lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 20 novembre 2005

NESSUNA COMUNICAZIONE AL DIPENDENTE PUBBLICO CHE NON SUPERA IL PERIODO DI PROVA

Consiglio di Stato , sez. IV, sentenza 27.10.2005 n° 6053 con nota dell Avv. Luigi Viola



In materia di pubblico impiego, secondo la IV sezione del Consiglio di Stato, la risoluzione del rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova non necessita di essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.


In particolare, il problema si era posto perché non sembrava del tutto chiaro se, a seguito di espletamento del periodo lavorativo di prova, fosse necessaria o meno la comunicazione di avvio del procedimento in base agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990.


Tale legge sul procedimento amministrativo consente al dipendente, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni e contestualmente di fornire all Amministrazione elementi di conoscenza utili all adozione di un atto che viene ad incidere lesivamente sul destinatario; se, pertanto, la ratio della comunicazione di avvio del procedimento è quella di tutelare il principio del contraddittorio e, quindi, lato sensu, del diritto di difesa, ex art. 24 Cost., allora, non si vedrebbe la ragione per cui tale principio dovrebbe essere vulnerato nel periodo di espletamento del lavoro a prova, tanto più che emergerebbero anche esigenze di tutela del lavoratore e del diritto al lavoro, costituzionalmente enunciate.

Invero, secondo il Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6053 del 27 ottobre 2005, se la specifica normativa di settore prevede che il periodo di prova sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro, non vi è necessità che il dipendente, già a conoscenza delle date di conclusione del periodo di prova che riguardano il suo rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente notiziato dei possibili esiti dello specifico procedimento; in particolare “ nell ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un fase di contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell istituto in quanto il giudizio sull esito della prova deve essere emesso dall organo competente, senza che possa concorrervi l apporto del valutando”.


In altri termini, si dice, poiché il lavoratore è già consapevole del possibile dies ad quem dell’attività lavorativa, non è necessario che ne venga informato, in un’ottica generale di interpretazione concreta del procedimento amministrativo e di economicità (se lo scopo è stato già raggiunto sarebbe superfluo e poco economico dare la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo); d’altronde, l’apporto del lavoratore non potrebbe, comunque, portare alcun contributo utilizzabile ai fini della valutazione.



Avv. Luigi Viola


CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE IV

SENTENZA
27 ottobre 2005, n. 6053







FATTO



Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto il Sig. Serenello T. chiedeva l annullamento del provvedimento con il quale era stata disposta la risoluzione del suo rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova da lui svolto dopo il concorso per l immissione in ruolo.

Il Tribunale territoriale respingeva il gravame, ritenendo infondati tutti i motivi di illegittimità prospettati in quella sede.

Con atto notificato in data 28 dicembre 1998 l originario ricorrente ha proposto appello avverso la predetta decisione, ritenendola erronea e lesiva dei propri interessi.

Afferma in particolare che il giudice di primo grado avrebbe errato nel determinare la scadenza del periodo di prova (anche prorogato) così che il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro sarebbe stato adottato oltre il termine previsto dall art. 10, quarto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

Conclude perché l appello sia accolto e la sentenza impugnata sia annullata.

Per resistere al giudizio si è costituita l Amministrazione intimata che controdeduce tutte le doglianze prospettate sostenendone la infondatezza e conclude per la reiezione dell appello.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2005, uditi i difensori delle parti, la controversia è passata in decisione.



DIRITTO



1. Con il provvedimento confermato dal giudice di primo grado il Ministero della Giustizia aveva disposto la risoluzione del rapporto di impiego instaurato con il sig. Serenello T. per mancato superamento del periodo di prova.

Ed infatti le censure prospettate in quella sede sono state tutte disattese perché infondate.

2. Il Collegio ritiene che la soluzione negativa resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto sul ricorso proposto dall originario ricorrente sia immune ai vizi prospettati.

Ai fini del decidere conviene ricordare la disposizione di cui, nella specie, si è fatta applicazione.

Viene in rilievo, quindi, l art. 10 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che così precisa: "Il periodo di prova ha la durata di sei mesi... Compiuto il periodo di prova, l impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del Ministro, previo giudizio favorevole del Consiglio di Amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei Capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente".

La procedura così delineata dal legislatore si articola, dunque in un primo semestre durante il quale la capacità e l idoneità del dipendente allo svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati vengono valutati dall Amministrazione con un giudizio volto ad apprezzare l attitudine ed il grado di operosità dimostrati, giudizio che prescinde da specifici fatti di servizio.

In caso di valutazione negativa il semestre di prova viene prolungato di altri sei mesi (e dunque uno spazio temporale complessivo di un anno) al termine dei quali viene reso il giudizio finale.

Al quarto comma la norma fissa uno spatium deliberandi di tre mesi entro il quale porre in essere il detto giudizio finale e la scadenza del termine in discorso senza che sia intervenuto un espresso provvedimento negativo comporta la conferma del rapporto di lavoro.

3. Nel caso in esame la procedura seguita dall Amministrazione appare pienamente conforme alla detta disposizione.

Il sig. T., infatti, assunto in data 5 agosto 1993 prendeva effettivo servizio il successivo 13 settembre.

Il primo semestre di prova, non superato dall interessato, veniva prorogato con P.D.G. del 27 maggio 1994, con decorrenza 18 marzo 1994.

Con la proroga così disposta, l intervallo complessivo di dodici mesi veniva, quindi, a scadere in data 18 novembre 1994, tenuto conto delle interruzioni non computabili per la prova atteso che nel periodo di servizio valido ai fini che qui interessano non sono valutabili le assenze dal servizio, quali che siano le cause che le hanno determinate, potendosi ricavare una valutazione di superamento o meno della prova in corso solo dal servizio effettivo.

Il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro, posto in essere in data 12 gennaio 1995, appare, dunque, adottato nel previsto termine trimestrale.

Appaiono, a questo punto, irrilevanti le censure relative al ritardo con cui sarebbe intervenuto il provvedimento di proroga (e la sua asserita mancata comunicazione) e ciò a parte ogni considerazione sulla ammissibilità delle censure in assenza di una specifica impugnativa, nei termini, di quest ultimo provvedimento.

4. Per ragioni di mera completezza, comunque, osserva in proposito il Collegio che è indubbio che la comunicazione di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo consente al dipendente, per il tramite del principio del contraddittorio, una efficace tutela delle ragioni e contestualmente di fornire all Amministrazione elementi di conoscenza utili all adozione di un atto che viene ad incidere lesivamente sul destinatario.

Ciò non di meno, se la specifica normativa di settore prevede che il periodo di prova sia destinato a concludersi o con la conferma in ruolo o con la risoluzione del rapporto di lavoro, non vi è necessità che il dipendente, già a conoscenza delle date di conclusione del periodo di prova che riguardano il suo rapporto di lavoro, debba essere ulteriormente notiziato dei possibili esiti dello specifico procedimento.

Ed invero, nell ambito del periodo di prova non è individuabile un procedimento autonomo di risoluzione del rapporto e la pretesa di introdurre un fase di contraddittorio, destinata a permettere al dipendente di far valere i propri interessi e le proprie ragioni, non è compatibile con la natura dell istituto in quanto il giudizio sull esito della prova deve essere emesso dall organo competente, senza che possa concorrervi l apporto del valutando (C.d.S., VI, 21 maggio 1994, n. 830).

Peraltro, come risulta dalla documentazione in atti, l esito negativo del primo semestre di prova era stato, comunque, comunicato all interessato che era, così, a conoscenza della circostanza che l Amministrazione avrebbe dovuto nuovamente valutare la sussistenza o meno dei requisiti ed attitudini indispensabili per lo svolgimento delle mansioni inerenti alla qualifica per la quale era stato assunto e porre in essere il provvedimento finale (ammissione definitiva in ruolo o risoluzione del rapporto di lavoro).

5. Per le considerazioni svolte l appello proposto non merita di essere accolto.

Sussistono motivi per compensare, tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.



P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, respinge l appello in epigrafe e, per l effetto, a conferma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari del giudizio.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall autorità amministrativa.


 
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