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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   venerdì 17 marzo 2006

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI: LA LEGGE ED IL COMMENTO DEL WELFARE

Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42


Il lavoratore potrà ottenere un unica pensione anche se ha svolto attività diverse, con iscrizione a più enti pensionistici.


Con il decreto n. 42 del 2 febbraio 2006 ha attuato la delega in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla legge n. 243 del 2004.


In base al provvediemento il lavoratore potrà totalizzare i diversi periodi di iscrizioni nelle varie gestioni pensionistiche a condizione che:



  • abbia almeno 20 anni di contribuzione complessivi e 65 anni di età;
  • abbia 40 anni di contribuzione complessiva a prescindere dagli anni di età;
  • tutti i periodi da totalizzare abbiano una durata di almeno 6 anni.

La totalizzazione è permessa anche se con il cumulo dei vari anni di contribuzione non viene raggiunto il minimo contributivo in tutte le gestioni interessate alla totalizzazione. Il pagamento della pensione totalizzata sarà effettuato dall INPS.


Alla totalizzazione sono particolarmente interessati coloro che, tra i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, hanno periodi di contribuzione come lavoratori dipendenti, oppure per i soggetti (co.co.co. o lavoratori a progetto) che sono iscritti alla cosiddetta gestione separata INPS, i cui contributi non possono essere attualmente trasferiti.


RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI



L’organizzazione della tutela pensionistica è il risultato di un complesso processo storico di formazione che vede la tutela ottenuta da categorie diverse nei tempi e modi diversi, con la conseguenza che la relativa funzione è attribuita ad una pluralità di soggetti giuridici e le discipline dei trattamenti risultano differenziate, nonostante la spinta verso l’armonizzazione dei diversi regimi previdenziali.



Per attenuare sul piano soggettivo la frammentazione della tutela, apposite norme prevedono la ricongiunzione delle posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni da coloro che, nel tempo, hanno svolto più attività diversamente tutelate.


Vanno citate la legge 7 febbraio 1979, n. 29, che consente la ricongiunzione onerosa in uno dei regimi speciali ovvero senza oneri nel regime generale, per i lavoratori dipendenti e la legge 5 marzo 1990, n. 45, riguardante i liberi professionisti, per la ricongiunzione, a titolo oneroso, di pregressi periodi di assicurazione nelle Casse di appartenenza.



Per i lavoratori, cui la pensione è liquidata esclusivamente con la formula del calcolo contributivo, iscritti a due o più gestioni, fondi o casse di previdenza, che non raggiungono in alcuno di essi i requisiti per il diritto a pensione, l’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in luogo della ricongiunzione, prevede la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, restando a carico delle singole gestioni la quota rispettiva del trattamento complessivo.



E’ recente l’introduzione nell’ordinamento previdenziale del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi con rilevanza generale, per effetto dell’art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che integra le disposizioni particolari esistenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.



L’attuazione del principio della totalizzazione, inteso come strumento per consentire a tutti i lavoratori l’agevole utilizzazione di periodi di contribuzione afferenti attività lavorative di tipo diverso, corrisponde alla esigenza,ormai indifferibile, di una più ampia applicazione del sistema di cumulo dei periodi di contribuzione, rispondente alle mutate tendenze del mercato del lavoro,alternativo alla ricongiunzione onerosa e diretto a coniugare il diritto a trattamenti pensionistici adeguati al lavoro complessivamente prestato con la sostenibilità economico – finanziaria degli stessi.



Decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42



Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi



(G.U. 16 febbraio 2006, n. 39)







IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l articolo 1, commi 1, lettera d), 2, lettera o), e 46, della legge 23 agosto 2004, n. 243;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Visto l articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 febbraio 2003, n. 57;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 ottobre 2005 e 24 novembre 2005;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze;




Emana
il seguente decreto legislativo:




Art. 1.
(Totalizzazione ai fini della pensione
di vecchiaia e di anzianità)



1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare, i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un unica pensione. Tra le forme assicurative obbligatorie di cui al periodo precedente sono altresì ricomprese la gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e il Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che:

a) il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un anzianità contributiva almeno pari a venti anni ovvero, indipendentemente dall età anagrafica, abbia accumulato un anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;

b) sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l accesso alla pensione di vecchiaia.

3. La totalizzazione è ammessa a condizione che riguardi tutti e per intero i periodi assicurativi di cui al comma 1. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, preclude il diritto all esercizio della facoltà di totalizzazione.




Art. 2.
(Totalizzazione ai fini della pensione
di inabilità e ai superstiti)



1. La facoltà di cui all articolo 1, comma 1, può altresì essere esercitata, per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente e ai superstiti di assicurato ancorché quest ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

2. Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante. Il diritto alla pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi risultanti presso le singole gestioni di cui al comma 1.




Art. 3.
(Esercizio del diritto)



1. La totalizzazione dei periodi assicurativi è conseguibile a domanda del lavoratore o del suo avente causa, da presentarsi all ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto. Tale ente promuove il procedimento.

2. La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi, perfezionata mediante accettazione da parte dell interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al presente decreto legislativo.

3. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione da parte del lavoratore, titolare di più periodi assicurativi, che consentono l accesso alla totalizzazione, la cui domanda sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e il cui procedimento non sia stato ancora concluso, a seguito del pagamento integrale delle rate, è consentito, su richiesta dell interessato, il recesso e la restituzione degli importi eventualmente versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Il recesso di cui sopra non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.




Art. 4.
(Modalità di liquidazione del trattamento)



1. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Le retribuzioni su cui è calcolato il montante sono rivalutate fino alla data della domanda di totalizzazione.

3. Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei seguenti parametri:

a) ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati dall iscritto, entro il tetto reddituale, ove previsto, preso a riferimento per il calcolo delle prestazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ivi compresi quelli versati a titolo di riscatto. Restano escluse dal computo le contribuzioni versate a titolo integrativo e di solidarietà;

b) il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito con riferimento al quinquennio precedente l anno da rivalutare. E comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all 1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applica quest ultimo. Per le annualità antecedenti la privatizzazione di ciascun ente il tasso di capitalizzazione è pari alla variazione media quinquennale del PIL;

c) l importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale di cui alle lettere a) e b) per il coefficiente di trasformazione relativo all età del soggetto al momento del pensionamento, ottenuto sulla base delle ipotesi demografiche sottostanti la tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente aggiornata;

d) la quota di pensione annua determinata sulla base dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), viene maggiorata in proporzione all anzianità contributiva maturata presso l ente categoriale, applicando la relazione matematica di cui all allegato 1.

4. I parametri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3, nonché la formula di calcolo di cui all allegato 1, possono essere modificati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e armonizzati in caso di sostanziali modifiche, deliberate dagli enti e approvate dai Ministeri vigilanti, dei sistemi previdenziali dei singoli enti che comportino l introduzione per la generalità degli iscritti di diversi sistemi di calcolo delle prestazioni.

5. In deroga a quanto previsto ai commi 3 e 4, qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, si applica, per il periodo contributivo relativo a tale gestione, il sistema di calcolo della pensione previsto dall ordinamento della gestione medesima.

6. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, è determinata secondo il sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti.

7. Le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle singole gestioni previdenziali sono poste a carico delle gestioni interessate e sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione. I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

a) sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;

b) ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;

c) settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;

d) trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

8. Gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti, con onere a carico delle gestioni interessate.




Art. 5.
(Pagamento dei trattamenti)



1. L onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.

3. I trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.




Art. 6.
(Ricongiunzione per gli iscritti agli enti costituiti
ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)



1. Per gli enti costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla legge 5 marzo 1990, n. 45, opera nel rispetto delle prescrizioni in essa indicate, con esclusione dell onere di versamento della riserva matematica a carico del richiedente la ricongiunzione, in quanto incompatibile con il sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo.




Art. 7.
(Norme finali)



1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. L articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, 7 febbraio 2003, n. 57, sono abrogati.

3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.

4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi.




Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)



1. All onere derivante dall attuazione del presente decreto, valutato in 186 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, si provvede, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, a valere dell autorizzazione di spesa di cui all articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, quanto a 26 milioni di euro annui a decorrere dall anno 2006, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dalla soppressione dell articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disposta dall articolo 7, comma 2. Si applica la clausola di salvaguardia di cui al predetto articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 203 del 2005.




ALLEGATO 1
(articolo 4, comma 3, lettera d))



Formula per il calcolo della quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati



Ptot = P0 * (1 / A - a) + P1 * (A - 1 - a / A - a)



dove:

Ptot = Quota di pensione da totalizzazione per gli enti previdenziali privatizzati

P0 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo vigente nell ente previdenziale

P1 = Trattamento previdenziale da totalizzazione calcolato con il metodo di cui alle lettere a), b), c) dell art. 4, comma 3

A = Anzianità di iscrizione richiesta da ciascun ente per il diritto a pensione di vecchiaia, comunque pari a quindici anni qualora non prevista

a = Anzianità contributiva maturata presso l ente









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