla modalità di calcolo dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.


Dal 16 marzo 2000, data di entrata in vigore dell’obbligo assicurativo, infatti, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della prestazione. In particolare, viene presa in considerazione la retribuzione effettiva nei limiti del minimale e del massimale di rendita (fissati con decreto ministeriale per il calcolo del premio).



 
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