lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
...


26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
...


05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   martedì 16 gennaio 2007

SPECIALE T F R : LE NUOVE REGOLE DEL TFR

Speciale LavoroPrevidenza. Articolo cura dell’Avv. Rocchina Staiano Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com


SPECIALE LAVOROPREVIDENZA


DOMANI SUL SITO TROVERETE L ARTICOLO "STRAORDINARIO E TFR"


LE NUOVE REGOLE DEL TFR



dell’Avv. Rocchina Staiano


-Contrattista in Diritto del Lavoro, Università di Roma3 e Vicedirettore LavoroPrevidenza.com e Responsabile unica della sezione "Pari Opportunità" di LavoroPrevidenza.com




1. Come cambia il trattamento di fine rapporto (tfr)?


Il D. Lgs. 13 dicembre 2005, n. 252, in attuazione della delega contenuta nella L. 243/2004 ha dettato regole molto precise per il finanziamento dei fondi pensione mediante la devoluzione del Tfr. Tale riforma entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, però la manovra finanziaria per il 2007 anticiperà tale data al 1° gennaio 2007.


Le nuove regole si applicheranno soltanto alle quote di tfr maturate dal 1° gennaio 2007 e in nessun caso coinvolge il tfr maturato a tutto il 31 dicembre 2006.


I lavoratori dipendenti hanno 6 mesi di tempo per decidere sulle sorti del tfr maturato dal 1° gennaio 2007; in particolare:


- per i lavoratori già titolari di un rapporto di lavoro dipendente il termine per decidere è fissato in 6 mese, cioè entro il 30 giugno 2007;


- per i lavoratori che verranno assunti dopo il 1° gennaio 2007, il termine è mobile, in quanto parte dalla data di assunzione..


Entro tale termine il lavoratore dipendente potrà decidere se il tfr rimanga all’azienda o se investirlo in una pensione integrativa.


Nella prima ipotesi, la scelta dovrà essere manifestata in maniera esplicita.


Nella seconda ipotesi, la decisione potrà avvenire alternativamente in due modi o in forma esplicita (il lavoratore aderisce al fondo pensione) o automaticamente con il cd. silenzio-assenso, vale a dire nell’ipotesi in cui il lavoratore non effettua nessuna scelta.





2. Nuovo Tfr e imprese inferiori e superiori a 50 dipendenti.


In aggiunta a ciò che è stato detto, è necessario un’ulteriore precisazione, cioè distinguere le imprese inferiori a 50 dipendenti e le impresi superiori a 50 dipendenti.



Per le imprese inferiori a 50 dipendenti:


si ha il cd. smobilizzo del tfr, vale a dire, la sorte del tfr dipenderà dalla scelta del lavoratore. In tal caso, le imprese, entro il 30 luglio 2007, si troveranno nelle seguenti situazioni:


a) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di aderire ad un fondo pensione andrà versato a tale fondo, mentre il tfr relativo ai mesi precedenti resta accantonato in azienda;


b) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di volerlo conservare in azienda, resterà in azienda;


c) il tfr dei lavoratori che non hanno espressamente manifestato alcuna volontà, andrà versato al fondo pensione aziendale oppure alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps (art. 9).



Per le imprese superiori a 50 dipendenti:


entro il 30 luglio 2007, le imprese si troveranno nelle seguenti situazioni:


a) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di aderire ad un fondo pensione andrà versato a tale fondo, mentre il tfr relativo ai mesi precedenti resta accantonato in azienda;


b) il tfr dei lavoratori che hanno esplicitamente manifestato di volerlo conservare in azienda, verrà gestito dal neofondo di tesoreria (gestito dall’Inps);


c) il tfr dei lavoratori che non hanno espressamente manifestato alcuna volontà, andrà versato al fondo pensione aziendale oppure al fondo pensione istituito presso l’Inps.


La scelta dei lavoratori è libera e volontaria e non è definitiva, in quanto può essere modificata con cadenza almeno annuale.


Con tale riforma, le imprese non sono più tenute ad effettuare la rivalutazione delle quote accantonate, da ripetersi ogni anno, a un tasso dell’1,5% cui si aggiunge il 75% dell’inflazione Istat.





3. Anticipazione del nuovo tfr.


Per chi aderisce al fondo pensione, può chiedere l’anticipazione del tfr per le seguenti ipotesi:



- Spese sanitarie (a seguito di gravissime situazioni relativamente a sé, al coniuge ed ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche): a) in qualsiasi momento, b) per un importo non superiore al 75%;




- acquisto prima casa (acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile): a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 75%;




- manutenzione prima casa (interventi di manutenzione documentati, ai sensi dell’art. 3, 1° comma, lett. a), b), c) e d), relativamente alla prima casa di abitazione: a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 75%;




- ulteriori esigenze: a) decorsi 8 anni di iscrizione, b) per un importo non superiore al 30%.





4. Incentivi alle imprese e nuovo tfr.


Il D. Lgs. 252/2005 prevede incentivi alle imprese:



1) deduzione fiscale: a) imprese inferiori a 50 dipendenti è prevista una deducibilità fiscale del 6% del tfr


versato ai fondi pensione;


b) imprese superiori a 50 dipendenti è prevista una deducibilità fiscale


del 4% del tfr versato ai fondi pensione o all’Inps;




2) esonero contributivo: le imprese sono esonerate dal versamento del contributo Inps (0,2%) al fondo di garanzia;




3) riduzione costo del lavoro: le imprese fruiranno, a partire dal 1° gennaio 2008 di un’ulteriore riduzione contributiva variabile e crescente nel tempo, nelle seguenti misure:


anno 2008 = 0,19%


anno 2009 = 0,21%


anno 2010 = 0,23%


anno 2011 = 0,25%


anno 2012 = 0,26%


anno 2013 = 0,27%


dall’anno 2014 = 0,28%.




 
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