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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 13 novembre 2005

PUBBLICO IMPIEGO-MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Sentenza del 9-11-04 del Tribunale civile di Crotone - sezione lavoro- del G.L. dott.ssa Francesca Romana Pucci



N________/_______ Reg. Sent


N________/_______ Reg. Cron


N_______/_______ Ruolo Cont


Oggetto: Controversia di Lav / Prev


Decisa il 9.11.04


Depositata il _____________



TRIBUNALE DI CROTONE


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La Dott.ssa Francesca Romana Pucci, in funzione del giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Nella causa promossa da


A,S,T


Con il proc. Dom. Avv. Massimiliano Bianchi in Crotone V. Vecchi Carrara 2


RICORRENTE


Contro


ASL DI CROTONE in persona del legale rapp.nte pro tempore;


RESISTENTE contumace


Oggetto: pubblico impiego – mansioni superiori e differenze retributive


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con distinti ricorsi depositati in data 9 e 17 febbraio i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze dell’ente resistente con inquadramento nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato (categoria BS) e di essere adibiti a svolgere le mansioni di autista di ambulanza presso il SUEM 118; rilevato che in data 8.1.01 l’ente emanava il cosiddetto “protocollo per gli autisti” ordinando che questi dovessero svolgere, oltre le mansioni tipiche di guida, manutenzione e controllo dell’ambulanza, anche quelle di “collaborazione con il medico e l’infermiere nella pratica delle manovre di rianimazione sul paziente, compatibilmente con le proprie conoscenze delle manovre di primo soccorso”; deducendo l’illegittimità di tale protocollo per violazione dell’art. 52 T.U. 165/01 e comunque assumendo che tali ulteriori mansioni corrispondono al superiore profilo di Operatore Professionale Sanitario (categoria C), chiedevano la declaratoria di nullità del citato Protocollo, nonché la condanna dell’ente alla corresponsione delle differenze retributive maturate per effetto delle superiori mansioni espletate, oltre l’indennità prevista per il personale infermieristico (cat. C) operante nelle terapie intensive e sub intensive di cui all’art. 44 comma 6 CCNL 94/97; chiedevano altresì la condanna dell’ente ad espletare idonei corsi di formazione ed aggiornamento per il personale con qualifica di Autista Soccorritore.


Malgrado la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, l’ente non si costituiva in giudizio.


Interrogate liberamente le parti ricorrenti, disposta la riunione delle controversie, acquisite informazioni presso l’Asl di Catanzaro; all’udienza del 9.11.04, invitato il procuratore alla discussione, la causa veniva decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.


MOTIVI DELLA DECISIONE


La presente controversia concerne la legittimità del provvedimento datoriale, cosiddetto “protocollo per gli autisti”, emanato in data 8.1.01, per effetto del quale i dipendenti dell’Asl con mansioni di autista di ambulanza adibiti al SUEM 118 ed inquadrati nel profilo professionale BS, sono stati comandati a svolgere ulteriori mansioni e precisamente: “1. collaborare con il medico e l’infermiere nella pratica delle manovre di rianimazione sul paziente, compatibilmente con le proprie conoscenze delle manovre di primo soccorso; 2. collaborare al trasporto del paziente fino a destinazione; 3. collaborare per rendere operativo il mezzo al ritorno di ogni missione; 4. controllare la funzionalità del mezzo nella sua parte meccanica elettrica e nell’erogazione dell’ossigeno; 5. occuparsi della pulizia esterna del mezzo”.


Assumono al riguardo i ricorrenti, la nullità di tale ordine di servizio per violazione del disposto di cui all’art. 52 comma 1 T.U. 165/01, considerato che le mansioni di cui al citato punto 1. sarebbero riconducibili al superiore inquadramento di cui alla categoria C, profilo di Operatore Professionale Sanitario, mentre le mansioni di cui al citato punto 2 si inquadramento nell’inferiore categoria A, profilo di Ausiliario Specializzato.


Sotto il profilo economico, inoltre, i ricorrenti assumono il diritto a percepire le differenze retributive connesse con il superiore inquadramento, oltre l’indennità di cui all’art. 44 comma 6 CCNL 94/97 spettante al personale infermieristico adibito al SUEM 118 per ogni giornata di effettivo servizio; indennità già peraltro corrisposta dalle altre Asl calabresi ai cosiddetti “autisti soccorritori”.


Ciò posto, non ritiene il giudicante l’illegittimità del provvedimento datoriale del 8.1.01.


Il divieto di cui all’art. 52 T.U. 1165/01 attiene infatti all’adibizione del prestatore a mansioni diverse e comunque non equivalenti a quelle di cui alla categoria di inquadramento. Precisa tuttavia il comma 3 della norma citata che si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, solo l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.


Detta precisazione, mutuata dai principi giuslavoristici elaborati in materia di rapporto di lavoro privatistico, deve invero estendersi anche al divieto di demansionamento.


Ne segue che, laddove si accerti che alcuni dei compiti assegnati non sono equivalenti alle mansioni indicate nella classificazione professionale di appartenenza, al fine di accertare l’illegittimità di detta adibizione, è necessario verificare se tali compiti siano assorbenti o comunque prevalenti rispetto a quelli propri del profilo di appartenenza, posto che, diversamente, si tratterebbe di prestazioni meramente accessorie in relazione alle quali vige un obbligo di collaborazione in capo al prestatore di lavoro.


Ebbene, dall’esame delle declaratorie contrattuali emerge effettivamente che le mansioni di autista di ambulanza si inquadrano nel profilo di “operatore tecnico specializzato” di cui alla categoria B, profilo economico Super, al quale appartengono, infatti, i dipendenti che “con riguardo ai rispettivi settori di attività e mestiere di appartenenza, individuati dalle singole aziende ed enti in base alle proprie esigenze organizzative, svolgono attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici, anche di manutenzione, relativi al proprio mestiere, con l ausilio di idonee apparecchiature e attrezzature avendo cura delle stesse.” Si prevede, inoltre, quale requisito culturale e professionale: l’assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.


Di contro, appartengono alla categoria C: “i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.


Appartengono in particolare a detta categoria gli “operatori professionali sanitari” in relazione ai quali sono richiesti, quali requisiti culturali, quelli di cui ai decreti del ministro della sanità specificatamente indicati accanto a ciascun profilo.


Ancora: appartengono alla categoria A i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici e autonomia esecutiva e responsabilità, nell ambito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività.


Rientra in detta categoria il profilo professionale dell’Ausiliario specializzato che svolge le attività semplici di tipo manuale che richiedono una normale capacità nella qualificazione professionale posseduta, quali, ad esempio, l utilizzazione di macchinari e attrezzature specifici, la pulizia e il riordino degli ambienti interni ed esterni e tutte le operazioni inerenti il trasporto di materiali in uso, nell ambito dei settori o servizi di assegnazione, le operazioni elementari e di supporto richieste, necessarie al funzionamento dell unità operativa.


L ausiliario specializzato operante nei servizi socio-assistenziali provvede all accompagnamento o allo spostamento dei degenti, in relazione alle tipologie assistenziali e secondo i protocolli organizzativi delle unità operative interessate.


Orbene, alla luce delle citate declaratorie contrattuali, ritiene il giudicante che i compiti di cui al punto 1 del protocollo impugnato, rientrano effettivamente nella superiore categoria C cui appartengono gli operatori sanitari, tenuto anche conto dei requisiti culturali e professionali ivi previsti, presupponendo dette mansioni conoscenze medico-sanitarie non previste per la categoria BS.


Di contro le mansioni di cui al punto 2. del citato protocollo appartengono all’inferiore categoria A essendo tipiche del profilo di ausiliario specializzato nei servizi socio-assistenziali.


Così accertata la non equivalenza di detti compiti rispetto al profilo professionale di appartenenza, è necessario verificare la prevalenza di dette mansioni rispetto a quelle in relazione alle quali il prestatore è stato assunto e cioè appunto quelle di autista di ambulanza.


Invero già la stessa dizione dell’ordine di servizio impugnato, utilizzando il termine “collaborazione”, appare sintomatica di una adibizione a compiti meramente accessori rispetto alla prestazione principale. Nel corso dell’interrogatorio libero, inoltre, i ricorrenti hanno escluso la prevalenza di dette mansioni sia sotto il profilo quantitativo che temporale.


Ne segue la legittimità del protocollo degli autisti in virtù delle considerazioni sopra esposte.


Del pari deve disattendersi la domanda relativa alla corresponsione delle differenze retributive connesse all’asserito svolgimento di mansioni superiori, ai sensi del comma 3 del citato art. 52 T.U..


Ciò non di meno, nel corso dell’istruttoria, è emerso che il citato protocollo è stato emanato a seguito dell’Atto di Intesa tra Stato e Regioni di “approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992”, pubblicato nella Gazzetta Uff. n. 114 del 17.5.96, che prevede espressamente la figura dell’Autista Soccorritore e, al fine di omogeneizzare i requisiti organizzativi e funzionali della rete di emergenza sul tutto il territorio nazionale, sancisce che, in attesa di stabilire i requisiti professionali del personale citato, questo debba comunque essere in possesso di adeguata formazione professionale che deve essere impartita dall’Asl di appartenenza.


A tale riguardo dalla documentazione depositata in atti emerge che il ricorrente ha partecipato in data 2.2.96 ad un corso teorico pratico di rianimazione indetto dall’ente resistente.


Orbene, è evidente, considerati i requisiti professionali di accesso alla categoria B, che detto corso svoltosi in un’unica giornata è assolutamente inidoneo ad assicurare quella adeguata formazione che il citato Atto d’Intesa richiede.


In tale contesto deve pertanto disporsi che l’Asl resistente, in ottemperanza alle indicazioni rese dall’Atto di Intesa citato, istituisca ed espleti degli adeguati corsi di formazione e aggiornamento in favore del personale con qualifica di “Autista Soccorritore”.


Quanto infine al diritto a percepire l’indennità di cui all’art. 44 comma 6 CCNL 94/97 (indennità di disagio come terapia sub intensiva), dalla documentazione acquisita, su ordine del giudicante, dalla Asl di Catanzaro, emerge che con nota del 3.7.98 inviata a tutte le direzioni generali delle Asl territoriali, l’Assessorato alla sanità della Regione Calabria invitava gli enti a corrispondere agli operatori del Suem, in ottemperanza agli accordi intercorsi con le oo.ss. il 26.6.98, l’indennità di disagio come terapia sub intensiva di cui all’art. 44 comma 6 lett. b) CCNL 94/97, per come recepito dal relativo accordo decentrato regionale.


Detta indennità, confermata dall’art. 38 comma 2 CCNL 98/01, è contrattualmente quantificata in L. 8.000 spettanti per ogni giornata di effettivo servizio.


Deve pertanto dichiararsi il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità citata per ogni giornata di effettivo servizio ed a decorrere dal 8.1.01, oltre interessi legali sulle somme via via maturate sino al saldo effettivo.


Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in considerazione del valore della controversia e della pluralità delle parti ricorrenti, in complessivi € 1.500,00 (di cui € 700,00 per diritti ed il residuo per onorari) oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c..


P.Q.M.


In parziale accoglimento dei ricorsi, dichiara il diritto dei ricorrenti, tutti inquadrati nel livello BS, profilo di autisti di ambulanza ed adibiti al Suem – 118, a percepire, a decorrere dal 8.1.01, l’indennità di disagio – terapia sub intensiva di cui all’art. 44 comma 6 lett. b) CCNL 94/97 (per come confermata dall’art. 38 comma 2 CCNL 98/01), giusto accordo sindacale decentrato di cui alla nota dell’Assessorato Regionale alla Sanità del 3.7.98 prot. n. 68/reg./98;


condanna l’ente resistente a corrispondere ai ricorrenti le relative somme maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo effettivo;


condanna l’ente resistente ad istituire ed espletare i corsi di formazioni e aggiornamento per il personale con la qualifica di “Autista soccorritore” di cui all’atto di intesa tra Stato e Regioni n. 114 del 17.5.96;


rigetta le residue domande;


condanna l’ente resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che si liquidano in complessivi € 1.500,00 oltre i.v.a. e c.p.a. da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.


Crotone 9.11.04


Il G.L.


Dott.ssa Francesca Romana Pucci









 
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