lavoroprevidenza
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11/11/2016
I DOCENTI E GLI ATA PRECARI O GIA´ DI RUOLO POSSONO OTTENERE PER INTERO IL RICONOSCIMENTO DEL PERIODO PRERUOLO
La sentenza n. 22558/2016 della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 07.11.2016 è una sentenza storica per il mondo della SCUOLA PUBBLICA.
A partire da oggi qualunque precario per i dieci anni precedenti può chiedere con un ricorso al Giudice del Lavoro il riconoscimento giuridico della m...


10/04/2016
CHI ISCRIVE IPOTECA PER UN VALORE SPROPOSITATO PAGA I DANNI
E’ di questi ultimi giorni la decisione della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito una responsabilità aggravata in capo a chi ipoteca il bene (es. casa di abitazione) del debitore ma il credito per il quale sta agendo è di importo di gran lunga inferiore rispetto al bene ipotecato....


19/05/2015
Eccessiva durata dei processi: indennizzi più veloci ai cittadini lesi
La Banca d´Italia ed il Ministero della Giustizia hanno firmato un accordo di collaborazione per accelerare i tempi di pagamento, da parte dello Stato, degli indennizzi ai cittadini lesi dall´eccessiva durata dei processi (legge n. 89 del 2001, c.d. “legge Pinto”).
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26/11/2014
Sentenza Corte giustizia europea precariato: vittoria! Giornata storica.
La Corte Europea ha letto la sentenza sull´abuso dei contratti a termine. L´Italia ha sbagliato nel ricorrere alla reiterazione dei contratti a tempo determinato senza una previsione certa per l´assunzione in ruolo.
Si apre così la strada alle assunzioni di miglialia di precari con 36 mesi di preca...


02/04/2014
Previdenza - prescrizione ratei arretrati - 10 anni anche per i giudizi in corso
La Consulta boccia la norma d´interpretazione autentica di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui prevede c...


27/11/2013
Gestione Separata Inps: obbligo d´iscrizione per i professionisti dipendenti?
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti....


25/11/201
Pubblico dipendente, libero professionista, obbligo d´iscrizione alla Gestione Separata Inps
Come è noto, la Gestione Separata dell’INPS è stata istituita dalla legge 335/1995 al fine di garantire copertura previdenziale ai lavoratori autonomi che ne fossero sprovvisti.
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05/05/2013
L´interesse ad agire nelle cause previdenziali. Analsi di alcune pronunce
Nell´area del diritto previdenziale vige il principio consolidato a livello giurisprudenziale, secondo il quale l’istante può avanzare all’Autorità Giudiziaria domanda generica di ricalcolo di un trattamento pensionistico che si ritiene essere stato calcolato dall’Istituto in modo errato, senza dete...









   lunedì 30 giugno 2008

IL PADRE-LAVORATORE CHE UTILIZZA IL CONGEDO PARENTALE PER SVOLGERE UNA DIVERSA ATTIVITA’ PUO’ ESSERE LICENZIATO.

Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 16 giugno 2008, n. 16207 (Cesira Cruciani)

L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idonea ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, questo è quanto ha stabilito la Suprema Corte nella sentenza del 16 giugno 2008, sezione lavoro, n. 16207.

Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, aveva respinto il ricorso inteso ad impugnare il licenziamento per giusta causa intimato dal datore di lavoro di G.M., per aver fatto un uso improprio del periodo di astensione facoltativa dal lavoro, di cui alla legge n. 53 del 2000.
Il G.M. aveva utilizzato l’astensione facoltativa per occuparsi della pizzeria da asporto appena acquistata dalla moglie, e non per accudire la propria figliola, tale circostanza era stata valutata dal suo datore di lavoro quale giusta causa di recesso, sul presupposto che la legge non tutela ex se l’astensione dal lavoro, cioè a prescindere dall’uso che ne faccia il lavoratore.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione nel posto di lavoro di G.M., condannando il datore di lavoro a corrispondere le retribuzioni arretrate. I giudici d’appello osservavano che unica condizione per l’esercizio al congedo parentale è il suo collegamento con le esigenze organizzative della famiglia nei primi anni di vita del bambino, dovendosi considerare, al riguardo, la diversità della situazione in esame rispetto all’ipotesi del lavoratore assente per malattia che presti attività lavorativa in favore di terzi e, al contrario, la sua analogia con le ipotesi del lavoratore in permesso sindacale, caratterizzata semplicemente dalla connessione del permesso con l’attività sindacale. Era pertanto irrilevante accertare se il lavoratore si fosse occupato anche della cura della figlia e se l’attività da lui svolta nell’azienda della moglie fosse non continuativa, essendo la stessa finalizzata a soddisfare un’esigenza di famiglia, sì da integrare il legittimo esercizio del congedo, il licenziamento si rilevava privo di giusta causa e meritevole di annullamento.

Il datore di lavoro di G.M ricorre alla Suprema Corte, motivando che, l’attribuzione del diritto all’astensione facoltativa anche al padre lavoratore è condizionata all’effettivo perseguimento della finalità di sviluppare in modo armonico la personalità del bambino favorendone l’inserimento nella famiglia e nella società, mentre la sentenza impugnata ha individuato una “ratio legis”, cioè l’esigenza di aiutare l’organizzazione familiare, del tutto assente nella normativa in esame, che al contrario ed in riferimento al D.Lgs. n. 151 del 2001, intende tutelare la paternità assicurando al padre un sostegno economico per l’accudimento diretto della prole. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2104 c.c. e vizio di motivazione, la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che la richiesta di congedo escluda di per sé ogni possibile controllo in ordine alla corrispondenza causale fra ragioni dell’assenza dal lavoro e attività da lui svolta.

La Corte di Cassazione accogliendo in parte i motivi proposti dal datore di lavoro cassa la sentenza impugnata e la rinvia ad altro giudice d’appello, designato nella Corte d’appello di Brescia. Il nuovo esame della controversia dovrà tenere conto del seguente principio di diritto: “L’art. 32, comma 1, let. B), del D.Lgs. n. 151/2001, nel prevedere – in attuazione della legge – delega 8 marzo 2000, n. 53 – che il lavoratore possa astenersi dal lavoro nei primi otto anni di vita del figlio, percependo dall’ente previdenziale un’indennità commisurata ad una parte della retribuzione, configura un diritto potestativo che il padre-lavoratore può esercitare nei confronti del datore di lavoro, nonché dall’ente tenuto all’erogazione dell’indennità, onde garantire con la propria presenza il soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino e della sua esigenza di un pieno inserimento nella famiglia; pertanto, ove si accerti che il periodo di congedo viene invece utilizzato dal padre per svolgere una diversa attività lavorativa, si configura un abuso per sviamento dalla funzione propria del diritto, idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento, non assumendo rilievo che lo svolgimento di tale attività contribuisca ad una migliore organizzazione della famiglia”.

 
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