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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m... 10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....
19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
... 26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca... 02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...
27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....
25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
... 05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...
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domenica 21 maggio 2006
Min. Lavoro: interpello - iscrizione all ENPALS dei lavoratori autonomi dello spettacolo Risposta ad interpello - Ministero del Lavoro 16 maggio 2006 Min. Lavoro: interpello - iscrizione all ENPALS dei lavoratori autonomi dello spettacolo Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo in data 16 maggio 2006, ad una istanza di interpello presentata dalla Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha affermato che qualsiasi rapporto di lavoro concernente attività tecniche o artistiche finalizzate alla realizzazione di spettacoli deve essere ricondotta all assicurazione presso l ENPALS a prescindere dalla tipologia contrattuale (autonoma o subordinata).
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - risposta istanza di interpello in materia di rapporti di lavoro nello spettacolo (D.M. 15 marzo 2005) avanzata dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti in merito alla previsione di cui al D.M. 15 marzo 2005 (pubblicato nella G.U. 7 aprile 2005, n. 80), relativa alla possibilità di stipulare rapporti di lavoro esclusivamente subordinati o autonomi con i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del menzionato decreto ed in particolare se la stessa precluda la stipula di contratti di tipo c.d. parasubordinato, quali lavoro a progetto o associazione in partecipazione con apporto di lavoro o flessibili come il lavoro intermittente. In proposito, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche Previdenziali si rappresenta quanto segue. Premesso che dall’esame della normativa in materia richiamata dall’Associazione istante non è dato cogliere dove emerga che, nell’ambito delle attività dello spettacolo e con riguardo alle singole professionalità di cui alla classificazione del predetto D.M. 15 marzo 2005, sia possibile stipulare soltanto rapporti di lavoro subordinati o autonomi, facendo il provvedimento riferimento alla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in ogni caso il quesito proposto va ricondotto alla definizione legale dei rapporti di lavoro alla luce delle riforme introdotte dal D.Lgs. n. 276/2003. Nell’occasione di una ridefinizione, con ampliamento, delle categorie dei lavoratori dello spettacolo assoggettate alle tutele previdenziali Enpals (art. 3, comma 2, del D.Lgs. C.P.S. n. 1) 708/1947) il Ministero del lavoro, procedendo a ridefinire anche i tre "gruppi" nei quali sono racchiusi sistematicamente i lavoratori appartenenti alle diverse categorie, si è limitato dunque a richiamare le uniche due "forme" alternative nelle quali può attualmente manifestarsi un qualsiasi rapporto di lavoro nel nostro ordinamento giuslavoristico. Conseguentemente, deve intendersi comunque compresa nella locuzione "lavoro autonomo" qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato come, ad esempio, il lavoro a progetto o l’associazione in partecipazione con apporto di sola manodopera; parimenti deve ritenersi compresa nella espressione "lavoro subordinato" ogni manifestazione di lavoro dipendente, anche flessibile (quale, ad esempio, il lavoro a chiamata) o ancora con finalità latu sensu formative (come il contratto di inserimento o di reinserimento). Ciò premesso, peraltro, resta senza dubbio ferma l’obbligatoria riconduzione di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato nel senso anzidetto, instaurato con i lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di cui alle lettere a), b) e c) del D.M. 15 marzo 2005, nell’alveo delle attribuzioni e delle competenze dell’Enpals, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi in materia. IL DIRETTORE GENERALE (f.to Mario Notaro) |
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