lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 27 novembre 2005

COSA CAMBIA CON LA RIFORMA DEL TFR

SPECIALE LAVOROPREVIDENZA.COM SULLA RIFORMA DEL TFR - articolo dal Corriere.it












Le nuove norme varranno per piccole e medie imprese dal 2009


Cosa cambia con la riforma del Tfr


Ecco le principali modifiche che riguardano il trattamento di fine rapporto e che partiranno dal 2008
























Che cosa cambia dal primo gennaio 2008 quando scatterà la riforma del Tfr (il trattamento di fine rapporto)? Entro quella data (ma per le piccole e medie imprese la riforma scatterà dal primo gennaio 2009) il lavoratore dovrà decidere se mantenere il Tfr o conferirlo ad un fondo pensione. Per decidere di conservare la liquidazione, però, bisogna comunicare espressamente questa scelta al proprio datore di lavoro. Se entro il 2008 (o 2009 per le piccole e medie imprese) il lavoratore non comunicherà nulla, il Tfr verrà automaticamente trasferito alla previdenza integrativa. La liquidazione già accumulata invece conserva il regime attuale. Esiste, però, anche una terza strada. Sempre entro il 2008 (o il 2009 per le piccole e medie imprese) il dipendente potrà comunicare al datore di lavoro il fondo integrativo, diverso da quello di categoria, o il Piano pensionistico individuale al quale destinare il Tfr.


CONFERIMENTO TACITO - L adesione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del Tfr non comporterà l obbligo della contribuzione a carico dell azienda (se prevista da un accordo) e dello stesso lavoratore. Perché scatti l obbligo, il lavoratore dovrà iscriversi espressamente: in questo caso potrà destinare allo strumento prescelto il contributo dell’azienda, oltre ovviamente al proprio. Per giovani e lavoratori di mezz età, la strada della previdenza integrativa è decisamente consigliata: se da pensionati non vorranno avere un drastico ridimensionamento del proprio tenore di vita, dovranno infatti dire addio alla liquidazione. L esigenza della pensione integrativa, invece, è sicuramente meno forte per chi sta per ritirarsi dal lavoro e avrà la pensione pubblica calcolata interamente con il metodo retributivo.


REVOCA - L’opzione di mantenere la liquidazione potrà essere successivamente revocata, e in qualunque momento si potrà decidere di destinare il nuovo Tfr allo strumento prescelto. La marcia indietro, invece, non è prevista nel caso in cui il Tfr confluisca nei fondi. L’addio alla liquidazione è definitivo. E dopo due anni ci si può trasferire ad altro prodotto portando con sé il contributo aziendale. Il periodo di silenzio-assenso scatterà il primo gennaio 2008 (2009 per le piccole e medie imprese).


SILENZIO-ASSENSO - Se entro sei mesi (quindi entro il primo luglio del 2008 o 2009) il dipendente non comunicherà al proprio datore di lavoro come intende impiegare la liquidazione, il Tfr sarà conferito al fondo pensione previsto dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo che non sia intervenuta un intesa diversa con le rappresentanze dei lavoratori. Ricordiamo che confluiranno alla previdenza integrativa solo le nuove quote del Trattamento di fine rapporto. In sostanza la liquidazione andrà al fondo chiuso, oppure a quello aperto scelto in base ad un accordo fra azienda e lavoratori. Se esistono più fondi i futuri accantonamenti del Tfr andranno a quello individuato fra azienda e i lavoratori. Se quest accordo non esiste, la liquidazione finirà invece al fondo cui aderirà il maggior numero di dipendenti dell’azienda in cui si lavora. Infine, negli altri casi residuali il Trattamento verrà conferito ad un fondo pensione costituito dall Inps e sarà gestito con regole analoghe a quelle previste per gli altri. Se (come avviene in molti casi), il fondo pensione prevede più linee d investimento con diverso profilo di rischio, la liquidazione che viene dal silenzio-assenso sarà conferito a quella più prudenziale, a minor contenuto azionario.


COSA CAMBIA - Se il lavoratore è stato assunto prima del 29 aprile 1993, nei sei mesi previsti per il silenzio-assenso (cioè entro il primo luglio 2008 o 2009) dovrà comunicare al datore di lavoro se vuole continuare a versare soltanto la quota di Tfr prevista dal fondo, come avviene oggi, oppure l intero accantonamento annuale. Anche per i vecchi iscritti vale il meccanismo del silenzio assenso. Se, quindi, non manifesteranno alcuna scelta, la quota di liquidazione che ora rimane in azienda verrà automaticamente trasferita al fondo cui risultano iscritti. Se il lavoratore aderisce già a un fondo pensione ma è stato assunto dopo il 29 aprile 1993, per lui non cambierà nulla: continuerà a versare alla cassa previdenziale l intero Tfr, esattamente come avviene ora.


DIPENDENTI PUBBLICI - La riforma Maroni, approvata l’estate scorsa, prevede che anche i dipendenti pubblici possano utilizzare, a fini previdenziali, l’equivalente della liquidazione, ma per far partire la macchina sono necessari accordi specifici tra l’amministrazione pubblica e le organizzazioni sindacali. L’estensione non potrà che essere progressiva. La stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici, compresi quelli degli enti locali, non è, quindi, interessata al meccanismo del silenzio assenso. Non dovrà manifestare alcuna scelta, né, in caso di silenzio, vedrà la liquidazione finire nei fondi pensione. La scadenza del 2008 non riguarda infatti la sfera del pubblico impiego. Gli statali, comunque, possono aderire ai fondi pensione istituiti. In questo caso il Tfr viene accreditato in maniera virtuale presso l Inpdap, l’istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, che lo rivaluterà secondo la media dei rendimenti di un paniere di fondi pensione, e alla cessazione del rapporto di lavoro lo trasferirà al fondo prescelto.


ACCREDITO VIRTUALE - Tutta la previdenza integrativa dei dipendenti pubblici dovrebbe basarsi sull’accredito virtuale. Non è infatti immaginabile che Stato, ministeri, Comuni, Regioni, Province possano versare materialmente il Trattamentodi fine rapporto dei loro dipendenti ai fondi. Si rischierebbe il dissesto della finanza pubblica.





 
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