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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 20 novembre 2005
CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO Facsimile CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative rappresenta un altro punto centrale di questo provvedimento legislativo. L’introduzione del contratto di lavoro a progetto mira a raggiungere, nelle intenzioni del Governo, due finalità complementari. In primis, il Governo ha ritenuto necessario emanare nuove norme per eliminare la possibilità di quelle pratiche elusive che avevano permesso, soprattutto negli anni novanta, la proliferazione e l’eccessivo ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, in effetti, mascheravano, veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Contemporaneamente, il decreto conferisce un riconoscimento legislativo ad una tendenza, quella di lavorare a progetto, che si è resa sempre più necessaria e manifesta in ragione della terziarizzazione dell’economia. Nel nuovo contratto di lavoro a progetto, che, presenta elementi tipici della collaborazioni, il Governo ha, così, inteso riconoscere e conferire a favore dei lavoratori maggiori tutele, che non erano invece presenti nella previgente disciplina. DEFINIZIONE E CAMPO DI APPLICAZIONE L’art. 61 del decreto attuativo stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, devono essere: · riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente; · gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l esecuzione della attività lavorativa. Conseguentemente, il provvedimento stabilisce che tutti quei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che vengono instaurati ma che non sono riconducibili ad uno specifico progetto vengano automaticamente considerati e convertiti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (Art. 69, comma 1). Le disposizioni dettate in questo decreto non pregiudicano, comunque, la possibilità di applicare clausole di contratto individuale o di un accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto. APPLICAZIONE Questa normativa non si applica, comunque, alle prestazioni occasionali, cioè a quei rapporti di lavoro con una durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell anno solare con lo stesso committente e un che generano compenso complessivo, per la prestazione, inferiore o uguale a 5000 Euro. Nel caso in cui, invece, detto compenso superi la cifra di 5 mila Euro il rapporto viene automaticamente ricondotto alla tipologia del lavoro a progetto. Sono invece completamente esclusi dalla tipologia del lavoro a progetto (e dalle norme che lo disciplinano)
· le professione di agente e ai rappresentante di commercio. ESTINZIONE DEL CONTRATTO E PREAVVISO I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l oggetto. E’ possibile recedere prima della scadenza del termine · per giusta causa; · o secondo le diverse causali e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale. DIRITTI E DOVERI DEL LAVORORATORE A PROGETTO Attraverso la definizione di una serie precisa di diritti e di tutele in capo al lavoratore a progetto il legislatore ha inteso colmare le lacune della previgente disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative. CORRISPETTIVI Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, nel luogo di esecuzione del rapporto. INVENZIONI DEL COLLABORATORE A PROGETTO Nel caso di invenzione realizzata nello svolgimento del rapporto lavorativo, il lavoratore a progetto ha diritto di esserne riconosciuto autore. La regolamentazione dei diritti e dei doveri e rimandata alle leggi speciali compreso quanto previsto dall articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633. MALATTIA E INFORTUNIO In caso di malattia e infortunio del collaboratore il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo, E’ garantita, quindi, la continuazione del rapporto contrattuale in un momento successivo. Salva diversa previsione contrattuale, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza prevista. Il contratto si intende comunque risolto:
· se risulta superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile. GRAVIDANZA In caso di gravidanza del collaboratore il rapporto di lavoro risulta sospeso, senza erogazione del corrispettivo. In questo caso, diversamente dai casi di malattia e infortunio, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salvo una più favorevole disposizione del contratto individuale. SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO In materia di sicurezza e igiene ai rapporti di lavoro a progetto si applicano: · le disposizioni di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro; · le disposizioni di cui all articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151; · le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente; · le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; · le norme di cui all art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; · le norme del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 12 gennaio 2001. OBBLIGO DI RISERVATEZZA Salvo diverso accordo tra le parti, il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più committenti. Non può in ogni caso svolgere attività in concorrenza con i committenti, né diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione, né compiere atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. FORMA Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: a. indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro; b. indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; c. il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d. le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sull esecuzione della prestazione lavorativa (non possono, in ogni caso, essere tali da pregiudicarne l autonomia nella esecuzione dell obbligazione lavorativa); e. le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto. RINUNZIE E TRANSAZIONI I diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo, anche in deroga alle disposizioni di cui all articolo 2113 Codice Civile. |
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