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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   domenica 6 giugno 2004

L’anoressia può dare diritto alla pensione di invalidita’


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.6500/2002











LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE



SEZIONE LAVORO



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO







Con ricorso al Pretore di Catanzaro del 26/10/93 F. A. conveniva in giudizio il Ministero dell Interno per il riconoscimento del suo diritto alla pensione di invalidità e dell indennità di accompagnamento.



Il Ministero contrastava la domanda, ma il Pretore, istruita la causa con consulenza tecnica, la accoglieva limitatamente alla pensione di invalidità. Il Tribunale di Catanzaro, investito in sede di appello ad istanza del Ministero dell Interno, con sentenza del 28/2 - 5/3/99, confermava la decisione, precisando che il CTU nominato in secondo grado aveva accertato che "non è il solo deficit intellettivo ad acquisire rilevanza per la definizione percentuale del grado di invalidità indotto… (rappresentando lo stesso) solo un elemento del più complesso quadro patologico, e psico - patologico, su cui si fondano i disturbi del comportamento ed elettivamente l avversione del cibo, che viene assunto solamente a seguito di pressanti insistenze dei familiari. Tale condizione, perdurante da diversi anni, ed all attuale età di 53 anni della F., deve ritenersi inemendabile"; la stessa, alta cm 149, di 37 kg di peso, è affetta da una complessa condizione che ne inficia la possibilità di recupero e se non viene seguita con costanza dai familiari smette di alimentarsi e sicuramente non è in grado di svolgere un proficuo lavoro.



Le considerazioni del consulente erano condivisibili e quindi la sentenza doveva essere confermata.



Avverso questa propone ricorso per cassazione il Ministero dell Interno fondato su tre motivi.



L intimata non si è costituita.



MOTIVI DELLA DECISIONE



Lamentando, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell art.12 L.n.118/71, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che il quadro clinico diagnostico non è tale da giustificare il beneficio della pensione di inabilità; la patologia anoressica, ai sensi del codice 9334 della tabella allegata al D.M.5/2/92 del Ministero della Sanità, comporta una inabilità parziale compresa tra il 41% ed il 50%; il medesimo D.M., al fine di prendere in considerazione il "deficit intellettivo e/o sindrome psico - patologica" ed in genere le sindromi psichiche che si riflettono in disturbi del comportamento, prevede che le stesse debbano essere associate ad un danno organico cerebrale dimostrabile mediante appositi esami clinico diagnostici. Si deve quindi escludere la sussistenza dei presupposti medico legali per il riconoscimento della totale inabilità lavorativa, in quanto, tra l altro, il limitato peso corporeo di kg.37 deve essere rapportato all altezza al di sotto della norma, cm 149, con la conseguenza che "il quadro patologico appare in parte ridimensionato".



Lamentando, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt.75 ed 83 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, nonché omessa e contraddittoria motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che il ricorso è stato introdotto dalla stessa F., che assume di non essere in grado di svolgere attività lavorativa a causa del deficit psichico, la cui esistenza però comporta la nullità ed insussistenza del rapporto processuale per incapacità assoluta della



parte. Ove venisse accertata tale incapacità dovrebbe dichiararsi la nullità del procedimento e della sentenza.



Lamentando, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt.34 e 295 c.p.c., nullità del procedimento, nonché omessa motivazione (art.360 n.3 e 5 c.p.c.) deduce il ricorrente che l eventuale riconoscimento della pensione di invalidità per accertata patologia psichica si risolve in un inammissibile accertamento di status circa la capacità di intendere e volere, che non può formare oggetto di accertamento incidentale ed avrebbe invece dovuto costituire oggetto di accertamento in via principale nel giudizio di interdizione, ex art.712 c.p.c.. La sentenza quindi deve in ogni caso essere cassata.



Il ricorso è infondato.



Va innanzitutto precisato, in ordine al primo motivo, che questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui "in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all assegno ordinario di invalidità disciplinato dall art.1 della legge 12 giugno 1984 n.222 [1], si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali di invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente, nel senso che potrebbe essere svolta dall assicurato, per età, capacità ed esperienza, senza esporre ad ulteriore danno la propria salute" (Cass.n.5934 del 20/6/94).



Questo principio affermato dalla Corte con riferimento a prestazioni previdenziali a carico dell INPS è applicabile anche per quelle assistenziali a carico del Ministero dell Interno nel caso in cui coesistano una infermità tabellata (anoressia) ed altre non tabellate ("deficit intellettivo", "sindrome psico - patologica" ed eccessiva "magrezza", tali da costituire un complesso quadro patologico inemendabile, su cui si innestano disturbi del comportamento e che giustifica "la percentuale di invalidità più volte espressa da differenti Commissioni mediche in epoche differenti", come si legge in sentenza): la nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità, approvata con D.M.5 febbraio 1992, all art.1, terzo comma, espressamente prevede, infatti, che "nel caso di infermità plurime" vi possono essere "invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate (che) possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni (quando interessano lo stesso organo) ovvero da una semplice loro coesistenza… In alcuni casi il concorso è direttamente tariffato in tabella… In tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a , che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo - funzionale dell organo o dell apparato". Nel caso in cui il concorso non sia direttamente tariffato nella tabella, la questione va risolta con una "valutazione complessiva", sulla base del generale disposto dell art.12 della L.112/71 (che parla solo di "una totale inabilità lavorativa" accertata in sede di "visita medico - sanitaria") e secondo il principio di diritto elaborato dalla Corte per le prestazioni dovute dall INPS. Il ricorrente peraltro, dopo avere indicato la percentuale di invalidità stabilita dalla tabella, appositamente predisposta per le prestazioni assistenziali a carico del Ministero, per una delle affezioni riscontrate a carico della F., si limita a contrapporre le proprie valutazioni in ordine alle altre malattie, senza denunciare specifiche violazioni della stessa tabella e senza indicare i vizi di motivazione della sentenza e gli errori logici e diagnostici nei quali sarebbe incorso il consulente nominato in sede di merito.



Il Tribunale nella sua decisione si è attenuto a tale principio, effettuando in concreto la valutazione del "più complesso quadro patologico, e psico - patologico, su cui si fondano i disturbi del comportamento" della F., e considerando anche, ai fini del giudizio di inemendabilità della malattia, l età, l altezza ed il peso minimo raggiunto dall interessata in conseguenza dell anoressia da cui la stessa è affetta. Il ricorrente, invece, contesta la sussistenza delle condizioni per la concessione del chiesto beneficio sulla base di una rigida, ed inammissibile, applicazione delle tabelle ministeriali. Il primo motivo va quindi disatteso.



Gli altri due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi. In proposito osserva il Collegio che il Tribunale non ha effettuato alcun accertamento sulla capacità di intendere e di volere della F., e non doveva farlo, ma si è limitato ad accertare la situazione sanitaria da cui deriva l invalidità e l incapacità di svolgere un proficuo lavoro in cui la stessa si trova a causa di un complesso quadro morboso; il giudice di merito giunge alla conclusione che " non è il solo deficit intellettivo ad acquisire rilevanza per la definizione percentuale del grado di invalidità", essendo questo solo una delle componenti il quadro morboso invalidante ed irreversibile, da cui è affetta la F.. La sussistenza di tale deficit intellettivo (che unitamente ad altre affezioni ha portato al riconoscimento della prestazione assistenziale) non influisce minimamente sulla capacità di agire della F. per la tutela dei suoi diritti (che certamente esiste fino a che non venga, in sede propria, effettuato l accertamento dell eventuale incapacità di intendere e volere, con la conseguente pronuncia di interdizione) e non porta alcun mutamento del suo status personale, per cui entrambe le censure vanno disattese ed il



ricorso rigettato. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese, perché l intimata non si è costituita in giudizio.



P.Q.M. LA CORTE



Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese.



Roma, 18 dicembre 2001



Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2002




 
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