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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
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02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
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27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 6 giugno 2004

Pubblico impiego

dell Aquila Sezione Lavoro

Ai dipendenti pubblici adibiti a mansioni superiori, sia legittimamente ai sensi dell’art.52, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, sia nei casi in cui non lo sia, non spetta mai il definitivo inquadramento nella qualifica superiore, mentre spettano sempre le differenze di trattamento economico.



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO



Con ricorso depositato il 17/4/02, il Ministero della Giustizia proponeva appello contro la sentenza non definitiva del Tribunale di Sulmona n. 78/02 con la quale era stato dichiarato il diritto del dipendente M. F. al trattamento economico proprio del livello B3 a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98. Eccepiva l improcedibilità del ricorso avversario per nullità della richiesta di attivazione del procedimento di conciliazione ex artt.69 e 69-bis d.lgs. n. 29/93 e deduceva l infondatezza della pretesa dell impiegato alle differenze retributive sia in virtù del disposto dell art.56, c. 6, d.lgs. n. 29/93, sia perché la controparte non aveva fornito alcuna prova dello svolgimento delle mansioni superiori.



M.F. si costituiva e contestava la fondatezza dell appello del quale chiedeva il rigetto.



Con successivo ricorso depositato il 23.9.02 il Ministero proponeva appello anche contro la sentenza definitiva n. 198/02 resa dal Tribunale di Sulmona nella medesima controversia. L Amministrazione riproponeva gli stessi motivi di gravame dedotti nell atto di impugnazione proposto contro la sentenza non definitiva.



Il M. si costituiva e contestava la fondatezza anche di tale secondo appello, chiedendone il rigetto.



All odierna udienza le cause venivano riunite e, dopo la discussione, la Corte le decideva e dava lettura del dispositivo.



MOTIVI DELLA DECISIONE



L eccezione di improcedibilità riproposta dal Ministero in grado di appello è infondata.



In effetti il M. ha correttamente assolto all onere impostagli dall attuale art.65 d.lgs. n. 165/01, avendo provveduto ad inviare sia alla Direzione provinciale del lavoro di L Aquila, sia all Amministrazione di appartenenza la raccomandata datata 9.12.00 nella quale ha dedotto di aver espletato, sin dall epoca della nomina ad operatore giudiziario, le mansioni della qualifica superiore a quella rivestita e che, avendo interesse a vedersi riconosciuta quella superiore qualifica, aveva inutilmente avanzato istanza al Ministero della Giustizia.



Ritiene la Corte che una richiesta di tentativo di conciliazione così formulata risponda alle prescrizioni richieste dall art.66, c. 3, d.lgs. n. 165/01.



Infatti il lavoratore ha specificato (oltre all Amministrazione di appartenenza, alla sede di servizio ed al luogo dove avrebbero dovuto essergli inviate le comunicazioni relative alla procedura) l oggetto della propria pretesa (il riconoscimento della superiore qualifica) e i fatti sui quali quella pretesa si fondava (l aver svolto, a partire da una certa data - quella della nomina ad operatore giudiziario - le funzioni proprie della qualifica superiore).



L appellante eccepisce che si tratterebbe di indicazioni troppo generiche.



Al riguardo occorre premettere che, configurando il tentativo stragiudiziale di conciliazione di cui qui si tratta un caso di c.d. "giurisdizione condizionata" (infatti il suo esperimento è necessario al fine della procedibilità dell azione giudiziale dell impiegato), le disposizioni legislative che lo disciplinano debbono essere interpretate alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia. In particolare i giudici delle leggi in più occasioni hanno avuto modo di stabilire che simili oneri posti dal legislatore a carico di chi intenda far valere in giudizio un proprio diritto debbono, tra l altro, essere tali da non costituire un ostacolo eccessivamente oneroso per il cittadino, pena - in caso contrario - la violazione del precetto enunciato dall art.24, c. 1, Cost.



Nella fattispecie occorre considerare, in primo luogo, che l onere in questione è posto a carico di qualsiasi impiegato pubblico e pertanto deve essere inteso in maniera tale da poter essere adeguatamente soddisfatto da un qualsiasi cittadino, sia pure non fornito di preparazione giuridica specifica. In secondo luogo, scopo dell istanza in questione non è quella di instaurare un processo, ma solamente quello di dare l impulso ad un procedimento che ha quale obiettivo quello di permettere che le parti di una controversia si incontrino al fine di verificare concretamente la possibilità di risolvere transattivamente la vertenza.



Ne consegue che è sicuramente fuori luogo richiamare, a proposito della richiesta del tentativo di conciliazione, i principi enunciati alla giurisprudenza in ordine ai requisiti di specificità che deve presentare il ricorso introduttivo della controversia di lavoro di cui all art.414 c.p.c.. Lo stesso terzo comma dell art.66 d.lgs. n. 165/01 chiarisce che l esposizione dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa deve essere "sommaria". E nell interpretazione di un simile aggettivo occorre tener presente il richiamato scopo di tutta la procedura. Allora, deve ritenersi sufficiente che l istanza del lavoratore contenga indicazioni tali da consentire alla controparte pubblica di percepire con sicurezza l oggetto della pretesa e le ragioni della stessa, in maniera tale che la Pubblica Amministrazione sia in grado di predisporre le proprie osservazioni scritte (art.66, c. 4) e di valutare la possibilità di formulare un offerta transattiva e di stabilire i termini della medesima. In un caso come quello oggetto della presente causa (svolgimento di mansioni superiori), l indicazione fornita dal lavoratore circa l oggetto della propria pretesa (riconoscimento della qualifica superiore), seppure caratterizzata da una certa genericità, era comunque tale da porre la controparte pubblica in condizione di sapere quale fossero i diritti che il dipendente intendeva tutelare. L appellato ha, poi, indicato anche quali mansioni aveva svolto (appunto, quelle della qualifica superiore a quella rivestita) e in quale periodo (a decorrere dall epoca di nomina ad operatore giudiziario) in maniera tale da non consentire incertezze circa i due elementi di fatto decisivi per l individuazione dell oggetto della controversia.



Passando al merito della causa, conviene ricordare che il Tribunale ha riconosciuto solamente il diritto dell impiegato alle differenze retributive rispetto al livello di inquadramento (B3) immediatamente superiore alla qualifica (B2) rivestita e solamente a decorrere dal 22.11.98, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387/98 che ha modificato l allora art.56 d. lgs. n. 29/93 (attuale art.52 d.lgs. n. 165/01).



Tanto precisato, osserva il Collegio che l appellante ha formulato due ordini di censure: da un lato l Amministrazione sostiene che, in virtù del disposto dell ultimo comma dell art.52 d.lgs. n. 165/01, il diritto dei dipendenti pubblici alla percezione delle differenze retributive in ragione dello svolgimento di mansioni superiori non può essere affermato a partire dalla decorrenza stabilita dal Giudice di primo grado, bensì solamente a decorrere dalla attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e, dall altro, che il M. non avrebbe fornito la prova dell espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica superiore.



Iniziando dal primo aspetto, si deve considerare che il citato art.52, dopo aver stabilito al 1° comma, che "l esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell inquadramento del lavoratore o dell assegnazione di incarichi di direzione", nel 2° comma individua analiticamente le sole ipotesi in cui è consentito lo svolgimento delle mansioni superiori (vacanza di posto in organico e assenza di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, in entrambi i casi solamente per mansioni della qualifica immediatamente superiore e per limitati periodi di tempo); nel 4° comma statuisce che, in quei casi, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore per tutto il periodo di effettiva prestazioni delle superiori mansioni. Nel 5° comma, poi, è detto che, "al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore".



La prima conclusione che si trae inevitabilmente da simili disposizioni è che, sia nel caso in cui l addizione a mansioni superiori sia legittima ai sensi del 2° comma, sia nei casi in cui non lo sia, ai lavoratori non spetta mai il definitivo inquadramento nella qualifica superiore (c. 1, ultima parte), mentre spettano sempre le differenze di trattamento economico (4° e 5° comma).



Un elemento di complicazione è però introdotto dal 6° comma dello stesso art.52 il quale, nella versione introdotta dall art.25 del d.lgs. 80/98 (modificativo dell art.56 d.lgs. n. 29/93, attuale art.52 d.lgs. n. 165), così recitava: "le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai cc. 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell inquadramento professionale del lavoratore. L art.15 del d.lgs. n. 387/98 ha modificato questo comma eliminando le parole "a differenze retributive o" dalla sua ultima parte. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387 (vale a dire dal 22.11.98, essendo il decreto stato pubblicato nella G.U. del 7.11.98 e non contemplando esso alcuna particolare disposizione transitoria in materia), fermo restando il tenore delle prime due parti del c. 6, la terza parte così recita: "fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell inquadramento professionale del lavoratore".



Pertanto, in tema di rivendicazione delle differenze retributive, conclusione sfavorevole ai lavoratori deve essere affermata per il periodo precedente al 22.11.98 proprio perché l originario tenore del 6° comma, come si è visto, escludeva espressamente ed in maniera perentoria ("in nessun caso, ecc."), anche il diritto a quelle differenze.



Diversa deve essere la decisione rispetto al periodo successivo al 22.11.98.



Invero, la soppressione, operata con il d.lgs. n. 387, dell inciso relativo alle differenze retributive si spiega solamente con la volontà del legislatore di riconoscere fin dal momento dell entrata in vigore di quel d.lgs. il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate, svincolando quel diritto dall attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e dalla decorrenza dagli stessi stabilita.



Né è possibile pervenire ad una diversa conclusione facendo leva sul disposto della prima parte del 6° comma a norma del quale le disposizioni dell intero art.52 (e quindi anche quelle del 4° e del 5° comma relative al diritto al trattamento economico proprio della qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte) si applicherebbero solamente "in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi



In effetti, ritenere che già la prima parte del 6° comma escluda il diritto alle differenze retributive, significherebbe, in primo luogo, rendere del tutto inutile l ultima parte dello stesso comma nella versione originariamente introdotta dal d.lgs. n. 80/98: che senso avrebbe avuto specificare che fino alla data fissata dai contratti collettivi disciplinanti i nuovi ordinamenti professionali lo svolgimento di mansioni superiori non avrebbe comportato il diritto alle corrispondenti differenze retributive, se già la prima parte del 6° comma escludeva quel diritto mediante il rinvio alla stessa data dell entrata in vigore dei commi contemplanti il diritto alle differenze.



In realtà la coesistenza della prima e dell ultima parte del 6° comma si spiega agevolmente se si pone mente al complesso sistema delle fonti di disciplina del rapporto di impiego pubblico privatizzato delineato dal d.lgs. n. 165.



Al riguardo la norma cardine è rappresentata dall art.2, c. 2, in virtù del quale il rapporto in questione è disciplinato innanzi tutto dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile. Tra queste disposizioni rientra l art.2103, a norma del quale il dipendente che svolga mansioni superiori ha diritto a percepire il trattamento economico proprio della superiore qualifica e, a certe condizioni, anche al definitivo inquadramento in quella. Sulla base del rinvio operato dall art.2, pertanto, questa sarebbe anche la disciplina valevole per il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia il legislatore ha inteso introdurre una deroga ad alcune delle disposizioni contenute nell art.2103 e lo ha fatto nell art.52; però l entrata in vigore di quest ultimo articolo è stata posticipata (appunto fino alla data prevista dalla contrattazione collettiva in sede di ridisciplina degli ordinamenti professionali: prima parte del c. 6); ed allora, la combinazione tra l art.2, c. 2, e l art.52, c. 6, prima parte, avrebbe comportato la conseguenza della immediata (seppure provvisoria) applicazione al rapporto di impiego pubblico di tutte le disposizioni contenute nella norma codicistica fino alla data fissata dalla contrattazione collettiva contemplante i nuovi ordinamenti professionali. Ecco che, con l ultima parte del c. 6 dell attuale art.52 d.lgs. n. 165, il d. lgs. n. 80/98 ha voluto appunto evitare che nella fase transitoria (quella intercorrente tra la sua entrata in vigore e quella della nuova disciplina degli ordinamenti professionali) potessero avere applicazione i precetti dell art.2103 in tema di retribuzione e di inquadramento spettante a chi svolga mansioni superiori.



Poi, con la soppressione dell inciso riguardante le differenze retributive operato successivamente dall art.15 del d.lgs. n. 387/98, il legislatore ha inteso appunto restringere il novero delle disposizioni dell art.2103 non immediatamente applicabili limitandole a quelle che regolano gli avanzamenti automatici nell inquadramento professionale; ne consegue che invece il precetto in tema di diritto alle differenze retributive scaturente dall espletamento di mansioni superiori è ormai (precisamente dal 22.11.98, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 387) immediatamente applicabile ai rapporti di lavoro privatizzati.



Tanto precisato in punto di diritto, reputa il Collegio che, in punto di fatto, l appellato abbia fornito piena prova dello svolgimento da parte sua di mansioni proprie della qualifica B3.



In particolare, risulta dalle deposizioni testimoniali e dai documenti versati in atti che il M. si occupava in autonomia della cancelleria della Volontaria Giurisdizione ed aveva l incarico di referente per l informatica.



Iniziando da questo secondo aspetto, si rileva, in primo luogo, che risulta agli atti il provvedimento del 2.10.00 con il quale il Presidente del Tribunale di Sulmona ha respinto l istanza del M. di essere sollevato dall incarico di referente per il settore informatico (all. n. 9 fasc. 1° grado M.).



Inoltre i testi hanno riferito che l appellato installava i programmi ed aiutava i colleghi nell utilizzo dei medesimi (deposizione Di F.); inoltre curava anche gli approvvigionamenti di apparecchiature elettroniche (deposizioni C. e B.).



Trattasi, all evidenza, di funzioni eccedenti la qualifica B2, tant è vero che nella nuova classificazione del personale corrispondono pienamente a quelle dell esperto informatico B3, categoria alla quale appartengono i "lavoratori che installano e configurano i sistemi o i pacchetti software standard rispettando le specifiche dettate dall Amministrazione", che "supportano gli utenti nella risoluzione delle problematiche connesse all applicazione della procedure di sicurezza previste verificando l integrità del sistema", che "operano una attività di prima valutazione dei malfunzionamenti lamentati interfacciandosi con i fornitori esterni", che "provvedono alla tenuta e all organizzazione della documentazione hardware e software curandone l aggiornamento" (a quest ultimo riguardo si veda la nota del 6.12.00 inviata dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Tribunale di Sulmona al Presidio CISIA preso la Corte di Appello nella quale si indicava il M. come referente per le operazioni relative all installazione della apparecchiatura hardware, e software concernente il rilevamento automatico delle presenze del personale del locale Palazzo di Giustizia: all. n. 7 fasc. I grado M.).



Quanto alla attività svolta presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione è senz altro vero (né poteva essere altrimenti che la responsabilità dell attività di quella cancelleria gravava su altro impiegato rivestente qualifica di cancelliere C 2. E anche vero, però, che di fatto il M. si occupava in autonomia di tutta l attività facente capo a quella cancelleria e che era lui a risolvere anche le questioni che appartenevano alla responsabilità del cancelliere (v. deposizione Di F., dirigente della Cancelleria civile, che ha dichiarato che l appellato "riesce a gestire autonomamente la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione nel senso che è in grado di interagire autonomamente con l utenza; laddove l utente infatti chieda informazioni non gira le problematiche al sottoscritto ma le risolve da solo nel rispetto delle responsabilità di ciascuno. Infatti se sorgessero problemi anche nei confronti dell utenza o in sede ispettiva ne risponderebbe il sottoscritto").



Si aggiunga che i testimoni hanno altresì confermato che il M. svolgeva attività proprie del cancelliere, come la raccolta di testamenti o del giuramento di guardie giurate.



In conclusione la complessiva attività espletata dall appellato (sia come referente per l informatica, sia come addetto alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione) è sicuramente superiore a quella di carattere esecutivo propria dell operatore amministrativo, essendo invece qualitativamente equivalente a quella dell ex assistente giudiziario, attuale B3, risolvendosi in compiti di concetto e di immediata collaborazione con il magistrato.



Gli appelli propositi dal Ministero della Giustizia debbono pertanto essere respinti.



La particolare complessità della questione di diritto presentata dalla controversia consiglia la compensazione delle spese del grado.



P. Q. M.



La Corte di Appello di L Aquila, Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull appello proposto avverso le sentenze del Tribunale di Sulmona in funzione di giudice del lavoro, pronunciate in data 22.2.02-1.3.02 e 14.6.02-17.7.02, così decide nel contraddittorio delle parti:



1) rigetta gli appelli;



2) compensa tra le parti le spese processuali.


 
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