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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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venerdì 17 marzo 2006
LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI: LA LEGGE ED IL COMMENTO DEL WELFARE Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Il lavoratore potrà ottenere un unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più enti pensionistici. Con il decreto n. 42 del 2 febbraio 2006 ha attuato la delega in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla legge n. 243 del 2004. In base al provvediemento il lavoratore potrà totalizzare i diversi periodi di iscrizioni nelle varie gestioni pensionistiche a condizione che:
La totalizzazione è permessa anche se con il cumulo dei vari anni di contribuzione non viene raggiunto il minimo contributivo in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione. Il pagamento della pensione totalizzata sarà effettuato dall INPS. Alla totalizzazione sono particolarmente interessati coloro che, tra i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure per i soggetti (co.co.co. o lavoratori a progetto) che sono iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS, i cui contributi non possono essere attualmente trasferiti. RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI L’organizzazione della tutela pensionistica è il risultato di un complesso processo storico di formazione che vede la tutela ottenuta da categorie diverse nei tempi e modi diversi, con la conseguenza che la relativa funzione è attribuita ad una pluralità di soggetti giuridici e le discipline dei trattamenti risultano differenziate, nonostante la spinta verso l’armonizzazione dei diversi regimi previdenziali.
Vanno citate la legge 7 febbraio 1979, n. 29, che consente la ricongiunzione onerosa in uno dei regimi speciali ovvero senza oneri nel regime generale, per i lavoratori dipendenti e la legge 5 marzo 1990, n. 45, riguardante i liberi professionisti, per la ricongiunzione, a titolo oneroso, di pregressi periodi di assicurazione nelle Casse di appartenenza.
Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi (G.U. 16 febbraio 2006, n. 39) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Emana Art. 1. 1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. Art. 2. 1. La facoltà di cui all articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Art. 3. 1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento. Art. 4. 1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo. Art. 5. 1. L onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Art. 6. 1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo. Art. 7. 1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. Art. 8. 1. All onere derivante dall attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, a valere dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005. ALLEGATO 1 Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati Ptot = P0 * (1 / A - a) + P1 * (A - 1 - a / A - a) dove: Un nuovo modo di usare il PC Desktop Search E facile, veloce e potente. |
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